Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9346 del 08/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9346 Anno 2015
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso iscritto proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

tempore,

rappresentata

in persona del Direttore pro
e

difesa

dall’Avvocatura

Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via
dei Portoghesi n.12 è elettivamente domiciliata.
‘J9

ricorrente

contro
SPURIO DAMIANO.

intimato-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale dell’Abruzzo n.78/I11/2008, depositata il
27.10.2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 08/05/2015

Nkk,

udienza del 13.3.2015 dal Consigliere Dott.Roberta
Crucitti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott.Sergio Del Core, che ha concluso per
l’inammissibilità ed in subordine per il rigetto del

Ritenuto in fatto

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, su unico motivo,
nei confronti di Damiano Spurio, che non resiste, avverso la sentenza indicata in
epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo -nella
controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento portante,
per l’anno di imposta 1999 maggiori iva, irpef ed irap in esito all’applicazione
degli studi di settore- aveva, rigettandone l’appello, confermato integralmente la
decisione di primo grado di annullamento dell’avviso perché privo della
sottoscrizione del “capo” dell’Ufficio.
Il Giudice di appello, nel rigettare l’impugnazione dell’Agenzia delle
Entrate fondata sulla deduzione che l’atto impositivo risultava sottoscritto da “capo
area dell’Ufficio” competente a sottoscrivere l’atto, rilevava che, nella specie, dalla
copia notificata al ricorrente e versata in atti, emergeva l’assoluta carenza di
sottoscrizione con conseguente nullità dell’avviso ed assorbimento delle questioni
di merito.
Considerato in diritto

Con l’unico motivo di ricorso- rubricato: violazione e/o falsa applicazione
dell’art.42, commi 1 e 3 del d.p.r. 29.9.1973 n.600, in relazione all’art.360,
commal, n.3 c.p.c.- l’Agenzia delle Entrate, nel ribadire che l’avviso in questione

2

ricorso.

era stato sottoscritto da Capo Area Controllo dell’Ufficio di Giulianova, all’uopo
delegato dal Direttore dello stesso Ufficio, deduce l’errore assertivamente
commesso dalla C.T.R. dell’Abruzzo per averne, al contrario, rilevato la nullità in
quanto la suddetta delega alla sottoscrizione degli atti trovava fonte in ordini di
servizio adottati dal Direttore vigenti per gli anni 2003 e 2004. A conclusione

art.366 bis c.p.c. :..se l’avviso di accertamento sottoscritto dal Capo Area
Controllo dell’Agenzia delle Entrate, all’uopo delegato dal Direttore dell’Ufficio
medesimo per mezzo degli ordini di servizio nn.1/2001 e 4/2003 —la cui copia,
conforme all’originale, è stata debitamente depositata in primo e in secondo
grado-sia perfetto ed efficace ai sensi dell ‘art.42, commi I e 3 del d.p.r. 29
settembre 1973 n.600, con la conseguenza che ha errato la CTR nel ritenere il
suddetto avviso di accertamento nullo in quanto privo di qualsiasi sottoscrizione”.
Il motivo è inammissibile perché inconferente rispetto al decisum
(v.Cass.S.U. Sentenza n. 14385 del 21/06/2007 per la quale la proposizione, con il
ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al “decisum” della
sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti
dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso,
rilevabile anche d’ufficio).
Il mezzo, formulato ai sensi del n.3, I comma, dell’art.360 c.p.c., appare,
infatti, inconferente rispetto al decisum e non è idoneo a scalfire l’accertamento in
fatto compiuto dal Giudice di merito il quale ha espressamente ritenuto non
condivisibili le considerazioni svolte dall’Agenzia delle Entrate siccome trascuranti
un dato fondamentale ed imprescindibile per la soluzione del caso, cioè il fatto che
l’avviso di accertamento di che trattasi risulta…privo di qualsivoglia

3

dell’illustrazione del motivo viene formulato il seguente quesito di diritto ex

sottoscrizione (diverso, eventualmente sarebbe stato il caso ove l’atto avesse
recato almeno la sottoscrizione di altro responsabile dell’Ufficio, seppur non
caratterizzato dalla qualità di “capo” di esso ovvero di suo delegato!).
Ne deriva il rigetto del ricorso.
Non vi è pronuncia sulle spese per l’assenza di attività difensiva da parte

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 13.3.2015

dell’intimato vittorioso.

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