Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9342 del 11/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.11/04/2017), n. 9342
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14211-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
D.C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 10236/28/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 24/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Don. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che la CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento notificato a D.C., relativo alla variazione di classamento di tre immobili siti nel comune di (OMISSIS);
Rilevato che secondo il giudice di appello l’impugnazione dell’Ufficio costituiva una riproposizione delle argomentazioni esposte in primo grado e che correttamente era stato annullato l’atto per carenza di motivazione, in assenza di elementi che l’ufficio avrebbe dovuto esporre per attribuire un nuovo classamento;
Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la indicata sentenza, affidato ad un unico motivo;
Rilevato che nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.
Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;
Considerato che il ricorso, basato sulla violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e L. n. 212 del 2000, art. 7 è manifestamente inammissibile, poichè la ricorrente non ha aggredito la sentenza impugnata nella parte in cui l’appello è stato ritenuto inammissibile in quanto inidoneo a costituire motivo di impugnazione, per converso concentrando la censura sulla ritenuta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata a giustificare l’accoglimento nel merito del ricorso della parte contribuente;
Considerato che sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato e che non occorre provvedere sulle spese.
PQM
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 8 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017