Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9346 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/04/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 07/04/2021), n.9346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26387/2020 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in (OMISSIS), in persona del

Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per

legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

D.L.L. e Di.Lu.Lo., rappresentati e difesi dall’Avv.

Achille Aldo Occhionero e dall’Avv. Alessandro Egidio Occhionero,

con studio in Milano, elettivamente domiciliati presso l’Avv. Matteo

Mochi Onori, son studio in Roma, giusta procura in calce al

controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrenti –

nonchè

D.L.G. ed il fallimento della “(OMISSIS) S.r.l.”, in

liquidazione, con sede in (OMISSIS), in persona del curatore pro

tempore;

– intimati –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Lombardia il 22 gennaio 2019 n. 344/24/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020), del 21 gennaio 2021

dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 22 gennaio 2019 n. 344/24/2019, non notificata, la quale, in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento per rettifica del reddito di impresa ai fini IRES per l’anno 2007, ha accolto l’appello proposto da D.L.L., da Di.Lu.Lo., da D.L.G. e dal fallimento della “(OMISSIS) S.r.l.”, in liquidazione, nei suoi confronti avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano il 23 ottobre 2017 n. 5983/12/2017, con compensazione delle spese giudiziali. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita mediante deposito del ricorso notificato alle controparti. D.L.L. e Di.Lu.Lo. si sono costituiti con controricorso ed hanno provveduto all’iscrizione a ruolo. Le altre parti sono rimaste intimate. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata al difensore delle parti costituite con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza i controricorrenti hanno depositato memoria (da considerarsi tardiva in relazione al termine fissato dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3).

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Si deve dichiarare l’improcedibilità ex art. 369 c.p.c., comma 1, per mancato deposito del ricorso notificato presso la Cancelleria di questa Corte.

Stante il rilievo d’ufficio dell’omessa costituzione della ricorrente, si deve altresì disporre la compensazione delle spese giudiziali.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e compensa le spese giudiziali.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 21 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

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