Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9341 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. III, 04/04/2019, (ud. 29/01/2019, dep. 04/04/2019), n.9341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 16310 dell’anno 2017, proposto da:

G.N., (C.F. (OMISSIS)) rappresentato e difeso,

giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato Francesco Penso

(C.F.: PNS FNC 39M23 F158X);

– ricorrente –

nei confronti di:

D.M., (C.F.: (OMISSIS)) avvocato difensore di sè stesso;

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

rappresentante per procura Gi.Gi. rappresentata e

difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato

Carmelo Vicente Pucillo (C.F.: PCL CML 58C13 Z614U);

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari n.

430/2017, pubblicata in data 13 aprile 2017 (e che si assume

notificata in data 19 aprile 2017);

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 29

gennaio 2019 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.N. ha agito in giudizio nei confronti dell’avvocato D.M. per ottenere il risarcimento dei danni che assume di avere subito in conseguenza dell’inadempimento di quest’ultimo al proprio mandato professionale, in relazione ad un giudizio civile.

Il convenuto, nel contestare il fondamento della domanda proposta nei suoi confronti, ha comunque chiamato in causa, per essere garantito, la propria compagnia assicuratrice della responsabilità civile, Aurora Assicurazioni S.p.A. (oggi divenuta UnipolSai Assicurazioni S.p.A.).

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Trani.

La Corte di Appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il G., sulla base di quattro motivi.

Resistono con controricorso il D. e UnipolSai Assicurazioni S.p.A..

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio(, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ pregiudiziale il rilievo del mancato tempestivo deposito, da parte del ricorrente, della copia autentica della sentenza impugnata (che lo stesso ricorrente dichiara nel ricorso essergli stata notificata in data 19 aprile 2017) con la relazione di notificazione, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2. Risulta infatti prodotta, nel termine perentorio previsto dalla legge, esclusivamente la copia autentica del provvedimento impugnato, ma non la copia della relazione di notificazione dello stesso.

Quest’ultima non è del resto neanche indicata tra i documenti allegati al ricorso, specificamente richiamati in calce allo stesso, nè nelle attestazioni di deposito della Cancelleria (in cui si fa riferimento esclusivamente alla copia autentica del provvedimento impugnato ma non nella relazione di notificazione dello stesso).

Si osserva inoltre che sentenza impugnata con la relazione di notificazione non risulta prodotta neanche dai controricorrenti, e che il ricorso non è stato notificato nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata.

Il ricorso stesso è pertanto improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il che esime dall’esame del merito di esso e rende superflua l’illustrazione dei motivi e delle loro stesse rubriche, come pure delle difese sviluppate dai controricorrenti.

2. Il ricorso è dichiarato improcedibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara improcedibile il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole per ciascuno di essi – in complessivi Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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