Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9342 del 11/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.11/04/2017),  n. 9342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14211-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 10236/28/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 24/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Don. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che la CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento notificato a D.C., relativo alla variazione di classamento di tre immobili siti nel comune di (OMISSIS);

Rilevato che secondo il giudice di appello l’impugnazione dell’Ufficio costituiva una riproposizione delle argomentazioni esposte in primo grado e che correttamente era stato annullato l’atto per carenza di motivazione, in assenza di elementi che l’ufficio avrebbe dovuto esporre per attribuire un nuovo classamento;

Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la indicata sentenza, affidato ad un unico motivo;

Rilevato che nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che il ricorso, basato sulla violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e L. n. 212 del 2000, art. 7 è manifestamente inammissibile, poichè la ricorrente non ha aggredito la sentenza impugnata nella parte in cui l’appello è stato ritenuto inammissibile in quanto inidoneo a costituire motivo di impugnazione, per converso concentrando la censura sulla ritenuta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata a giustificare l’accoglimento nel merito del ricorso della parte contribuente;

Considerato che sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato e che non occorre provvedere sulle spese.

PQM

La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

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