Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9343 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. III, 04/04/2019, (ud. 31/01/2019, dep. 04/04/2019), n.9343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17799/2017 proposto da:

R.L., R.M. e R.S., tutti in proprio

e quali eredi di B.M., R.B. quale erede di

B.M. e R.F., domiciliati in GENOVA, alla VIA Fieschi

nn. 3/18, presso l’AVVOCATO ERNESTO ROGNONI, che li rappresenta e

difende giusta mandati a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA S.P.A., (Già INA ASSITALIA S.P.A.) quale impresa

designata dal FONDO di GARANZIA per le VITTIME della STRADA, in

persona del legale rappresentante in carica, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA Carlo Mirabello, n. 6, presso l’AVVOCATO

FEDERICO ROSELLI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 140/2017 della CORTE d’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31 gennaio 2019 dal Consigliere Dott. Cristiano Valle.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.M., R.L., M. e S. agirono in giudizio davanti al Tribunale di Roma al fine di ottenere il risarcimento dei danni loro derivanti dall’incidente stradale occorso il (OMISSIS) sull’autostrada (OMISSIS), nella tratta (OMISSIS), nel quale aveva perso la vita il loro marito e padre R.R.. In detto processo spiegò intervento volontario R.F., fratello del deceduto.

Il Tribunale di Roma, ritenuto che non era stato possibile accertare le cause dell’incidente, applicato l’art. 2054 c.c., condannò la INA Assicurazioni S.p.a., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al risarcimento dei danni in favore degli attori e dell’interveniente, liquidandoli in Euro 157.857,00 per la B., in Euro 147.343,00 ciascuno per R.L., M. e S., ed in Euro 67.809,00 per R.F., oltre spese processuali in ragione della metà.

La sentenza del primo giudice venne impugnata con separati atti da tutti gli attori e dall’interveniente in primo grado.

La Corte territoriale, riuniti gli appelli, li rigettò con sentenza n. 140 del 20/02/2017, con condanna degli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite.

R.L., M. e S., in proprio e quali eredi della

madre B.M., R.B., quale erede della madre B.M. e R.F. impugnano con tre motivi la sentenza della Corte di appello di Roma.

Resiste con controricorso Generali Assicurazioni S.p.a..

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. per l’adunanza camerale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo censura la sentenza d’appello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 3, per essere stato commisurato il danno risarcibile per tutti i soggetti danneggiati al cd. massimale minimo di legge, all’epoca del sinistro pari ad Euro 774.685,35, omettendo la commisurazione di esso per ogni singolo congiunto.

Il secondo motivo censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 27 e dell’art. 140 del cod. assicurazioni, degli artt. 1175,1176 e 1375 c.c. e in generale dei principi in materia di cd. mala gestio, nonchè dell’art. 112 c.p.c..

Il terzo motivo è proposto per violazione e/o falsa applicazione di legge, della L. n. 990 del 1969, artt. 18 e 22, dei principi generali in materia di mala gestio e per omessa pronuncia su di un motivo di appello ai sensi degli artt. 112 e 342 c.p.c..

Con riferimento al primo motivo si rileva che la sentenza della Corte territoriale richiamando giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11552 del 14/05/2013) ha correttamente ribadito la decisione del primo giudice, ritenendo che nell’ipotesi di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 19, comma 1, lett. a) e art. 21, l’obbligazione del Fondo di Garanzia Vittime della strada, e, quindi, nel caso di specie della Generali Assicurazioni S.p.a., non poteva eccedere i massimali di legge in quanto in detta ipotesi, il diritto del danneggiato o dei danneggiati al risarcimento nasce limitato per espressa volontà della legge e la misura del massimale si presume, quindi, nota al giudice.

La Corte territoriale, inoltre, ha rilevato che il richiamo, effettuato nell’atto di appello, alla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U n. 15376 del 01/07/2009) era improprio, in quanto la detta decisione di questa Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, era relativa a fattispecie verificatesi prima del 01/05/1993, poichè a seguito delle modifiche normative di cui al D.Lgs. 19 aprile 1993 (recante “Minimi di garanzia per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”) a decorrere da detta data i minimi di garanzia per l’assicurazione obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti erano stabiliti “per ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime e dalla natura dei danni” e l’art. 128 cod. assicurazioni, al quale l’art. 283 cod. assicurazioni rinvia per la determinazione del massimale minimo, fissa detta misura “indipendentemente dal numero delle vittime” rendendo, in tal modo, irrilevante la distinzione tra vittima cd. primaria e vittime cd. secondarie.

Il primo motivo, deve, quindi, essere rigettato.

Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono in parte inammissibili, laddove deducono violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma non indicano quale sarebbe il fatto omesso.

Nel resto sono infondati.

La deduzione di violazione dei principi in materia di cd. mala gestio è del tutto destituita di fondamento.

La sentenza impugnata ha correttamente, alla pag. 6, affermato che il massimale può essere superato nel caso di ritardo imputabile all’impresa assicuratrice e tanto segnatamente con riferimento agli accessori del credito (interessi e rivalutazione).

La stessa sentenza ha, quindi, rilevato che il ritardo nell’adempimento non era imputabile all’assicuratore, in quanto esso era dovuta al fatto che oltre ai figli, al fratello ed alla moglie di R.R. avevano agito in giudizio, in separato processo, altri congiunti, e ciò aveva portato il numero complessivo dei soggetti da risarcire a venti, nè di ciò era stata data tempestiva conoscenza all’impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, e l’evenienza derivante dall’elevato numero di danneggiati non era fronteggiabile con la diligenza ordinaria, con la conseguenza che la società assicuratrice non aveva potuto opportunamente e tempestivamente fronteggiare tutte le richieste risarcitorie (in materia si veda Cass. n. 01527 del 26/01/2010).

La sentenza della Corte di Roma si sottrae, conclusivamente, a tutte le censure mossele.

Il ricorso è, pertanto, rigettato.

A detta statuizione di rigetto consegue l’onere delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, sulla parte ricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 31 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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