Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9341 del 21/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/05/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 21/05/2020), n.9341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PARZIALE

sul ricorso 4881-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.C., (OMISSIS) SNC, D.N.G., con domicilio

eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato NICOLA DE PRISCO;

– controricorrenti –

Avverso la sentenza n. 425/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 01/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/01/2020 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate notificava alla (OMISSIS) snc (OMISSIS) un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2005 sulla base di un pvc elevato in contraddittorio con il precedente amministratore G.C. con il quale contestava alla società un maggior reddito di impresa per aver contabilizzato costi su fatture emesse dalla società Tecnomed, da ritenersi soggettivamente inesistenti. Con successivi avvisi notificati ai soci C.F. e D.N.G. rettificava i redditi di partecipazione degli stessi. Tanto la società che i soci presentavano distinte istanze di accertamento con adesione che avevano esito negativo.

I contribuenti impugnavano gli atti impositivi davanti la Commissione Tributaria provinciale di Avellino la quale, riuniti i ricorsi, li accoglieva.

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 425/4/12 depositata il 1.8.2012 rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate sul presupposto della nullità dell’avviso di accertamento per superamento del termine massimo di verifica previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, e del difetto di prova sulla fittizietà delle operazioni ritenute inesistenti.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione affidando il suo mezzo a due motivi.

(OMISSIS) snc (OMISSIS) e i soci C.F. e D.N.G. CDM resistono con controricorso, illustato con memoria, nella quale il difensore riferisce che la società Generali Costruzioni di G.C. c. s.n.c. (già (OMISSIS) snc (OMISSIS)) e la socia D.N.G. sono stati dichiarati falliti con sentenza n. 29/2018 del Tribunale di Avellino e che C.F. ha presentato domanda di definizione della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente la Corte, considerato che il contribuente C.F. ha depositato istanza con la quale ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata della controversia del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, rileva che deve essere disposto, con riferimento alla sua posizione, il rinvio della causa a nuovo ruolo ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

2. Con riferimento alla posizione di Generali Costruzioni di G.C. c. s.n.c. (già (OMISSIS) snc (OMISSIS)) e della socia D.N.G. l’intervenuta modifica della L. Fall., art. 43, per effetto del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 41, nella parte in cui stabilisce che “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”, non comporta l’interruzione del giudizio di legittimità, posto che in quest’ultimo, in quanto dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (Cass. 27143/2017).

Il ricorso deve essere, pertanto, esaminato.

3. Con il secondo motivo, da esaminarsi preliminarmente l’Agenzia delle Entrate deduce difetto di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, lamentando che la commissione regionale aveva erroneamente affermato che l’attività ispettiva era iniziata già nell’anno 2007 e conclusasi in data 17.7.2009 oltre il termine di giorni trenta previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, e che aveva partecipato alle operazioni il sig. F.C., non più legale rappresentante della società, mentre l’attività di verifica era iniziata solo in data 3.3.2009 e conclusasi in data 17.7.2009 alla presenza del vecchio e nuovo amministratore.

La censura è inammissibile.

La CTR ha affermato “Non vi è dubbio che in tema di accertamenti procedurali circa la durata delle operazioni di verifica la norma del della L. n. 212 del 2000, art. 12, fissa nel termine di giorni trenta, prorogabili eccezionalmente a sessanta, la durata massima delle operazioni di verifica tanto al fine di garantire il minore disagio possibile per il contribuente e per la sua attività economica. Nel caso di specie l’attività ispettiva risulta iniziata già nell’anno 2007 e conclusasi in data 17.7.2009, con superamento del limite di giorni trenta o sessanta in presenza di gravi motivi, con la ulteriore illegittimità della partecipazione alle operazioni del sig. F.C. non più legale rappresentante della società, per come indicato dagli stessi verificatoti nel foglio 1 del predetto verbale. Tali nullità del processo verbale sarebbero state superate se l’Agenzia avesse fatto proprie le risultanze dell’operato dei verificatori, trasfondendo il contenuto nell’avviso di accertamento e non semplicemente richiamando il precedente verbale. Tale impostazione data dai primi giudici appare corretta ed anche supportata da una logica ed adeguata motivazione giuridica. La inevitabile conseguenza di tale situazione è che la nullità del processo verbale ha comportato la inevitabile nullità dell’avviso di accertamento, in base al principio della nullità derivata che opera anche nel diritto tributario”.

La parte ricorrente lamenta, inammissibilmente, un vizio revocatorio, per travisamento del fatto, e non il vizio di motivazione della sentenza impugnata in quanto l’errore è costituito dall’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo.

La censura, inoltre, difetta di autosufficienza.

In applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonchè alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso (Cass. 5478/2018).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 6, per essere assolto, postula che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur indicato nel ricorso, risulta prodotto, poichè indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove nel processo è rintracciabile. La causa di inammissibilità prevista dall’art. 366 c.p.c., n. 6, è direttamente ricollegata al contenuto del ricorso, come requisito che si deve esprimere in una indicazione contenutistica dello stesso. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento, in quanto quest’ultimo sia un atto prodotto in giudizio, postula che si individui dove è stato prodotto nelle fasi di merito e, quindi, anche in funzione di quanto dispone l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, prevedente un ulteriore requisito di procedibilità, che esso sia prodotto in sede di legittimità (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 23 agosto 2011, n. 17602; Cass. 4 gennaio 2013, n. 124).

Nel caso in esame la ricorrente fa riferimento generico alle censure riprodotte in sede di appello e alle controdeduzioni del primo grado senza riprodurle nel ricorso e soprattutto non riproduce l’avviso di accertamento in cui, a suo dire, l’ufficio non si sarebbe limitato al richiamo del PVC ma ne avrebbe trasfuso le parti salienti. Non viene nemmeno riprodotto, nè indicato dove sarebbe stato prodotto il PVC, dal quale si evincerebbe la data di inizio delle operazioni di verifica, elevato alla presenza del vecchio e del nuovo amministratore e sottoscritto dal primo amministratore.

Ne discende che la ricorrente non ha ottemperato all’obbligo di autosufficienza.

L’inammissibilità del secondo motivo di ricorso su una delle due rationes decidendi su cui si fonda la sentenza, idonea a sostenerne da sola la decisione, comporta l’assorbimento della trattazione del primo motivo con il quale si deduce in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 109, e art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto infondato l’accertamento omettendo di esaminare il PVC dal quale si evinceva l’attività istruttoria posta a supporto delle presunzioni gravi precise e concordanti.

La sentenza gravata si basa su due rationes decidendi: la nullità dell’avviso di accertamento per superamento del termine massimo di verifica previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, e il difetto di prova sulla fittizietà delle operazioni ritenute inesistenti.

Va al riguardo richiamato quanto in più pronunzie affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, enunciando il principio secondo il quale, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, in toto o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perchè il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (v., ex multis, Cass. Sez. U. 8 agosto 2005, n. 16602 e numerose successive conformi). La censura risulta pertanto inammissibile, per difetto di interesse, in quanto il ricorrente non ha più ragione di avanzare censure che investono l’ulteriore ratio decidendi giacchè, ancorchè esse fossero fondate, non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della decisione anzidetta. In conclusione va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo limitatamente all’attività processuale svolta prima del fallimento, vanno distratte, in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta.

PQM

dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, con riferimento alla posizione di F.C.;

rigetta il ricorso nei confronti di Generali Costruzioni di G.C. c. s.n.c. (già (OMISSIS) snc (OMISSIS)) e di D.N.G.;

condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 8000,00 oltre rimborso forfettario spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2020

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