Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9341 del 28/04/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9341 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 19060-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 0636691001 in persona del
Direttore Generale pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e difende, ope legis;
– ricorrente contro

DI GERONIMO LUCIANA, DI GERONIMO PIETRO, LE METRE
ANTONIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato
MARZI MASSIMO FILIPPO, rappresentati e difesi
dall’avvocato LIOTTA MAURIZIO, giusta procura a
margine del controricorso;

Data pubblicazione: 28/04/2014

- controricorrenti nonchè contro

DI GERONIMO CARLO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 31/02/2012 della Commissione

MESSINA del 12.12.2011, depositata il 18/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 03/04/2014 dal Consigliere Relatore
Dott. ANGELINA MARIA PERRINO;
udito per i controricorrenti l’Avvocato Massimo
Filippo Marzi (per delega avv. Maurizio Liotta) che si
riporta agli scritti.

Tributaria Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva
1 — E ‘ chiesta la cassazione della sentenza n.31/02/2012, pronunziata dalla CTR di
Palermo, Sezione Staccata di Messina n. 02 il 12.12.2011 e DEPOSITATA il 18
aprile 2012.
2 — Con tale decisione la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello
dell’Agenzia Entrate e confermato la decisione di primo grado, che aveva
riconosciuto il diritto del contribuente a conseguire il chiesto rimborso.
3 -Il ricorso dell’Agenzia Entrate, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto,
opposto alla domanda di rimborso, relativa a ritenute IRPEF, su somme liquidate a
titolo di previdenza integrativa aziendale a dipendente Enel, è affidato ad un mezzo,
con il quale la decisione di appello viene censurata per violazione o falsa
applicazione degli artt. 16 comma 1° lett. A) e 42 comma 4 0 del dpr n. 917/1986.
4 — Gli aventi causa dell’originario contribuente, giusto controricorso, hanno chiesto
che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile o rigettata, con conferma
dell ‘ impugnata decisione.
5 — Le questioni poste dal ricorso, sembra possano essere definite in coerenza a
recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte, la quale, componendo pregressi
contrasti e pronunciando proprio su questione relativa al fondo integrativo aziendale
di che trattasi, ha affermato il principio secondo cui”In tema di fondi previdenziali
integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti
iscritto, in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs n.124/1993, ad un Fondo di
Previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa
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letti gli atti depositati

previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli
importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di
tassazione separata di cui agli artt. 16 comma 1° lett.a) e 17 del TUIR, solo per
quanto riguarda la sorte capitale, corrispondente all’attribuzione patrimoniale
conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti

precisato nella motivazione della medesima decisione, ), si
applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art.6 della legge n.482 del 1985; b) per
gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime
di tassazione separata di cui agli artt.16 comma 1° lett.a) e 17 del TUIR ” (Cass.
SS.UU. n.13642/2011).
La decisione impugnata, pronunciando nei termini anzi indicati, non sembra abbia
esaminato, compiutamente, le questioni affrontate nella citata pronuncia e, d’altronde,
la relativa statuizione, non appare emessa in coerenza al trascritto principio, non
risultando operato alcun distinguo, secondo i criteri ivi fissati.
6 — Si propone, dunque, la trattazione del ricorso in camera di consiglio, ed il relativo
accoglimento, per quanto di ragione, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375
e 380 bis cpc.

ritenuto inoltre :
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la decisione impugnata e

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dalla liquidazione del c.d. rendimento (per tale dovendosi intendere, in base a quanto

rinvia alla CTR Sicilia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di
lite del presente grado.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Così deciso in Roma il 3 aprile 2014

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