Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9342 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. III, 04/04/2019, (ud. 29/01/2019, dep. 04/04/2019), n.9342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 21794 del ruolo generale dell’anno

2017 proposto da:

M.M., (CF.: (OMISSIS)), N.D. (C.F.: (OMISSIS)), in

proprio e quali genitori legali rappresentanti della figlia minore

M.E. (C.F.: (OMISSIS)), M.F. (C.F.:

(OMISSIS)) rappresentati e difesi, giusta procura in calce al

ricorso, dall’avvocato Carlo Scarpantoni (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrenti –

nei confronti di:

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI TERAMO, (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore

rappresentato e difeso, giusta procura in calce al contrcricorso,

dall’avvocato Francesco Alessandro Magni (C.F.: MGNFNC69B15H501Z);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di L’Aquila

n. 165/2017, pubblicata in data 9 febbraio 2017;

udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 29

gennaio 2019 dal Consigliere Dott. Augusto TaLangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I coniugi M.M. e N.D., in proprio e quali genitori legali rappresentanti delle figlie minori M.F. ed E. (la prima celle quali, divenuta maggiorenne nel corso del processo, lo ha Proseguito in proprio) hanno agito in giudizio nei confronti dalla AUSL di Teramo per ottenere il risarcimento dei danni che assumono avere subito in conseguenza di trattamenti sanitari inadeguati praticati a M.M. presso l’Unità Operativa di Cardiologia del Presilo Ospedaliero di (OMISSIS), che gli avrebbero provocato un ictus con conseguenze invalidanti.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Teramo.

La Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorrono M.M. e N.D., anche per la figlia minore E., nonchè M.F., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la AUSL di Teramo.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Entrambe le parti hanno depositato memoriale ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176,1218,2236 e 2697 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c. – art. 360 c.p.c., n. 3″.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

I ricorrenti sostengono in primo luogo, in diritto, che, una volta da loro allegato l’inadempimento dei medici che avevano preso in cura il M., era onere della struttura sanitaria convenuta dimostrare la diversa specifica causa del danno (nella specie: dell’icuts che aveva colpito il paziente pochi giorni dopo le sue dimissioni dal Presidio Ospedaliero di (OMISSIS)) che non fosse ricollegabile al trattamento praticatogli presso la struttura stessa.

Tale assunto non è conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte in tema di accertamento e prova della condotta colposa e del nesso causale nelle obbligazioni risarcitorie (e, in particolare, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica), che possono essere sintetizzati come segue:

“sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed danno costituiscono l’oggetto di due accertamenti concettualmenre distinti; la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;

l’art. 1218 c.c., solleva il creditore della obbligazione che si afferma non adempiuta dall’onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall’onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;

nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell’attore, paziente danneggiato, dimostrare l’esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento; tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo i criterio del “più probabile che non”, la causa del danno; se, al termine dell’istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” in tal senso, di recente, cfr.: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017, Rv. 645164-01; conf.: Sez. 3, Sentenze nn. 26824 e 26825 del 14/11/2017, non massimate; Sez. 3, Sentenza n. 29315 del 07/12/2017, Rv. 646653-01; Sez. 3, Sentenza n. 3704 del 15/02/2018, Rv. 647943-01; Sez. 3, Ordinanza n. 20812 del 20/08/2018, Rv. 650417-01; Sez. 3, Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018, Rv. 651166-01).

La indicata questione, peraltro, nel caso di specie non ha concreto ed effettivo rilievo ai fini della decisione, dal momento che la corte di appello ha rigettato la domanda proposta dagli attori sulla base dell’esclusione di una condotta colposa dei medici (o, quanto meno, di una condotta gravemente colposa, avendo ritenuto applicabile l’art. 2236 c.c.), non del nesso di causa tra questa e l’evento.

In realtà le censure effettive mente poste con il ricorso, che possono assumere concreta rilevanza in rapporto alla decisione finale, riguardano gli accertamenti di fatto e la valutazione delle risultanze istruttorie compiuti dai giudici di merito.

I ricorrenti sostengono che il M. non avrebbe dovuto essere dimesso, in considerazione della sua situazione clinica (caratterizzata, in particolare, da bassi valori INR) o, quanto meno, che all’atto delle dimissioni avrebbe dovuto essergli prescritta una terapia anticoagulante a base di seleparina (eparina a basso peso), unitamente a quella indicata dai medici della struttura convenuta: queste omissioni sarebbero state, a loro dire, la causa dell’ictus.

Aggiungono che la speciale difficoltà dei problemi tecnici da risolvere in relazione al suo caso (ai fini dell’applicabilità della limitazione di responsabilità di cui all’art. 2236 c.c.) non era stata neanche dedotta dalla AUSL convenuta.

Orbene, in primo luogo, con riguardo all’applicabilità dell’art. 2236 c.c., la corte di appello ha adeguatamente motivato il proprio convincimento in ordine alla sussistenza, nel trattamento della patologia da cui era affetto il M., della necessità di risolvere problemi tecnici nuovi o di speciale complessità che comportavano un largo margine di rischi e, quindi, dei presupposti di applicabilità della disposizione in oggetto, che limita la responsabilità alla sola ipotesi di colpa grave (si tratta di un accertamento non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10297 del 28/05/2004, Rv. 573252-01; esso può inoltre essere compiuto anche di ufficio; cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25746 del 22/12/2015, Rv. 638303-01; d’altra parte, l’espressa affermazione della corte territoriale in ordine alla rilevabilità di ufficio dei presupposti di applicabilità dell’art. 2236 c.c., non trattandosi di eccezione in senso stretto, non risulta neanche specificamente censurata in diritto dai ricorrenti).

Anche per quanto attiene alle questioni relative all’opportunità delle dimissioni del M. ed alla terapia prescrittagli, gli accertamenti di fatto operati dalla corte territoriale risultano ampiamente e adeguatamente motivati.

I giudici di merito – anche valutando le risultanze della relazione del consulente tecnico di ufficio all’uopo nominato hanno infatti in primo luogo accertato che, non avendo avuto effetto la terapia farmacologica effettuata in ospedale, doveva ritenersi corretta, sul piano medico, la scelta di procedere con un intervento di cardioversione elettrica dell’aritmia e che la terapia farmacologica da seguire in attesa di tale intervento era praticabile anche a domicilio senza alcun pericolo, con adeguati controlli, il che escludeva ogni possibile rilievo di una condotta colposa, con riguardo alle dimissioni del paziente.

Ne hanno fatto discendere che, di conseguenza, ai fini della decisione occorreva valutare esclusivamente l’adeguatezza della terapia (essenzialmente farmacologica) effettuata in ospedale e di quella prescritta al momento delle dimissioni.

Su tale punto, in base alle risultanze di una parte della relazione del consulente tecnico di ufficio – ritenuta peraltro in parziale contraddizione con le relative conclusioni – hanno altresì accertato che la terapia prescritta al M. era del tutto corretta (o, quanto meno, non sussisteva una colpa grave dei sanitari in relazione all’individuazione della stessa).

La corte di appello ha inoltre espressamente, precisato che il paziente non fu affatto lasciato privo di una terapia anticoagulante, neanche dopo le dimissioni, essendogli stato prescritto il farmaco Coumadin, anticoagulante diretto proprio a prevenire gli ictus, da ritenersi quindi di per sè idoneo, in relazione alla situazione del paziente.

Si tratta, come risulta evidente, di accertamenti di fatto sostenuti da adeguata motivazione, non apparente nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile in sede di legittimità.

Le argomentazioni contenute nel ricorso, sotto questo profilo, finiscono per risolversi nella contestazione dei suddetti accertamenti di fatto incensurabilmente operati in sede di merito, nonchè in una sostanziale richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità.

2. Con il secondo motivo si denunzia “Omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia. Art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il motivo è inammissibile, in quanto la censura con esso svolta non rientra più tra quelle che legittimano il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione applicabile nella fattispecie, in ragione della data di pubblicazione della decisione impugnata.

In ogni caso anche questo motivo si risolve in una contestazione di accertamenti di fatto operati dalla corte di merito sulla base della considerazione di tutti i fatti storici principali, sostenuti da adeguata motivazione (in quanto non apparente nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico e come tale non censurabile in sede di legittimità), ed in una sostanziale richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.

3. Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, anche in considerazione della natura delle vicenda, delle oggettive incertezze sussistenti in ordine alta valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione nonchè del recente consolidarsi degli indirizzi di questa Corte in ordine ai principi di diritto applicabili in tema di responsabilità medica. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA