Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9346 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. III, 04/04/2019, (ud. 12/02/2019, dep. 04/04/2019), n.9346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 11098 del ruolo dell’anno 2017

proposto da:

B.L., (C.F.: (OMISSIS)), A.L. (C.F.: (OMISSIS)),

S.S. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentati e difesi, giusta

procura allegata al ricorso, dagli avvocati Roberto Rollero (C.F.:

RLLRRT65L26L219Q) e Antonio Canini (C.F.: CNNNTN65AH501D);

– ricorrenti –

nei confronti di:

DOBANK S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, quale rappresentante per procura di

UNICREDIT S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al contrcricorso, dall’avvocato Annamaria Garro

(C.F.: GRRNMR53C53L219D);

– controricorrente –

nonchè

Fallimento (OMISSIS) (C.F.: non indicato), in persona del Curatore

pro tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Torino n.

356/2017, pubblicata in data 16 febbraio 2017 (e che si assume

notificata in data 21 febbraio 2017);

udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 12

febbraio 2019 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Unicredit S.p.A. (rappresentata da Unicredit Credit Management Bank S.p.A.), ha agito in giudizio nei confronti dei suoi debitori (in base ad un rapporto di ficiussione) B.L. e A.L., nonchè del coniuge del primo, S.S., per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto di costituzione in fondo patrimoniale dei beni immobili di loro proprietà.

Nel giudizio è intervenuto un altro creditore del B., la società (OMISSIS) S.r.l. (con la successiva costituzione in giudizio, dopo la dichiarazione di fallimento della stessa, del curatore fallimentare), la quale ha proposto anch’essa domanda di revoca dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale.

Le domande sono state accolte dal Tribunale di Torino.

La Corte di Appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorrono il B., la A. e la S., sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso Dobank S.p.A. (nuova denominazione assunta da Unicredit Credit Management Bank S.p.A.), quale mandataria e procuratrice di Unicredit S.p.A..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede la curatela intimata.

Il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ pregiudiziale il rilievo del mancato tempestivo deposito, da parte della società ricorrente, della copia autentica della sentenza impugnata (che essa stessa dichiara nel ricorso esserle stata notificata in data 21 febbraio 2017) con la relazione di notificazione, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Risulta infatti prodotta, nel termine perentorio previsto dalla legge, esclusivamente la copia autentica del provvedimento impugnato, ma non la copia della relazione:li notificazione dello stesso.

Quest’ultima – che non si rinviene in atti non risulta del resto indicata tra i documenti allegati al ricorso, specificamente richiamati in calce allo stesso, nè nelle attestazioni di deposito della Cancelleria (in cui si fa riferimento esclusivamente alla copia autentica del provvedimento impugnato ma non alla relazione di notificazione dello stesso).

Si osserva inoltre che sentenza impugnata con la relazione di notificazione non risulta prodotta neanche dai controricorrenti, e che il ricorso non è stato notificato nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata.

Il ricorso stesso è pertanto improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il che esime dall’esame del merito di esso e rende superflua l’illustrazione dei motivi e delle loro stesse rubriche, come pure celle difese sviluppate dal controricorrente.

2. Il ricorso è dichiarato improcedibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara improcedibile il ricorso;

– condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per’ il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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