Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9343 del 08/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9343 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso iscritto proposto da:
FERROSTRADE s.r.1.,in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa per procura a
margine del ricorso dall’Avv.Felice Giampietro ed
elettivamente domiciliata in Roma, via E.Q.Visconti
n.20 presso lo studio dell’Avv.Maurizio Paganelli.
– ricorrente contro
AGENZIA delle Entrate,

in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via
dei Portoghesi n.12 è elettivamente domiciliata

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Data pubblicazione: 08/05/2015

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Basilicata n.116/2/09, depositata il
10.7.2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Dott.Roberta Crucitti;
udito per la ricorrente l’Avv.Marco Petrone per delega;
udito per la controricottente l’Avv.Mario Capolupo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott.Paola Mastroberardino, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Ferrostrada s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore,
propose ricorso avverso la cartella di pagamento emessa per il riscontrato
omesso versamento dell’imposta sul patrimonio e di ritenute alle fonte
relative all’ anno 1996, rilevandone la tardività della notificazione, l’inesatta
indicazione della data di esecutività del ruolo e la mancata applicazione
delle norme in materia di concorso e continuazione al regime sanzionatorio
irrogato.
In pendenza di giudizio la contribuente, sulla scorta della
dichiarazione resa dall’Ufficio di esecutività del ruolo apposta il
29.12.2000, si avvaleva del condono previsto dall’art.12 della legge
n.28912002 provvedendo a versare tutte le relative rate, ma l’Ufficio si
opponeva alla chiesta dichiarazione di estinzione del giudizio pendente

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udienza del giorno 11.2.2015 dal Consigliere

rilevando che le somme versate spontaneamente dalla contribuente, il 16
maggio 2003 ed il 16 marzo 2004, non potevano considerarsi effettuate a
titolo di condono ex art 12 cit. in quanto, nel caso in specie, il ruolo era
stato consegnato al concessionario il 25.5.2001 e, per tali ruoli, la possibilità
della cd. “rottamazione” era stata introdotta solo per l’avvenire con la legge

La Commissione Tributaria Provinciale rigettò il ricorso e la
decisione, appellata dalla contribuente, venne confermata dalla
Commissione Tributaria Regionale della Basilicata con la sentenza indicata
in epigrafe.
In particolare, il Giudice di appello riteneva la notificazione della
cartella tempestiva in quanto avvenuta il 22.8.2002 e, cioè, nel termine più
favorevole al contribuente di quattro anni successivi al 29.1.2000 (data di
esecutività del ruolo) e al 25.5.2001 (data di consegna del ruolo al
concessionario). In ordine al condono, rilevava che i pagamenti effettuati
dal contribuente a tale titolo erano inidonei allo scopo siccome effettuati in
data antecedente all’emissione del d.l. 143/03 del 24.6.2003.
Avverso la sentenza Ferrostrade s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione
affidato a cinque motivi cui resiste con controricorso l’Agenzia delle
Entrate.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo il ricorrente si duole dell’errata applicazione
dell” art.12 legge n.289/2002 da parte della Commissione Regionale la quale
aveva dato rilievo al momento della consegna del ruolo al concessionario
anzicchè all’apposizione del visto di esecutività, affidando così alla mera

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n.212/2003.

discrezionalità interna dell’Amministrazione finanziaria l’esistenza stessa
del diritto del contribuente di beneficiare della cd. “rottamazione” delle
cartelle. E, nel caso in specie- secondo la prospettazione difensiva- l’omessa
adozione da parte della P.A. di un provvedimento che avrebbe dovuto essere
compiuto entro un termine certo (ovvero il 10.1.2001, per effetto del visto di

arbitrariamente eseguito in un termine diverso (il 25.5.2001), aveva
pregiudicato in concreto il diritto di essa ricorrente a poter beneficiare delle
agevolazioni di cui all’arrt.12 1.n.289/2002. A conclusione del motivo la
ricorrente chiede a questa Corte di dichiarare perfezionata l’adesione della
ricorrente alla procedura di cui all’art.12 della legge n.289/2002, avvenuta
mediante l’invio della nota del 16.5.2003 e, quindi, estinta la cartella
opposta per intervenuto pagamento delle rate prescritte da tale norma, e per
l’effetto, cassare la sentenza impugnata per sopravvenuta cessazione della
materia del contendere.
2.Con il secondo motivo si deduce la medesima violazione di legge
di cui al primo mezzo e si censura il capo di sentenza che aveva ritenuto i
versamenti inicl, mei perché effettuati prima dell’entrata in vigore del d.l.
n.143/2003. Secondo la prospettazione difensiva la nuova norma aveva
esteso la facoltà del condono anche ai contribuenti che manifestavano la
voloitt, nel termine del 16.11.2003, di beneficiare di altre o nuove
defir Honi age’wlate a quelle già operate. Nella specie la cartella di
pagamento oggetto di causa avrebbe dovuto essere ritenuta condonabile in
ogni c:iso, star t,..t la riapertura, per i ruoli iscritti dalla amministrazione
fina:’ ‘; .2001 al 30.6.2001 dei termini delle definizioni agevolate.

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esecutiorietà apposto il 29.12.2000), ma che, di fatto, era stato

3.Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art.7 del d.lgs.n.
546/1992 per il mancato raggiungimento della prova sui fatti dedotti dalla
resistente con riferimento all’ammissione della Ferrostrade alla procedura
prevista dall’art.12 1.289/2002. Si chiede, conseguentemente a questa Corte
di dichiarare la violazione del principio dell’onere della prova posto a carico

concessionario della riscossione il 25.5.2001- e, quindi, perfezionata
l’adesione della ricorrente alla procedura ex art.12 della legge n.289/2002 e,
conseguentemente, cassare la sentenza impugnata per sopravvenuta
cessazione della materia del contendere.
4.Con il quarto motivo si eccepisce la violazione dell’art.10 della
legge n.212/2000 fondata sulla semplice constatazione del fatto che la
contribuente, nell’aderire al condono, si affidava alla lettera della norma ed
alla condotta generale tenuta dall’Amministrazione finanziaria, la quale nel
costituirsi in giudizio aveva indicato quale data di consegna del ruolo quella
del 20.12.2002.
5.Infine, con il quinto motivo, si denuncia l’omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione in relazione alla scusabilità dell’eventuale
errore commesso dalla contribuente con riferimento all’ammissibilità dei
benefici previsti dal citato art.12.
6.In fatto, appare opportuno premettere che, a quanto risulta dagli
atti, la cartella, oggetto del contendere, notificata il 22.8.2002, venne
emessa, sulla base di ruolo che l’Ufficio, costituendosi in primo grado,
affermò essere stato consegnato al Concessionario il 29.12.2000. Sulla base
di tale indicazione la contribuente, con lettera raccomandata del 16.5.2003 e

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della resistente —sulla dedotta e non documentata consegna del ruolo al

contestuale versamento della prima rata, comunicava all’Ufficio ed al
Concessionario di aderire al condono di cui all’art.12 legge n.289/2002 e
versava il saldo il successivo 16.3.2004.
L’Ufficio, nel corso del giudizio di primo grado, si oppose alla
richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla base

16.5.2003 e 16.3.2004 non potevano considerarsi validamente effettuati, in
quanto, nel caso in specie, il ruolo era stato consegnato il 25.5.2001 e per
tali ruoli la possibilità di definizione era stata introdotta, e solo per
l’avvenire, con la legge n.212/2003 di conversione del d.l. n.143 del
24.6.2003, con l’inserimento nell’art.12 della legge n.289/2002 del comma
2 ter.
7.Così ricostruiti i termini fattuali della vicenda processual9 va
osservato che, ai sensi dell’art.12 1.n.289/2002, relativamente ai carichi
inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio
nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000. I debitori possono
estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il
pagamento:a) di una somma pari al 25% dell’importo iscritto a ruolo; b)
delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese
sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.
Il d.l. n.143/2003, che ha introdotto il comma 2 ter dell’art.12 1.n.289/2002,
consentendo la “rottamazione” anche dei ruoli consegnati al concessionario
dal 1.1.2001 al 30.6.2001, ha, altresì disposto (con l’art.1, comma 2) che i
contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata in
vigore del suddetto decreto 143/2003 versamenti utili per la definizione

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di una nota del Concessionario che riteneva che i versamenti eseguiti il

degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli art. 7, 8, 9, 9 bis, 11,
comma 4, 12 14, 15 e 16 della legge 289/2002 possono provvedervi entro il
16 ottobre 2003. La proroga è efficace anche per i contribuenti che nei
termini precedentemente fissati hanno aderito ad una sola o più definizioni
e intendono avvalersi delle fattispecie previste dalla legge 289/2002.

fissati sono stati ulteriormente prorogati al 16.3.2004 (d.1..30.9.2003 n.269)
ed al 16.4.2004 (d.1.24.12.2003 n.355).
8.In materia, la giurisprudenza di questa Corte, anche se al diverso
fine della tempestività del versamento della seconda rata, è consolidata nel
ritenere che, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, le
proroghe del termine di pagamento operino anche per coloro che avevano
pagato la prima rata in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del
d.1.n.143 del 2003, e che la disposizione contenuta nel suddetto d.l. che
limita la platea dei destinatari della proroga dei termini a quei contribuenti
che alla data di entrata in vigore del d.l. n.143/2003 non avevano effettuato
versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi
tributari di cui alla legge n.289 del 2002, art.12 —va interpretata nel senso
che per “versamenti” utili per la definizione degli adempimenti e degli
obblighi tributari devono intendersi i versamenti immediatamente estintivi
di tali obblighi, ossia quelli effettuati in unica soluzione (cfr tra le tante
Cass. n.13697/2013; Cass.n.404/2015). Sulla scorta di tali principi di
recente si è statuito, nella specifica materia, che le definizioni dei carichi di
ruolo pregressi effettuate – mediante il versamento in unica soluzione o
mediante il- versamento dell’80% del dovuto (accompagnato dalla

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Ferma restando, per il resto, la disposizione normativa i termini ivi

dichiarazione di esercizio della facoltà di definizione agevolata) – nel
periodo compreso tra il 17 aprile ed il 25 giugno 2003 hanno efficacia ai
fini dell’articolo 12 1. 289/02 anche con riferimento ai ruoli consegnati al
concessionario nel periodo tra il 1 gennaio ed il 30 giugno 2001 (Cass.6 5

ordinanza n.396/2015). In consapevole contrasto con precedente sentenza di

interpretazione dell’art.1 della legge n.212/03 fosse doverosa

con

riferimento al principio di ragionevolezza di cui all’art.3 Cost. giacché non
sembra potersi rinvenire alcuna apprezzabile ratio in una disciplina che —
con riguardo ad un ruolo consegnato al concessionario nel periodo tra il
primo gennaio ed il 30 giugno 2001- attribuisca efficacia, ai fini della
relativa definizione agevolata, ad un versamento del 80% per cento dovuto
effettuato nel periodo tra il 12 agosto 2003 (data di entrata in vigore della
legge 212/03) e il 16.4.2004 e neghi tale efficacia ad un versamento in
unica soluzione o ad un versamento dell’80% del dovuto (accompagnato
dalla dichiarazione di esercizio della facoltà di definizione agevolata) che,
in ragione della relativa data di esecuzione (compresa tra il 17 aprile ed il
25 giugno 2003) rientrino tra i versamenti che 1’art.1 della legge 212703
qualifica utili ai fini della definizione di cui all’art. 12 legge n.2897/2002.
Applicando tali condivisi principi alla fattispecie, può ritenersi che
l’intervento del legislatore ha consentito la rottamazione dei ruoli
consegnati tra il primo gennaio ed il trenta giugno 2001 anche a quei
contribuenti che già, in precedenza, avevano aderito alla definizione
agevolata con il versamento di quanto dovuto, con la conseguenza, esclusa
invece dalla C.T.R., che anche la cartella oggetto di causa (per le quali non è

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segno contrario (Cass. n.6551112) si è, infatti, ritenuto che una tale

mai stato contestato l’integrale versamento di quanto stabilito dal
medesimo art.12 entro la data del 16.3.2004) avrebbe dovuto essere ritenuta
condonabile e condonata.
La soluzione adottata comporta, quindi, l’accoglimento del secondo
motivo e l’assorbimento dei restanti. Ne consegue la cassazione della

decisione della controversia il cui processo va dichiarato estinto per
intervenuto condono.
La novità della soluzione giurisprudenziale induce a compensare
integralmente tra le parti le spese processuali di tutti i gradi.
P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, dichiara estinto il processo per intervenuto condono.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali di tutti i gradi.
Così deciso in Roma, il giorno 11.2.2015

sentenza impugnata e, non essendo necessari accertamenti in fatto, la

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