Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9343 del 26/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/04/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 26/04/2011), n.9343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M., G.G., D.P.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio

dell’avvocato FARANDA RICCARDO, che li rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

TRAMBUS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 281-283, presso

lo studio dell’avvocato PERSIANI MATTIA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PROIA GIAMPIERO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3661/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/11/2006 r.g.n. 7025/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato FARANDA RICCARDO;

udito l’Avvocato PETRASSI MAURO per delega PROIA GIAMPIERO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 13 novembre 2006, la Corte d’Appello di Roma respingeva il gravame svolto da G. ed altri 2 dipendenti della s.p.a. Trambus, gia’ Atac s.p.a., contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di conversione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato, a far data dall’instaurazione del rapporto di lavoro o, in subordine, dalla data di cessazione dell’attivita’ formativa, con declaratoria del diritto all’inquadramento al sesto livello, parametro 158, nella qualifica di conducente di linea, ed applicazione del relativo trattamento normativo ed economico previsto dalle leggi vigenti e dalla contrattazione collettiva nazionale e aziendale.

2. La Corte territoriale, a sostegno della legittimita’ dei contratti di formazione e lavoro, riteneva:

– insussistente il vizio genetico dei contratti per mancanza della causa formativa, sul presupposto che i titoli vantati dai lavoratori (il possesso del prescritto titolo di abilitazione alla categoria D e/o E e del certificato di abilitazione professionale per la guida di mezzi pubblici) costituissero condizioni di legge per l’esercizio dell’attivita’ di conducente e requisiti per accedere al corso di formazione, non coincidenti con la professionalita’, in concreto, necessaria per svolgere le mansioni implicanti un contenuto complesso di abilita’ e conoscenze;

compatibile, con la causa del contratto, la concentrazione dell’attivita’ formativa teorico-pratica nella parte iniziale del rapporto;

– non sproporzionata la durata dell’attivita’ formativa rispetto alla durata complessiva del rapporto;

– infine, insussistenti profili di inadempimento degli obblighi formativi da parte della societa’.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, G., D.P. e M. hanno proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo. Trambus s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha resistito con controricorso eccependo l’inammissibilita’ e infondatezza del ricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con l’unico motivo del ricorso i lavoratori censurano la sentenza impugnata per violazione di legge (L. n. 863 del 1984, art. 3 e L. n. 451 del 1984, art. 16) richiamando passaggi della motivazione relativi alla congruita’ e conformita’ della formazione svolta rispetto al progetto formativo, pur senza eccepire un vizio motivazionale. L’illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto, ex art. 366 bis, applicabile ratione temporis con il quale si chiede alla Corte di dire se, nel caso in cui nel corso del contratto di formazione e lavoro il rapporto, pur dopo un iniziale (sproporzionato rispetto al tempo totale) periodo di formazione (corsi ed esercitazioni preliminari per candidati alla qualifica di conducenti di linea), si svolga nel prosieguo secondo le modalita’ proprie del rapporto ordinario, si determina la nullita’ del contratto di formazione e lavoro e quindi la natura, dall’origine, a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, ovvero la sua trasformazione a tempo indeterminato, quanto meno dalla data in cui e’ effettivamente cessata la attivita’ formativa ed il rapporto ha assunto le caratteristiche del rapporto ordinario.

5. Il ricorso non e’ fondato. Nel contratto di formazione e lavoro la divergenza fra obblighi contrattuali ed il concreto svolgimento del rapporto non realizza un inadempimento del datore di lavoro sanzionatile con la conversione del rapporto medesimo in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ove detto svolgimento – secondo la valutazione del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimita’ se congruamente motivata avvenga con modalita’ tali da non compromettere la funzione del contratto che, diversamente dall’apprendistato, non tende a consentire il mero conseguimento delle nozioni base per l’esecuzione della prestazione professionale, ma a favorire, attraverso l’acquisizione di specifiche conoscenze, l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale in funzione dell’accesso nel mondo del lavoro. In difetto della predeterminazione legislativa di specifici modelli di formazione, il giudice, per accertare che non vi sia stato inadempimento degli obblighi formativi, puo’ e deve fare riferimento al progetto formativo approvato, indipendentemente dal fatto che il lavoratore abbia o meno tempestivamente dedotto la mancanza di formazione anche in relazione al progetto.

6. L’accertamento del giudice di merito e’ incensurabile nel giudizio di legittimita’ se compiutamente e coerentemente motivato, seppure in forma sintetica come nel caso di specie (Cass. 23 agosto 2004, n. 16571, 21 gennaio 2005, n. 1247, 1 febbraio 2006, n. 2247, 19 giugno 2006, n. 14097, 8 maggio 2008, n. 11365).

7. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese che liquida in Euro 18,00, oltre Euro 2.100,00 (duemilacento/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2011

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