Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9347 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. III, 04/04/2019, (ud. 12/02/2019, dep. 04/04/2019), n.9347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 16162 del ruolo generale 2017 proposto

dell’anno da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del rappresentante per procura D.M. rappresentata

e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato Flavio

Belelli (C.F.: BLLFLV71H01A271O);

– ricorrente –

nei confronti di:

DOBANK S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, quale rappresentante per procura di

ARENA NLP ONE S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso,

giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato Marco Filesi

(C.F.: FLSMRC59C16H501R);

M.V., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al controricorso, dall’avvocato Stefano Sanguinetti

(C.F.: SNGSFR73D24A271E);

MARCHIONNI PESCE S.N.C. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del

liquidatore, legale rappresentante pro tempore, C.S.,

rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso,

dall’avvocato Luigi Frisina (C.F.: FRSLGU73E05G482C);

– controricorrenti –

nonchè

S.R. (C.F.: (OMISSIS));

S.E. (C.F.: SCH RST 56M03 16083)

UBI BANCA S.p.A., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (P.I.: (OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore;

META GEL DI P.C. (P.I.: (OMISSIS));

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Ancona n.

509/2017, pubblicata in data 23 marzo 2017;

udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 12

febbraio 2019 dal Consigliere dott. Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel corso di un procedimento di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare promosso nei confronti di S.R. ed E., la creditrice intervenuta Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., locale agente della riscossione, ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 512 e 617 c.p.c., avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che, disattendendo le sue contestazioni relative al progetto di distribuzione, non aveva riconosciuto la natura privilegiata dei crediti da essa fatti valere. Ha convenuto in giudizio, per la fase di merito dell’opposizione, oltre ai debitori, gli altri creditori Banca Popolare di Ancona S.p.A. (oggi UBI Banca S.p.A.), Unicredit Credit Management Bank S.p.A. (oggi DoBank S.p.A.), Marchionni Pesce S.n. c. e M.V., nonchè l’INPS.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Ancona.

Ricorre Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., sulla base di sei complessive censure, articolate in tre distinti ordini di motivi. Resistono con distinti controricorsi DoBank S.p.A., M.V. e Marchionni Pesce S.n.c..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Alessandro Pepe, ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ordine di motivi del ricorso si denunzia “A) In ordine al contenuto ed efficacia dell’estratto di ruolo – I – Violazione e falsa applicazione di norme (art. 360 c.p.c., n. 3) – Violazione art. 2776 c.c.: – Violazione D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 – Violazione artt. 112 – 113 – 115 – 116 c.p.c. – II Omesso esame fatto decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5)”.

Con il secondo ordine di motivi del ricorso si denunzia “B) In ordine all’anteriorità dei crediti rispetto al pignoramento – III Violazione e falsa applicazione di norme (art. 360 c.p.c., n. 3) Violazione art. 2776 c.c.: – Violazione D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 – Violazione artt. 112,113,115 e 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4 – Violazione art. 2916 c.c.: – Violazione art. 12 preleggi – Violazione art. 132 c.p.c., n. 4 – IV Omesso esame fatto decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5)”.

Con il terzo ordine di motivi del ricorso si denunzia “C) In ordine ai limiti temporali della previa esecuzione mobiliare – V – Violazione e falsa applicazione di norme (art. 360 c.p.c., n. 3) – Violazione art. 2776 c.c.: – Violazione D.P.R. n. 602 del 1973, n. 4 – Violazione artt. 113 – 115 – 116 c.p.c. – Violazione art. 2916 c.c.: – Violazione art. 12 preleggi – Violazione artt. 499 – 566 – 596 c.p.c. – VI Omesso esame fatto decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5)”. Il tribunale ha, in sostanza, ritenuto che le allegazioni dell’opponente in merito alla natura dei crediti fatti valere ed alla loro anteriorità rispetto al pignoramento non fossero sufficientemente specifiche e, comunque, che gli indicati presupposti, richiesti dall’art. 2776 c.c., commi 2 e 3, per il riconoscimento della collocazione privilegiata di detti crediti, in via sussidiaria, sul ricavato della vendita immobiliare (unitamente all’infruttuosità di una preventiva esecuzione mobiliare), non fossero stati provati.

Ha in proposito espressamente precisato che l’agente della riscossione si era limitato ad “enunciare una serie di tipologie di crediti per cui ha agito”, affermando che essi erano tutti indistintamente anteriori alla data del pignoramento immobiliare, ma non aveva specificato la natura e la data in cui era sorto ciascuno dei singoli crediti azionati (aggiungendo in proposito che, comunque, certamente alcuni di tali crediti erano successivi al pignoramento, secondo quanto emergeva dai ruoli in relazione all’anno di riferimento del “tributo”).

La ricorrente deduce (con i due primi ordini di motivi del ricorso) che la natura e la data in cui erano sorti i singoli crediti emergeva dagli estratti del ruolo prodotti al giudice del merito, il quale, illegittimamente, non li aveva presi in considerazione, e che la richiesta di privilegio poteva essere anche accolta solo in parte, per alcuni dei crediti fatti valere (non avendo rilievo, quindi, in diritto, che “alcuni” di essi fossero eventualmente successivi al pignoramento).

Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Atteso che la ratio decidendi della sentenza impugnata (duplice, con riguardo alle questioni in esame) è costituita dal difetto di allegazione in ordine ai presupposti del diritto fatto valere in giudizio dalla ricorrente (difetto naturalmente riguardante gli atti introduttivi del giudizio medesimo) nonchè dal difetto di prova della natura e della data di insorgenza dei crediti da essa posti a base dell’intervento nel processo esecutivo (questione attinente alla valutazione delle prove documentali), la stessa parte ricorrente avrebbe avuto certamente l’onere, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di richiamare specificamente, nel ricorso: a) il contenuto degli atti introduttivi dell’opposizione (cioè, trattandosi di opposizione esecutiva avanzata dopo l’atto di pignoramento, sia il ricorso proposto al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., sia l’atto di citazione introduttivo del successivo giudizio di merito, ai sensi dell’art. 618 c.p.c.), onde consentire a questa Corte di verificare che le sue allegazioni in merito alla natura ed alla data di insorgenza dei singoli crediti fatti valere erano, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, sufficientemente specifiche;

b) il contenuto dei documenti prodotti a sostegno delle predette allegazioni (e cioè gli estratti di ruolo), documenti che, a suo dire, non sarebbero stati esaminati, e dai quali sarebbe in realtà emersa la natura (riconducibile alle previsioni di cui all’art. 2772 c.c., commi 2 e 3) dei singoli crediti di cui era stata chiesta la collocazione privilegiata nonchè la data (anteriore a quella del pignoramento immobiliare) in cui gli stessi erano sorti, onde consentire a questa Corte di verificare se effettivamente tali documenti contenessero le predette indicazioni e le stesse fossero, almeno in astratto, in tutto o in parte riconducibili alle allegazioni poste a fondamento dell’opposizione.

Orbene, in primo luogo, la questione del difetto di specificità delle allegazioni poste a base dell’opposizione in realtà non costituisce neanche oggetto di una specifica censura: tutte le censure contenute nel ricorso sono dirette a contestare le affermazioni del tribunale relative al difetto di prova della natura dei crediti fatti valere e della loro anteriorità al pignoramento, ma non le affermazioni sul difetto di specificità delle allegazioni contenute nell’opposizione in relazione a tale natura e a tale data, con riguardo ai singoli crediti azionati (difetto ovviamente riconducibile all’atto introduttivo dell’opposizione e non ai documenti prodotti a suo sostegno).

In ogni caso, non viene richiamato in alcun modo il contenuto del ricorso introduttivo dell’opposizione proposto al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (atto che delimita l’oggetto dell’opposizione stessa) e tanto meno quello dell’atto di citazione introduttivo del relativo giudizio di merito, ai sensi dell’art. 618 c.p.c. (atto che, pur non potendo ampliare l’oggetto dell’opposizione avanzata al giudice dell’esecuzione, può però eventualmente contenere limitazioni di esso, il che implica la necessità del richiamo di entrambi gli atti ai fini della precisa ricostruzione delle allegazioni poste a base dell’opposizione; nella specie, peraltro, manca il richiama allo specifico contenuto di entrambi i suddetti atti).

La valutazione del merito dei primi due ordini di motivi di ricorso, da parte di questa Corte, con riguardo alle affermazioni del giudice di merito sulla insufficiente allegazione della natura dei singoli crediti fatti valere e della loro anteriorità al pignoramento è, dunque, impedita dal difetto di specificità dello stesso ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Sebbene tale preliminare rilievo assuma carattere assorbente, si può altresì osservare che analogo difetto di specificità presentano le censure relative al difetto di prova – ritenuto dal tribunale – della natura dei singoli crediti fatti valere in sede esecutiva e della loro anteriorità al pignoramento.

La ricorrente sostiene infatti che sarebbe stato possibile evincere tali prove dagli estratti di ruolo prodotti, ma non ne richiama lo specifico contenuto, con riguardo ai singoli crediti azionati. Anche in tal caso, dunque, sussiste una evidente violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, che impedisce di accedere al merito della censura.

In base a quanto sin qui esposto, è appena il caso di rilevare che le argomentazioni contenute nel ricorso in ordine all’efficacia degli estratti di ruolo quali titoli esecutivi e quali prove documentali dei crediti in essi riportati, evidentemente, non colgono la effettiva ratio decidendi posta alla base della sentenza impugnata: il tribunale non ha infatti in alcun modo affermato che gli estratti di ruolo prodotti non potevano essere presi in considerazione ma, in primo luogo, che non era stata specificamente allegata nell’opposizione la natura e la data di insorgenza di ciascuno dei numerosi crediti fatti valere e, in secondo luogo, che tale natura e tale data non si evincevano dai documenti prodotti (e cioè dagli indicati etratti di ruolo).

E va ulteriormente ribadito che, di conseguenza, senza la precisa indicazione ed il richiamo del contenuto degli atti introduttivi (per

quanto riguarda le allegazioni) e dei documenti (per quanto riguarda la prova) su cui sono fondate le censure proposte nella presente sede, queste ultime restano su di un piano del tutto astratto e non consentono alla Corte di valutare la fondatezza nel merito del ricorso.

Per quanto infine riguarda la critica rivolta all’osservazione del tribunale sulla posteriorità di alcuni dei crediti azionati rispetto al pignoramento, è sufficiente evidenziare che (diversamente da quanto afferma la ricorrente), con tale affermazione, il giudice del merito non ha affatto inteso sostenere che i crediti azionati dovevano essere tutti anteriori al pignoramento perchè ne fosse operata la collocazione privilegiata, ma solo avvalorare la precedente affermazione svolta in relazione al difetto di specificità delle allegazioni di parte opponente sulla data di insorgenza dei singoli crediti.

Le questioni relative alla prova della preventiva infruttuosa esecuzione mobiliare (di cui al terzo ordine di motivi di ricorso) restano ovviamente assorbite: in mancanza dei presupposti richiesti dall’art. 2776 c.c., con riguardo alla natura (contributiva e/o tributaria) dei crediti fatti valere ed alla loro anteriorità al pignoramento, la collocazione privilegiata dei crediti stessi non sarebbe infatti in nessun caso possibile.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole, per ciascuno di essi, in complessivi Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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