Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9345 del 16/04/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 16/04/2018, (ud. 13/02/2018, dep.16/04/2018),  n. 9345

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

1. – Con sentenza del 12 aprile 2016 la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha dichiarato inammissibile perchè tardivo, in quanto proposto il giorno successivo allo spirare del termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c., l’appello proposto da P.A. nei confronti di L.E. contro la sentenza resa tra le parti dal locale Tribunale.

2. – P.A. ha proposto ricorso per un solo motivo.

L.E. ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO CHE:

3. – Con l’unico motivo di censura della sentenza impugnata il P. evidenzia che la pronuncia resa tra le parti dal Tribunale di Sassari, oggetto di impugnazione in appello, risultava depositata il 26 aprile 2015, che cadeva di domenica, dovendosi pertanto computare il termine “lungo” per l’impugnazione a far data dal giorno successivo, con la conseguenza che l’appello doveva ritenersi proposto l’ultimo giorno utile.

RITENUTO CHE:

4. Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di motivazione semplificata.

5. Il ricorso va accolto per le ragioni che seguono.

Il P., nel suo ricorso, ha svolto nell’ambito del medesimo motivo due distinti argomenti, l’uno, svolto a partire dalla premessa dell’effettiva pubblicazione della sentenza in data 26 aprile 2015, che cadeva di domenica, diretto a sostenere l’applicabilità al caso considerato della regola sancita dall’art. 155 c.p.c., quarto comma, secondo cui se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, l’altro prospettato invece sul presupposto che il termine di cui all’art. 327 c.p.c., dovesse essere computato a far data dal successivo 27 aprile 2015, dovendosi ritenere che tale data fosse quella “in cui il cancelliere… abbia anche ricevuto la consegna ufficiale della sentenza”.

Per i fini dello scrutinio del motivo, nel suo duplice aspetto, occorre allora rammentare che, a seguito dell’introduzione del processo civile telematico è ben possibile che il giudice – nel senso che ora si preciserà – provveda al deposito della sentenza in un giorno festivo, giacchè, ai sensi del D.M. n. 44 del 2011, art. 15, e del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 9 bis, non è necessaria la firma digitale del cancelliere per l’accettazione dei provvedimenti e dei verbali telematici dei giudici, nemmeno laddove si tratti di sentenze depositate telematicamente. Questa Corte ha tuttavia già chiarito che il congegno del deposito telematico della sentenza non esclude il rilievo della successiva pubblicazione di essa ad opera del cancelliere, ai sensi dell’art. 133 c.p.c..

Difatti: “l’attività di deposito telematico nel fascicolo informatico delle sentenze redatte in formato elettronico… è soltanto avviata dal giudice. E’ infatti sempre indispensabile l’intervento del cancelliere. A seguito della modifica dell’art. 15 del Regolamento di cui al D.M. n. 44 del 2011, effettuata con il D.M. n. 209 del 2012, art. 2, comma 1, lett. a) e b), il magistrato che ha redatto la sentenza in formato elettronico, dopo avervi apposto la propria firma digitale, non effettua personalmente il deposito, ma la norma va intesa nel senso che egli trasmette telematicamente in cancelleria il documento – corrispondente, in sostanza, alla minuta di cui è detto nel(l’oramai desueto) art. 119 disp. att. c.p.c. – perchè il cancelliere (“accettando” il documento) possa provvedere al deposito (dapprima, eventualmente, in minuta) e quindi alla pubblicazione (evento, quest’ultimo, che rende definitivo il testo della sentenza, e ne impedisce la modificazione anche da parte del giudice che ne è stato autore). Quando la sentenza non è contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., ma depositata ai sensi dell’art. 281 quinquies c.p.c., e del D.M. n. 44 del 2011, art. 15, comma 1, è riservata al cancelliere l’attività di pubblicazione ai sensi dell’art. 133 c.p.c., commi 1 e 2, che comporta anche l’inserimento della sentenza nel registro relativo, con l’attribuzione del numero identificativo (D.M. 27 marzo 2000, n. 264, art. 13 (Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari) e L. 2 dicembre 1991, n. 399 (Delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari e l’amministrazione penitenziaria). A seguito dell’adozione dei registri informatizzati, l’attività risulta regolata dal D.M. 27 aprile 2009, Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell’amministrazione della giustizia, pubblicato nella G.U. 11 maggio 2009, n. 107. Con l’unico adempimento della pubblicazione riservato al cancelliere, il sistema provvede all’attribuzione alla sentenza del numero identificativo e della data di pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 133 c.p.c., comma 2, e art. 327 c.p.c., comma 1, (e consente inoltre l’estrazione di copia, cartacea o informatica, da attestarsi conforme da parte dei soggetti abilitati – compresi i difensori a far data dall’agosto 2014)” (Cass. 10 novembre 2015, n. 22871).

Tanto premesso, è agevole per un verso osservare che la regola di cui all’art. 155 c.p.c., è stata nel caso di specie invocata non solo contraddittoriamente (giacchè si sostiene al tempo stesso che la pubblicazione abbia avuto effettivamente luogo il 27 aprile e non il 26), ma neppure a proposito: essa, difatti, opera nei riguardi dei termini ad quem, ma non incide sull’individuazione dei termini a quo, che ben possono in linea di principio cadere in un giorno festivo (v. p. es. Cass. 30 marzo 2005, n. 6679, concernente l’ipotesi del 16 settembre, nella previgente disciplina della sospensione feriale, cadente di domenica).

Per altro verso, coglie invece nel segno l’altro argomento spiegato nel motivo di ricorso, con il quale viene in sostanza denunciato un errore materiale nell’attribuzione alla sentenza della data di pubblicazione del 26 aprile: è difatti evidentemente impossibile che la cancelleria abbia operato in tale data, cadente in un giorno festivo, sicchè la pubblicazione non può aver avuto luogo prima del successivo 27 aprile. Con l’ulteriore conseguenza che l’appello è stato spiegato almeno l’ultimo giorno utile.

6. – La sentenza è cassata e rinviata alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione che provvederà anche sulle spese di lite di questo giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese di questo giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2018

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