Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9341 del 11/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.11/04/2017),  n. 9341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9836-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

FIN.FER SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 20, presso lo studio

dell’avvocato FABRIZIA DE NIGRIS, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8777/51/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 10/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che la CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava la decisione di primo grado che aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamento notificato alla società Fin Fer spa relativo alla variazione di classamento di un immobile sito nel comune di Parolisi;

Rilevato che secondo il giudice di appello l’atto impugnato era affetto da deficit di motivazione, in assenza di elementi che l’ufficio avrebbe dovuto esporre per attribuire un nuovo classamento;

Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, pure depositando memoria;

Rilevato che la società intimata ha depositato controricorso, eccependo l’inammissibilità e comunque chiedendo il rigetto del ricorso;

Considerato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che il ricorso, basato sulla violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e L. n. 212 del 2000, art. 7 pur ammissibile in rito in relazione all’evoluzione giurisprudenziale manifestata presso questa Corte in materia, è manifestamente infondato;

Considerato che questa Corte, con ordinanza Cass. 6 febbraio 2014 n. 2709, ha ritenuto che l’atto con cui l’amministrazione disattende le indicazioni del contribuente circa il classamento di un fabbricato deve contenere un’adeguata – ancorchè sommaria – motivazione che delimiti l’oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria e che ciò è reso tanto più necessario in considerazione delle incertezze proprie del sistema catastale italiano che si riflettono sull’atto (classamento) con cui l’amministrazione colloca ogni singola unità immobiliare in una determinata categoria, in una determinata classe di merito e le attribuisce una “rendita”;

Considerato che, analogamente, Cass. n. 3394/2014 ha espresso il principio che in caso di mancato recepimento del/e indicazioni del contribuente circa il classamento di un fabbricato l’atto deve contenere una adeguata – ancorchè sommaria – motivazione; che delimiti l’oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria;

Considerato, ancora, che in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2 convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 1993, n. 75, e dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso – Cass. n. 23237/2014 -;

Considerato che a tali principi si è pienamente uniformata la CTR laddove ha ritenuto insufficiente la motivazione del diverso classamento operato dall’ufficio senza alcuna spiegazione rispetto a quello proposto dal contribuente;

Considerato che la CTR ha correttamente affermato che l’individuazione di una classe diversa da quella proposta dalla DOCFA sulla base di una ritenuta differente ponderazione degli elementi di fatto operata dall’Ufficio – della quale la stessa ricorrente dà atto nel ricorso introduttivo a pag. 3 rigo 2^ e ss. -, proprio in relazione alle caratteristiche dell’immobile attribuite dall’ufficio per effetto del sopralluogo compiuto e della modifiche strutturali, avrebbe imposto una specifica motivazione nell’atto di classamento in quanto correlata ad una diversa valutazione dei fatti posti a base della dichiarazione DOCFA – v., specificamente, sul punto, Cass. n. 5580/2015; Cass. n. 12080/2016 -, a nulla valendo, ai fini integrativi della motivazione, il successivo chiarimento operato giudizialmente – v. Cass. n. 23248 del 31/10/2014 -;

Considerato che sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi dell’Agenzia esposti anche in memoria, il ricorso va rigettato.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del sezione sesta civile, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

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