Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9343 del 11/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.11/04/2017),  n. 9343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14663-2015 proposto da:

T.V., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE GIOACCHINO

ROSSINI, 18, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO COLITTI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 517/09/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 30/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevata che T.V. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, contro la sentenza resa dalla CTR del Lazio meglio indicata in epigrafe che, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto legittimo l’accertamento notificato al contribuente relativo ad una plusvalenza non dichiarata in relazione a cessione di area edificabile;

Rilevato che nessuna difesa scritta ha depositato l’Agenzia delle entrate;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione il vizio di ultrapetizione;

Considerato che il secondo motivo prospetta la violazione del principio tra il chiesto e il pronunziato nonchè l’omessa pronunzia di inammissibilità ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53;

Considerato che con il terzo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b);

Considerato che con il quarto motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38;

Considerato che le doglianze meritano un esame congiunto;

Considerato che la sentenza impugnata ha deciso la controversia relativa alla plusvalenza di terreno sul presupposto che fosse decisiva la misura del valore dell’area determinata in sede di determinazione dell’imposta di registro, dovendosi presumere la congruità di siffatto valore ai fini della quantificazione del valore necessario per la determinazione della plusvalenza di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67;

Considerato che questa Corte ha già chiarito che la presunzione circa la corrispondenza del corrispettivo incassato al valore venale in comune commercio ai fini dell’imposta di registro, secondo il disposto del D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, disposizione di interpretazione autentica applica bile retroattivamente, ancorchè più volte ritenuta applicabile da questa Corte, non può essere più legittimata solo sulla base del valore accertato o definito ai fini dell’imposta di registro – Cass. n. 6135/2016 -;

Considerato che la contestazione formulata dalla parte ricorrente in ordine alla decisione impugnata coglie pertanto nel segno;

Considerato che, peraltro, emerge dalla stessa sentenza e dal ricorso per cassazione che il giudice di primo grado aveva escluso l’elemento costitutivo individuato dall’art. 67 ult. cit. nella natura edificatoria dell’area e che tale statuizione non risulta essere stata oggetto di impugnazione da parte dell’Agenzia delle entrate nell’atto di appello che, per converso, si limitò a sostenere l’erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui aveva escluso di potere applicare la presunzione di corrispondenza del corrispettivo di cessione al valore del bene determinato in sede di accertamento dell’imposta di registro;

Considerato che sulla base di tali considerazioni è ormai definitivamente acclarata l’inesistenza del presupposto per l’applicazione del regime normativo sulle plusvalenze e che, per effetto della caducazione della sentenza impugnata, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della parte contribuente;

Considerato che l’esito della lite impone la compensazione delle spese del giudizio di merito mentre vanno dichiarate irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata senza rinvio e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo.

Compensa le spese del giudizio di merito, dichiarando irripetibili quelle di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

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