Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9344 del 26/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/04/2011, (ud. 01/03/2011, dep. 26/04/2011), n.9344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli ll.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.G., S.C., P.M., tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO D’ITALIA 102, presso lo

studio dell’avvocato MOSCA GIOVANNI PASQUALE, che li rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 105/2006 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata

il 22/08/2006 R.G.N. 13541/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato TOSCANO ISIDORO per delega MOSCA GIOVANNI PASQUALE;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22.8.2006 il Tribunale di Bologna ha riformato la sentenza del Pretore di Bologna – che aveva riconosciuto il diritto dei ricorrenti, gia’ inquadrati nella 9 qualifica funzionale, all’equiparazione del loro trattamento stipendiale a quello percepito dal personale del soppresso ruolo ad esaurimento degli ispettori generali e dei direttori di divisione – rigettando l’originaria domanda. A tale conclusione il Tribunale e’ pervenuto osservando che la differenziazione in esame trovava la sua giustificazione nella disposizione di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25 che, conservando al personale del ruolo ad esaurimento la qualifica ad personam, aveva escluso qualsiasi forma di equiparazione tra tale personale e gli appartenenti alla 9 qualifica funzionale, nonche’ nella normativa collettiva (art. 66 del c.c.n.l. del 1994) che aveva mantenuto inalterata la situazione di partenza, gia’ stabilita nell’ordinamento precedente.

Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione G.G., P.M. e S.C. affidandosi a cinque motivi cui resiste con controricorso la societa’ Poste Italiane spa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 414, 434 e 164 c.p.c., formulando il seguente quesito di diritto: “se, ai sensi degli artt. 164, 414 e 434 c.p.c., il ricorso in appello avverso la sentenza del Pretore intestato alla Corte d’Appello e non al Tribunale in funzione di Giudice d’Appello sia nullo e se la nullita’ del ricorso in appello, in difetto di costituzione della parte appellata, debba essere rilevata d’ufficio dal giudice della causa con assegnazione di un termine perentorio per la rinnovazione che, ove non effettuata, comporta la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del processo”.

2.- Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione o falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c., comma 3, degli artt. 291 e 350 c.p.c. e formulano il seguente quesito di diritto: “se, ai sensi degli artt. 291, 330 e 350 c.p.c., la notifica del ricorso in appello avverso una sentenza del Pretore del lavoro successiva al decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa debba essere effettuata alla parte personalmente e non presso il domicilio eletto con il difensore in primo grado e se, in conseguenza, la notifica effettuata in violazione dell’art. 330 c.p.c., comma 3, in difetto di costituzione della parte appellata, sia affetta da nullita’ rilevabile d’ufficio dal giudice della causa alla prima udienza di trattazione, con assegnazione di un termine perentorio per la rinnovazione che, ove non effettuata, comporta la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del processo”.

3.- Con il terzo motivo la sentenza impugnata viene censurata per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, L. n. 355 del 1989, art. 6 e D.P.R. n. 269 del 1987, art. 54 formulando il quesito di diritto nei termini che seguono: “se, ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, L. n. 355 del 1989, art. 6 e D.P.R. n. 269 del 1987, art. 54 vi e’ stata definitiva soppressione del ruolo ad esaurimento ex D.P.R. n. 748 del 1972 ed equiparazione tra il personale appartenente alla IX qualifica funzionale ed il personale appartenente al soppresso ruolo ad esaurimento, il cui mansionario e’ infatti identico, ovvero differente solo per difetto, rispetto a quello del personale della IX qualifica funzionale. La normativa di riferimento, pertanto, non puo’ giustificare e fondare un regime retribuivo cosi’ svantaggioso per gli appartenenti alla 9^ qualifica funzionale”.

4.- Con il quarto e il quinto motivo i ricorrenti denunciano omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio e, in ogni caso, inidonea a giustificare la decisione, relativamente all’affermazione fatta dal giudice d’appello circa l’inesistenza di qualsiasi forma di equiparazione tra il personale del soppresso ruolo ad esaurimento e quello della 9^ qualifica funzionale ed alla negata configurabilita’ nel nostro ordinamento di un principio di parita’ di trattamento tra lavoratori che svolgano identiche mansioni.

5.- Il primo motivo e’ infondato. Nel rito del lavoro, non contenendo il ricorso la vocatio in ius, l’omessa o l’erronea indicazione dell’ufficio giudiziario avanti al quale e’ proposta la domanda non puo’, infatti, ritenersi tout court idonea ad indurre in errore il convenuto e, quindi, a determinare la nullita’ dell’atto, come avviene invece per la citazione, secondo il combinato disposto dell’art. 163 c.p.c., e dell’art. 164 c.p.c., comma 1. La procedura di proposizione della domanda, con il deposito dell’atto nella cancelleria di un giudice ed il decreto di fissazione dell’udienza di discussione di detto giudice, esclude che il convenuto, cui ricorso e decreto siano stati notificati, sia incerto circa il giudice davanti al quale deve comparire, che va identificato necessariamente in quello (quand’anche incompetente) dinanzi al quale la causa e’ stata cosi’ radicata e che lo ha chiamato in giudizio (Cass. 965/84).

Il ricorso, inteso come atto diretto a provocare la fissazione dell’udienza di discussione, non e’ dunque nullo per carenza o irregolarita’ dell’indicazione dell’ufficio, atteso che il suo deposito nella cancelleria e’ sufficiente ad individuare la volonta’ dell’attore di rivolgersi al giudice adito.

6.- E’ infondato anche il secondo motivo. Come, infatti, costantemente affermato da questa Corte – cfr. ex multis Cass. 19576/2004, Cass. 8995/2000, Cass. 2430/98, Cass. 8122/96, Cass. 3690/96, Cass. 8711/93 – nel rito del lavoro, se il ricorso in appello e’ depositato presso la cancelleria del giudice d’appello entro l’anno dal deposito della sentenza di primo grado, la notifica di esso, anche se avvenuta dopo la scadenza dell’anno, va eseguita a norma dell’art. 330 c.p.c., e pertanto al procuratore costituito in primo grado e non alla parte personalmente; cio’ in quanto nel rito del lavoro cio’ che rileva e’ la data della proposizione dell’impugnazione, che si effettua mediante il deposito del ricorso in cancelleria, e non quella della relativa notifica, la quale, pertanto, ancorche’ sia eseguita oltre l’anno, non puo’ essere fetta alla parte personalmente.

7.- Anche gli ulteriori motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

Ritiene, infatti, il Collegio di dare continuita’ giuridica al principio, di recente riaffermato da questa Corte nella materia di cui trattasi (cfr. Cass. 11982/2010), secondo il quale il riconoscimento da parte della societa’ Poste Italiane (gia’ Ente Poste Italiane) di un trattamento di maggior favore ai dipendenti gia’ appartenenti al ruolo transitorio ad esaurimento soppresso dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25 (ruolo relativo agli impiegati delle carriere direttive non inquadrati nelle nuove carriere dirigenziali) non introduce un’illegittima discriminazione in danno dei lavoratori svolgenti le stesse mansioni, in quanto rappresenta l’applicazione di una norma collettiva (art. 55 del c.c.n.l del 26.11.1994) contenente una norma transitoria diretta al mantenimento, nei confronti del personale delle varie aree, delle voci stipendiali fisse d’origine, con lo scopo di salvaguardare diritti quesiti di natura economica;

tale disciplina contrattuale, d’altra parte, e’ coerente con il citato D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25 che, nel sopprimere il ruolo transitorio, ha previsto la conservazione “ad personam” delle qualifiche (Cass. 12914/2000). Con la sentenza da ultimo citata e’ stato poi ribadito che non e’ configurarle alcun comportamento discriminatorio del datore di lavoro qualora esso, pur determinando una disparita’ di trattamento fra i lavoratori, costituisca corretto adempimento di una norma collettiva, che, in forza dell’art. 2077 c.c., comma 2, sia entrata a far parte del rapporto individuale di lavoro dei soggetti beneficiati e che, in quanto esercizio dell’autonomia collettiva, si sottrae ad ogni potere correttivo in sede di controllo giudiziario (Cass. 4570/96). Ne’ la previsione contrattuale in discorso puo’ ritenersi contra legem in relazione alla soppressione del ruolo ad esaurimento disposto dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25 in quanto la eliminazione di tale ruolo non esclude il diritto delle parti di prevedere un trattamento retributivo differenziato per chi ne faceva parte. Va altresi’ riaffermato il principio di cui alla sentenza n. 16709/2002, secondo cui, anche dopo la sentenza interpretativa di rigetto n. 103 del 1989 della Corte costituzionale, ne’ l’art. 36 Cost., ne’ l’art. 41 Cost. possono individuarsi come precetti idonei a fondare un principio di comparazione soggettiva, in base a quale ai lavoratori dipendenti che svolgano identiche mansioni debba attribuirsi la stessa retribuzione o il medesimo inquadramento. Ne consegue che, in presenza di disposizioni dei contratti collettivi che, ai fini della qualifica spettante ai lavoratori addetti ad identiche mansioni, diversifichino nondimeno la posizione di taluni di essi in relazione a determinate circostanze personali, non e’ consentito al giudice del merito, sempre che le predette disposizioni non violino specifiche norme di diritto, valutare la razionalita’ del regolamento di interessi realizzato dalle parti sociali, essendo lo stesso a queste riservato (principio affermato in una fattispecie identica a quella in esame).

A questi principi giurisprudenziali, dai quali il Collegio non ha motivo di discostarsi, si e’ correttamente attenuto anche il giudice d’appello, che ha rilevato come nella specie non sia configurabile alcun comportamento discriminatorio del datore di lavoro, avendo questi dato pieno adempimento ad una norma collettiva che prevedeva il mantenimento,per il personale del ruolo ad esaurimento, delle voci stipendiali di origine e che, in base ai principi sopra richiamati, e’ entrata a far parte del rapporto individuale di lavoro dei soggetti beneficiati e non e’ suscettibile di alcun potere correttivo in sede di controllo giudiziario.

8.- In definitiva, la sentenza impugnata, per essere adeguatamente motivata, coerente sul piano logico e rispettosa dei principi giuridici in precedenza enunciati, non e’ assoggettabile alle censure che le sono state mosse in questa sede di legittimita’.

9.- Il ricorso va dunque rigettato con la conferma della sentenza impugnata, dovendosi ritenere assorbite in quanto sinora detto tutte le censure non espressamente esaminate.

10.- Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 16,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2011

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