Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9344 del 28/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 9344 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 1486-2010 proposto da:
I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona

del

legale

rappresentante pro tempore,

elettivamente domipiliato

in ROMA, VIA IV NOVEMBRE

144, presso lo studio degli avvocati MORAGGI DONATELLA
2013
3795

e LUCIO VUOSO, che lo rappresentano e difendono giusta
dele in atti;
– ricorrente contro

CAPITANI RITA C.F. CPTRTI62L47L219X, elettivamente

Data pubblicazione: 28/04/2014

domiciliata in ROMA, VIA N. OXILIA 21, presso lo
studio dell’avvocato FRANZA LUIGI, rappresentata e
difesadall’avvocato FIORINI LUIGI, giusta delega in
atti;
– controricorrente

di TORINO, depositata il 02/10/2009 r.g.n. 192/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/12/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZTNI;
udito l’Avvocato MORAGGI DONATELLA;
udito l’Avvocato CARDARELLI IDA per delega FIORINI
LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 978/2009 della CORTE D’APPELLO

Udienza 19.12.2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Torino con sentenza del 2.10.2009 accoglieva l’appello di
Capitani Rita nei confronti dell’INAIL avverso la sentenza emessa dal Tribunale di
Torino in data 7.2.2008 e effrosteen
, riconosceva il diritto della Capitani al pagamento
delle somme indicate in sentenzaurTéTa-Thrjo
“i zi per aver svolto mansioni corrispondenti al
livello Cl, mentre il trattamento riconosciuto era stato di livello B3.
La Corte territoriale osservava che in primo grado la domanda era stata rigettata perché
l’attività svolta dall’appellante veniva rivista da un funzionario C3 che si assumeva
conseguentemente la relativa responsabilità. Per la Corte territoriale la differenza tra le
declaratorie di area C ed area B attengono, invece, a due aspetti, la competenza a
svolgere solo alcune fasi del processo ( per l’area B) e la competenza a svolgere l’intero
processo ( per l’area C). Nel livello C peraltro sono contemplati diversi livelli di
responsabilità per cui non per tutti i dipendenti dell’area C è richiesta l’assunzione di
responsabilità del processo, mentre elemento comune è lo svolgimento di tutte le attività
inerenti3’intero processo produttivo. La Capitani, alla stregua di quanto emerso dalla
prova espletata, svolgeva tutte le fasi produttive relative alle pratiche di iscrizione della
aziende all’Inail, delle pratiche di variazione e cessazione delle aziende, alla gestione
delle sanzioni amministrative etc. (i vari passaggi amministrativi sono analiticamente
ricostruiti a pagg. 8 e 9 del provvedimento impugnato) con ampi margini di iniziativa
ed autonomia adottando di volta in volta le soluzioni del caso richieste dalla singole
problematiche relative al suo settore di attività. La responsabilità finale era assunta da
un funzionario di C3 e non da un funzionario di Ci. Quest’ultimo livello presuppone
solo una responsabilità del proprio operato nei confronti di superiori C3, non dell’intero
processo. Il funzionario C3 aveva invece una responsabilità anche verso l’esterno.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’INAIL con due motivi corredati da
memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste la Capitani con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si allega la violazione o falsa applicazione dell’art. 13 del CCNL
del comparto EPNE del 16.2.1999 che ha previsto il nuovo sistema di classificazione
del personale e dell’allegato A, declaratoria delle Aree, al medesimo contratto; falsa

R.G. n. 1486/2010

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione al riguardo, rilevando
che la Corte di merito avrebbe trascurato quanto emerso dalla prova testimoniale circa il
fatto che la Capitani non aveva gestito tutte le fasi dell’intero processo produttivo bensì
soltanto quelle relative alle pratiche di iscrizione delle imprese, all’applicazione di
sanzioni amministrative etc. anche attraverso procedure informatiche predeterminate,
sulla base di direttive e sotto il diretto controllo dei funzionari C3 e C4 e, quindi, con un
limitato grado di autonomia e con responsabilità limitata esclusivamente al proprio
operato.
Entrambi i motivi, connessi fra loro, non meritano accoglimento.
Come è stato affermato da questa Corte, “nel procedimento logico -giuridico diretto alla
determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da
tre fasi successive, e cioè, dall’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto
svolte,dall’individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di
categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa
contrattuale individuati nella seconda. L’accertamento della natura delle mansioni
concretamente svolte dal dipendente costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del
merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata
motivazione.” (v. Cass. 30-10-2008 n. 26234, Cass. 31-12-2009 n. 28284, Cass. 27-92010 n. 20272),In materia di pubblico impiego contrattualizzato è inoltre consolidato
l’indirizzo secondo cui, “l’impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi
consentiti, mansioni superiori ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte
costituzionale, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost.;
che deve trovare integrale applicazione — senza sbarramenti temporali di alcun genere pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate
siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e
sempre che, in relazione all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le
responsabilità correlate a dette superiori mansioni.” (v. Cass. S.U. 11-12-2007 n. 25837,
Cass.17-9-2008 n. 23741, Cass. 23-2-2010 n. 4382).
2

applicazione dell’art. 3 del Contratto integrativo di Ente ( CIE) del 30.7.1999 e
dell’allegato 1: profili professionali delle attività amministrative del medesimo contratto
integrativo. In sostanza il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe
proceduto né alla attenta ricognizione del contenuto delle mansioni in concreto svolte,
né ad una corretta interpretazione delle declaratorie generali delle categorie di
inquadramento coinvolte nella controversia e degli specifici profili professionali
pertinenti, omettendo ogni necessaria valutazione circa le intenzioni dei contraenti
espressamente dichiarate nell’art. 13 del CCNL e ribadite nell’art. 3 del CIE
(“superamento delle attuali rigidità per porsi al passo con i processi di cambiamento in
corso nell’ambito degli enti e con l’evoluzione dei modelli organizzativi e contribuire al
miglioramento dei livelli di efficienza/efficacia dell’azione amministrativa e di qualità
dei servizi”). In particolare il ricorrente deduce che il tratto distintivo tra l’area B e l’area
C è costituito innanzitutto dall’ambito della responsabilità (limitata all’ambito del
proprio operato nel livello inferiore ed estesa anche ai risultati e agli obiettivi
aziendalmente stabiliti nel livello superiore) nonché dalla gestione dell’intero processo
produttivo oppure di fasi o fasce di attività, e rileva che l’ attività della Capitani
rientrava nel livello rivestito.

3

In relazione poi al contratto integrativo va ricordato che “è inammissibile la denuncia,
con ricorso per cassazione, ai sensi dell’alt 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., come
modificato dal d.lgs. n. 40/2006, della violazione o falsa applicazione del contratto
collettivo integrativo, posto che detta disposizione si riferisce ai soli contratti collettivi
nazionali di lavoro, mentre i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle
singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con
le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio
nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere
decentrato rispetto al compatto, e per essi non è previsto, a differenza dei contratti
collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui all’art. 47, comma 8, del
d.lgs. n. 165 del 2001”, con la conseguenza che “l’interpretazione di tali contratti è
censurabile, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei criteri legali di
ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione.” (v. Cass. 19-3-2010 n. 6748,
cfr. Cass. 19-3-2007 n. 6435).
Orbene nella fattispecie la Corte territoriale ha esaminato le declaratorie delle Aree B e
C del CCNL e dei relativi profili del contratto integrativo di ente ed ha evidenziato che
gli elementi principali di distinzione attengono a due aspetti: “la competenza allo
svolgimento soltanto di alcune fasi del processo produttivo per il personale di Area B e
quella allo svolgimento dell’intero processo per il personale di Area C; il più ampio
margine di discrezionalità ed il più elevato contenuto professionale delle attività svolte
dal personale di Area C rispetto a quelle demandate al personale di Area B”. La Corte di
merito ha inoltre osservato che “all’interno dell’Area C sono presenti diversi livelli di
responsabilità… .sicché non a tutti i dipendenti inquadrati nell’Area C è richiesta
l’assunzione della responsabilità del processo, ma caratteristica comune di tutti i profili
professionali dell’Area C è soltanto lo svolgimento di tutte le attività inerenti l’intero
processo produttivo” (in particolare secondo il contratto integrativo solo la declaratoria
del profilo C3 richiede responsabilità “piena riferita direttamente agli obiettivi/risultati
individuali e del gruppo di lavoro”, mentre quella del profilo Ci richiede responsabilità
“riferita a risultato/i delle attività svolte direttamente e/o del gruppo”).
Così interpretata la disciplina collettiva di comparto e di ente, la Corte territoriale ha poi
accertato, sulla base delle risultanze della prova testimoniale, che la Capitani nel
periodo considerato aveva svolto tutte le fasi del processo produttivo relativo alle
pratiche di iscrizione delle imprese, applicazione di sanzioni etc. ( la descrizione
dettagliata dei compiti affidati alla Capitano è a pag. 8-9 della sentenza impugnata) ed
ha concluso che tali mansioni corrispondono “pienamente a quelle descritte dalla
declaratoria del livello Cl” in quanto la Capitani era preposta all’espletamento di attività
complesse e non meramente esecutive, era in grado di gestire tutte le fasi del ciclo
produttivo con ampi margini di iniziativa e di autonomia e, attingendo al proprio
patrimonio di competenze e di professionalità, adottava di volta in volta le soluzioni del
caso richieste dalle singole problematiche relative al suo settore di attività.
Orbene tale decisione, senz’altro rispettosa del procedimento logico giuridico trifasico e
congruamente motivata, risulta altresì corretta sul piano interpretativo del CCNL (con
riferimento al quale soltanto è ammissibile la denuncia di violazione diretta ex art. 360
n. 3 c.p.c.). L’interpretazione, infatti, accolta dalla Corte di merito, non solo è conforme
alle espressioni letterali delle declaratorie del ccnl, ma rispecchia maggiormente proprio
quelle intenzioni della parti collettive esplicitate nell’art. 13 dello stesso CCNL
superamento delle attuali rigidità” “evoluzione dei
modelli organizzativi” etc., certamente maggiormente compatibili con la articolazione
dei diversi livelli di responsabilità e di autonomia all’interno dell’Area C). Del resto, a
ben vedere, il ricorrente in effetti (con il primo motivo) si limita a lamentare una omessa

P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso. Condanna l’INAIL al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità che si liquidano in euro 100,00 per spese, nonché
in euro 3.500,00 per compensi oltre accessori.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19.12.2013

considerazione di tali intenzioni, senza minimamente spiegare per quali ragioni le
intenzioni stesse contrasterebbero con l’interpretazione accolta nell’impugnata sentenza.
Con il secondo motivo, poi, l’istituto in sostanza sposta l’attenzione sul concetto di
“processo produttivo” e sull’ambito dello stesso che a suo dire avrebbe dovuto
comprendere necessariamente l’intero settore “aziende” Anche sul punto in realtà il
ricorrente non spiega affatto per quale ragione non possa configurarsi un distinto
processo produttivo come quello analiticamente ricostruito in sentenza,così come invece
emerso chiaramente dalle testimonianze indicate a pag. 7 della sentenza impugnata
(secondo cui, come si è visto, la Capitani svolgeva tutte le fasi del processo produttivo
relativo alle pratiche relative alle imprese dall’iscrizione alle sanzioni amministrative
etc.).
Per il resto (ed in specie con riferimento al contratto integrativo di ente) le censure del
ricorrente si risolvono nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da
quella criticata, senza una adeguata specifica indicazione concreta della violazione delle
regole di ermeneutica e del vizi di motivazione formalmente denunciati (cfr. Cass. 2211-2010 n. 23635, Cass. 2-5-2012 n. 6641). Sul punto va richiamata la recente decisione
di questa Corte n. 15934/2013 ( la cui motivazione è stata recepita nella presente
decisione sui punti comuni) su di un caso pressoché identico a quello oggetto della
presente controversia che si condivide pienamente.
Il ricorso va pertanto respinto e il ricorrente, in ragione della soccombenza va
condannato al pagamento delle spese in favore della Capitani.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA