Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9347 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 07/04/2021), n.9347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7576-2018 proposto da:

I.M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SICILIA, 66, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI BIZIOLI, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 353/19/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 03/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

 

Fatto

RILEVATO

che I.M.D. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate nei confronti della decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. Quest’ultima aveva accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2007.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a quattro motivi, illustrati da successiva memoria;

che, con il primo, il ricorrente rinnova la richiesta di rimessione in termini, ai sensi dell’art. 153 c.p.c., essendo venuto a conoscenza del giudizio di secondo grado e del deposito della sentenza solo attraverso la notifica dell’intimazione di pagamento;

che, con il secondo, lo I. assume la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 330 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, e art. 53 comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, giacchè la notifica dell’atto di appello non sarebbe stata effettuata presso l’indirizzo di domicilio del contribuente, ma presso il vecchio domicilio del procuratore, nonostante l’Ufficio avesse l’obbligo di considerare il nuovo indirizzo dello stesso; che, mediante il terzo, il ricorrente invoca la violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, giacchè la condotta dell’Ufficio avrebbe precluso al contribuente la partecipazione al giudizio di appello;

che, attraverso l’ultimo, il contribuente lamenta nullità della sentenza per omessa pronunzia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, posto che la CTR avrebbe omesso di pronunziarsi sull’istanza dell’Agenzia, volta ad ottenere la rinnovazione della notifica del gravame;

che l’intimata si è costituita con controricorso;

che i primi tre motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro connessione logica – sono fondati; che, infatti, nel primo grado di giudizio, il ricorrente aveva espressamente dichiarato di essere “rappresentato, assistito e difeso, anche disgiuntamente ed alternativamente tra loro, dai signori M.A. e S.G., elettivamente domiciliato ai soli fini del presente giudizio in Milano, via Gustavo Modena n. 10, presso lo studio legale S., giusta procura in calce al presente atto”;

che, in tal modo, il ricorrente ha effettuato validamente l’elezione di domicilio presso lo studio legale S., in Milano, via Gustavo Modena n. 10;

che, nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1, sono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione; tale onere è previsto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l’elezione del domicilio dalla medesima operata presso lo studio di qualsiasi difensore, del citato D.Lgs., ex art. 12, ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo. In tale caso, il difensore domiciliatario non ha a sua volta l’onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è, invece, onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte (Sez. 5, n. 28712 del 30/11/2017; Sez. 5, n. 29507 del 24/12/2020);

che, nella specie – attraverso l’esame del fascicolo d’ufficio – è emerso come la notifica presso lo studio legale S. non fu portata a termine, risultando il destinatario “trasferito” (ciò si evince dalla lettura della copia della busta indirizzata in via Gustavo Modena n. 10), tanto che della predetta circostanza da atto la stessa Agenzia con la sua missiva del 20 novembre 2015;

che, pertanto, la CTR ha fatto malgoverno dei suoi poteri di accertamento, posto che avrebbe dovuto accogliere l’istanza dell’Ufficio, volta ad ottenere un nuovo termine per la notifica, ovvero disporvi d’ufficio, una volta constatata il m.to perfezionamento della medesima;

che il quarto motivo resta assorbito;

che, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lombardia, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

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