Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9345 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. III, 04/04/2019, (ud. 31/01/2019, dep. 04/04/2019), n.9345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18656/2017 proposto da:

B.C., E B.D., domiciliati in ROMA, alla piazza

COLA di RIENZO, n. 69, presso l’AVVOCATO ALBERTO BOER, che li

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

FINCANTIERI S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica,

elettivamente domiciliata in ROMA, alla via L. G. FARAVELLI, n. 22,

presso l’AVVOCATO ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 29/2017 della CORTE d’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 19/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31 gennaio 2019 dal Consigliere Dott. Cristiano Valle.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.C. e D. quali figli di B.M. e G.S., deceduti rispettivamente il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), adirono il Tribunale di Gorizia al fine di ottenere il risarcimento dei danni loro derivanti dalla morte dei genitori, a causa di mesotelioma pleurico, contratto a causa dell’attività lavorativa e delle connesse incombenze domestiche, quali lavaggio degli indumenti di lavoro, espletate rispettivamente dal B.M. presso gli stabilimenti di Fincantieri S.p.a. e dalla madre presso l’abitazione.

Il Tribunale di Gorizia accoglieva parzialmente la domanda, liquidando in favore di ciascuno degli attori la somma di Euro 45.000,00 per danno non patrimoniale conseguente alla morte di G.S.; rigettava nel resto la domanda, in accoglimento dell’eccezione di prescrizione formulata dalla Fincantieri S.p.a.

La decisione del primo giudice venne impugnata da B.C. e D., in punto di accoglimento dell’eccezione di prescrizione e di liquidazione del danno.

Fincantieri S.p.a. propose tempestivo appello incidentale, chiedendo l’integrale riforma della sentenza del Tribunale, con rigetto delle domande formulate dai B..

La Corte di appello di Trieste, con sentenza n. 29 del 19/0172017, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, accolse parzialmente l’impugnazione, liquidando in complessivi Euro 120.000,00, oltre accessori, per entrambi gli appellanti principali il danno loro derivante dal decesso di G.S., confermando nel resto la sentenza impugnata.

Avverso la decisione della Corte territoriale ricorrono per cassazione, con tre motivi, B.C. e D..

Resiste con controricorso Fincantieri S.p.a..

Memorie da entrambe le parti per l’adunanza camerale del 31/01/2019.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso è formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 3 censura la sentenza impugnata in ordine all’individuazione dell’evento-morte di B.M., avvenuto il (OMISSIS), quale momento di decorso del termine prescrizionale.

Il secondo motivo ed il terzo motivo sono formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 115 e 345 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 6.

Il primo motivo è infondato.

La morte di B.M. si è verificata il (OMISSIS).

L’azione risarcitoria è stata esercitata in primo grado dai figli C. e D. con atto di citazione notificato il 28/07/2011.

Entrambi i detti dati temporali sono circostanze di fatto incontestate nei gradi di merito.

La Corte territoriale, con apprezzamento di fatto, scevro da vizi logici, ha individuato correttamente il giorno di decorrenza del termine di prescrizione decennale, ai sensi dell’art. 2947 c.c., comma 3, trattandosi di fatto illecito derivante da reato e nella specie, da delitto, per il quale, all’epoca dell’accadimento, il termine prescrizionale penale era, ai sensi degli artt. 157 e 589 c.p., decennale.

La sentenza impugnata ha diffusamente motivato sia in ordine al fatto che il giorno dell’evento morte era circostanza certa ed identificava il momento dal quale il diritto al risarcimento del danno poteva essere fatto valere, sia in ordine al fatto che gli attori conoscevano, o avrebbero dovuto conoscere, utilizzando l’ordinaria diligenza, a detta data il fatto illecito, il danno ed il nesso causale del secondo dal primo.

La motivazione della sentenza impugnata si sottrae alle critiche mossele con il primo motivo anche in ordine all’asserito impedimento all’esercizio del diritto, identificabile soltanto in cause giuridiche e non anche negli impedimenti soggettivi o negli ostacoli meramente fattuali, avendo essa fatta applicazione corretta dell’art. 2935 c.c., come costantemente applicato da questa Corte (Cass. n. 21026 del 06/10/2014 e più di recente Cass. n. 10828 del 26/05/2015).

La sentenza gravata ha, peraltro, identificato anche ulteriori circostanze, ben più risalenti nel tempo e risultanti chiaramente dal referto autoptico del 05/06/2001, quali la diagnosi al B.M., sin dal 1997, della patologia asbesto-correlato, di indici rilevatori di una compiuta consapevolezza, in capo ai di lui congiunti, del fatto generatore del danno.

Il secondo motivo è destituito di fondamento.

Esso imputa alla sentenza impugnata un omesso esame di un atto processuale (memoria di replica) che non risulta essersi verificato o che, quantomeno, non ha prodotto alcun effetto lesivo del diritto di difesa. La sentenza impugnata, peraltro è fondata su una compiuta ragione decisoria, consistente nell’individuazione al (OMISSIS) del momento iniziale della prescrizione, che non è in alcun modo incisa dal secondo mezzo. La Corte territoriale, peraltro, ha compiutamente disatteso le prospettazioni relative all’efficacia interruttiva della richiesta di tentativo di conciliazione ai fini dell’instaurazione della causa davanti al giudice del lavoro e dell’instaurazione di trattative con Fincantieri S.p.a. sin dal 2009, affermando che si trattava di un atto prodromico alla proposizione di una diversa domanda non esercitata jure proprio (che ha avuto, infatti, un diverso esito processuale) e che, in ogni caso, mancava uno specifico atto di costituzione in mora.

Il terzo motivo è inammissibile per carenza di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto non risulta in alcun modo specificato quale sia il fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, di cui sia stato omesso l’esame.

Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Le spese di lite di questo giudizio di cassazione possono essere compensate, in quanto sussistono giusti motivi da individuare nella diversità di esiti delle fasi di merito e in quanto si applica, in considerazione dell’epoca di inizio del giudizio in primo grado, il regime di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2, introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, art. 2, comma 4.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

rigetta il ricorso;

compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 31 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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