Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9344 del 11/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/04/2017, (ud. 23/02/2017, dep.11/04/2017),  n. 9344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19502-2014 proposto da:

CONSORZIO AUTONOMO GUARDIE CAMPESTRI BARLETTA, ((OMISSIS)), in

persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CASILINA 561, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO CORVASCE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PASQUALE NASCA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., ((OMISSIS)), in persona del suo procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 10, presso lo studio dell’avvocato GEMMA PATERNOSTRO,

rappresentata e difesa dall’avvocato Elena Del Vecchio giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, ((OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESAREB BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CARLA D’ALOISI0, ANTONINO

SGROI, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO ed

EMANUELE DE ROSE giusta procura in calce al ricorso notificato;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 1779/2014 del TRIBUNALE di TRANI, depositata

il 24/6/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/2/2017 dal Consigliere Dott. CATI1ZINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO

che:

– il Tribunale di Trani, con sentenza pubblicata in data 24/6/2014, respingeva l’opposizione proposta dal Consorzio Autonomo Guardie Campestri di Barletta avverso il preavviso di fermo e la cartella esattoriale relativi ad un credito I.N.P.S. ed in base al quale Equitalia Sud S.p.A. aveva agito in executivis. Riteneva, quanto alla validità ed efficacia del preavviso di fermo, che fosse decorso il termine di venti giorni per l’impugnazione ex art. 617 c.p.c. e, quanto all’opposizione alla cartella esattoriale, che fosse decorso il termine di quaranta giorni;

– avverso tale sentenza il Consorzio Autonomo Guardie Campestri di Barletta propone ricorso ex art. 111 Cost.;

– Equitalia Sud. S.p.A., resiste con controricorso;

– l’I.N.P.S, ha depositato procura in calce al ricorso notificato;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– il Consorzio ricorrente ha depositato memoria;

Diritto

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata. CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b) e dell’art. 615 c.p.c. in relazione alla ritenuta incontestabilità del credito di cui alla cartella per decorso del termine di 40 giorni dalla notifica;

– il ricorso è inammissibile;

– il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro; b) proposizione di opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l’intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l’esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell’esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell’esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l’esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1). Tanto si ricava sia dalla formulazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6 secondo cui “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 c.p.c. e ss.”, sia del medesimo D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2. Tale ultima disposizione infatti prevede che “alle entrate indicate nel comma 1 cioè, tra l’altro, quelle non tributarie non si applica la disposizione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57, comma 1 come sostituito dall’art. 16 presente decreto e le opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il citato D.P.R. n. 602 del 19673, art. 57 nel testo ora vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente le Opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni; nè le opposizioni regolate dall’art. 617 stesso codice relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. Quindi, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi, il debitore ben può proporre l’opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo gli art. 618 bis e 617 (cfr. Cass. 18 novembre 2004 ed in senso conforme Cass. 8 luglio 2008, n. 18691 secondo cui: “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, l’opposizione agli atti esecutivi – con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell’atto – è prevista dall’art. 29, comma 2, che per la relativa regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, e non dall’art. 24 stesso D.Lgs., che si riferisce, invece, all’opposizione sul merito della pretesa di riscossione”);

– è naturalmente ben possibile che con un unico atto vengano esperite entrambe le azioni a condizione che l’opposizione agli atti esecutivi risulti proposta nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella (escludendo la stessa possibilità di ricorsi separati un vidnus per l’attività difensiva in ragione del maggior termine di quaranta giorni previsto per opposizione all’esecuzione che risulterebbe sacrificato dalla scelta – non obbligata – dell’opposizione unitaria). Si richiama, al riguardo, Cass. 24 ottobre 2008, n. 25757 che, intervenendo in un caso in cui con l’unico atto di opposizione era stata lamentata sia l’irregolarità formale della cartella opposta sia l’infondatezza della pretesa (per intervenuta prescrizione), ha ritenuto, con decisione nel merito, l’improponibilità, per tardività, dell’opposizione alla cartella esattoriale per quanto inerente ai dedotti vizi formali. Si veda anche Cass. 28 novembre 2003, n. 18207 sempre con riferimento alla proposizione, con un unico atto, di due distinte azioni, ciascuna caratterizzata da un diverso regime processuali, ed alla necessità di far riferimento, per quanto riguarda la prima, allo speciale procedimento previsto dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e segg. e, per quanto riguarda la seconda, a quello previsto dall’art. 615 c.p.c. o dall’art. 617 c.p.c., a seconda che trattasi di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi;

– è stato, inoltre, precisato che, in materia di esecuzione forzata, quando le contestazioni della parte si configurino, nello stesso procedimento, come opposizione all’esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi si deve ritenere che la sentenza, formalmente unica, contenga due decisioni distinte, soggette rispettivamente ad appello ed a ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (cfr. Cass. 21 giugno 2016, n. 12730; Cass. 31 maggio 2010, n. 13203; Cass. 29 settembre 2009, n. 20816);

– nel caso in esame il Tribunale ha distintamente individuato le due azioni proposte dal Consorzio quali opposizione agli atti esecutivi (per la parte in cui si contestava la validità ed efficacia del preavviso) e quale opposizione all’esecuzione per la parte in cui si adduceva l’inesistenza del credito per intervenuta prescrizione (opposizione, quest’ultima, ritenuta tardivamente proposta);

– la decisione sull’eccezione configurante opposizione all’esecuzione era impugnabile con il rimedio dell’appello e non con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.;

– ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo;

– in conclusione la proposta va condivisa e il ricorso va dichiarato inammissibile;

– la regolamentazione delle spese nei confronti di Equitalia Sud S.p.A. segue la soccombenza (nulla, invece, va disposto per le spese nei confronti dell’I.N.P.S. che si è limitato a depositare procura alle liti e non ha svolto attività difensiva);

– va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento, in favore di Equitalia Sud S.p.A., delle spese processuali che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

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