Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9345 del 11/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 11/04/2017, (ud. 23/02/2017, dep.11/04/2017),  n. 9345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21268-2014 proposto da:

P.B., a mezzo del tutore P.W.,

P.H., quale chiamato a successore testamentario di

M.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI RIPETTA 70,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI che li rappresenta e

difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato FRANCESCO MORANDI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

CONTRO

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, ((OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.P.A. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e

disgiuntamente dagli avvocati GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO ed EMANUELE DE ROSE, giusta mandato a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD S.P.A., (quale incorporante di EQUITALIA TRENTINO ALTO

ADIGE – SUDTIROL S.P.A.);

– intimata –

avverso la sentenza n. 8/2014 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO –

SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, depositata l’8/3/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/2/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO

che:

– la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza pubblicata in data 8/3/2014, respingeva, per quanto di interesse nel presente giudizio, l’impugnazione proposta da P.B. (a mezzo del tutore P.W.) e P.H. (quale chiamato a successore testamentario di M.M.) in relazione al debito contributivo di cui alla cartella di pagamento notificata ai soci accomandatari della P. s.a.s. ed impugnata (credito che aveva già formato oggetto di altre due precedenti cartelle esattoriale non impugnate nei termini) ritenendo che l’inoppugnabilità delle cartelle poste a base della successiva intimazione di pagamento precludesse l’esame dell’eccezione di prescrizione quinquennale formulata dai suddetti appellanti;

– per la cassazione di tale decisione ricorrono P.B. e P.H., affidando l’impugnazione ad un motivo;

– (in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A.) resiste con controricorso;

– Equitalia Nord S.p.A. è rimasta intimata;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– i ricorrenti hanno depositato memoria;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 47 del 1999, art. 24 dell’art. 2909 c.c. in relazione alla ritenuta preclusione dell’esame dell’eccezione di prescrizione quinquennale nell’ipotesi di mancata opposizione alla cartella esattoriale e di incontrovertibilità del relativo credito;

– il motivo è fondato alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016);

– in tale decisione è stato, infatti, chiarito che “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’I.N.P.S. che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30 convertito dalla L. n. 122 del 2010)”.

– è stato, altresì, precisato che l’indicato principio “si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”;

– la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione degli indicati principi laddove ha ritenuto che l’inoppugnabilità delle cartelle poste a base della successiva richiesta di pagamento (oggetto dell’opposizione di cui al ricorso in data 22/12/2010) impedisse l’accertamento della prescrizione verificatasi in precedenza secondo l’ordinario termine previsto per i crediti previdenziali;

– in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va, in parte qua, cassata con rinvio alla Corte di appello di Trento che procederà ad un nuovo esame e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Trento.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA