Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9343 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/04/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 07/04/2021), n.9343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31197/2019 R.G., proposto da:

la “MAIOR SPV S.r.l.”, con sede in (OMISSIS) (MI), in persona

dell’amministratore unico pro tempore, a mezzo della procuratrice

speciale “PRELIOS CREDIT SERVICING S.p.A.”, con sede in (OMISSIS),

in persona del procuratore speciale pro tempore, giusta procura

speciale a mezzo di scrittura privata autenticata dal Notaio

B.S. da (OMISSIS), rep. n. (OMISSIS), rappresentata e difesa

dall’Avv. Marcello Galli e dall’Avv. Alessandro Facchino, con studio

in Milano, nonchè dall’Avv. Gaetano Caprino, con studio in Roma,

ove elettivamente domiciliata, giusta procura in allegato al ricorso

introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in (OMISSIS), in persona del

Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per

legge domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Lombardia il 18 marzo 2019 n. 1251/14/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento dai remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020), del 21 gennaio 2021

dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La “MAIOR SPV S.r.l.”, a mezzo della procuratrice speciale “PRELIOS CREDIT SERVICING S.p.A.”, nella qualità di cessionaria pro parte di un credito spettante alla “ELETTROCAR S.r.l.” in dipendenza dell’I.V.A. relativa all’anno 2002, per l’importo di Euro 1.700.000,00, ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 18 marzo 2019 n. 1251/14/2019, non notificata, che, in controversia su impugnazione di diniego di rimborso, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei suoi confronti avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano col n. 7242/01/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto della tardiva impugnazione del diniego di rimborso. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, nonchè falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente qualificato la comunicazione trasmessa dall’amministrazione finanziaria il (OMISSIS) come rifiuto espresso di rimborso, nonostante la carenza di una formale richiesta di restituzione, e per aver ritenuto l’applicabilità del termine di 60 giorni con decorrenza da tale comunicazione per l’impugnazione dinanzi al giudice tributario.

2. Con il secondo motivo, si deduce violazione degli artt. 3 e 97 Cost., (verosimilmente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver dato rilievo al legittimo affidamento della contribuente sull’esito non ancora definitivo della liquidazione della somma rimborsabile per l’anno d’imposta 2002, in relazione alla comunicazione trasmessa dall’amministrazione finanziaria il (OMISSIS).

RITENUTO CHE:

1. Entrambi i motivi si palesano inammissibili per carenza di autosufficienza.

1.1 Secondo l’orientamento di questa Corte, qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per

consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., Sez. 6-5, 13 dicembre 2019, n. 32804 – vedasi anche: Cass., Sez. 1, 22 dicembre 2005, n. 28480).

1.2 Tuttavia, nella specie, la contribuente non ha riportato in ricorso le difese della costituzione in appello atte a far rilevare se la questione oggi dedotta (con specifico riguardo alla deduzione dell’erronea qualificazione della comunicazione trasmessa dall’amministrazione finanziaria il (OMISSIS) in termini di rifiuto di una istanza di rimborso) è stata effettivamente sottoposta al vaglio del giudice di merito. Di contro, nella motivazione della sentenza impugnata non risulta che la qualificazione della predetta comunicazione sia stata posta in discussione tra le parti.

1.3 Da ultimo, ulteriore profilo di inammissibilità deve essere rilevato con riguardo al secondo motivo.

Difatti, la violazione di norme costituzionali non può essere direttamente prospettata come motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il contrasto tra la decisione impugnata ed i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (da ultima: Cass., Sez. Un., 12 novembre 2020, n. 25573).

1.4 Pertanto, il ricorso non può che essere rigettato.

2. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

3. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, che liquida nella somma complessiva di Euro 10.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

 

 

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