Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9340 del 26/04/2011
Cassazione civile sez. lav., 26/04/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 26/04/2011), n.9340
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ANASTASIO II 416, presso lo studio dell’avvocato RADICIONI STEFANO,
rappresentato e difeso dagli avvocati CIVITELLI TOMMASO, BUFFONI
GUIDO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
BANCA INTESA S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 480/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 28/04/2006 r.g.n. 2348/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/12/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto, che ha concluso per estinzione per rinuncia.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. L.G., premesso di essere stato licenziato da Banca Intesa con lettera datata 1.03.2004 e decorrenza 31.03.2004, ha convenuto in giudizio la datrice di lavoro al fine di ottenere dal Tribunale di Torino una sentenza dichiarativa della illegittimita’ o inefficacia del recesso, con le conseguenze tutte di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18.
Si costituiva in giudizio la datrice di lavoro, depositando comparsa con la quale contestava il fondamento del ricorso.
Il Tribunale di Torino con sentenza n. 26 del 2005 respingeva il ricorso e compensava le spese di lite.
Il Tribunale rigettava le istanze del ricorrente sul presupposto che egli, chiedendo di accedere al Fondo di Solidarieta’ ex D.M. n. 158 del 2000, aveva prestato acquiescenza al licenziamento rinunciando di fatto all’impugnativa dello stesso.
2. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello il L.. Resisteva la banca appellata.
All’esito della discussione orale la Corte d’Appello di Torino rigettava le domande dell’odierno ricorrente con sentenza n. 480 depositata in data 28.04.2006.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’originario ricorrente con cinque motivi.
La parte intimata non ha svolto difesa alcuna.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nelle more del giudizio di cassazione il ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto del 3 novembre 2010 sottoscritto da lui medesimo e dal suo difensore.
Quindi va dichiarata l’estinzione del processo e nulla va disposto in ordine alle spese, ai sensi dell’art. 390 c.p.c. e dell’art. 391 c.p.c., u.c.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara estinto il giudizio per rinunzia. Nulla per le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2011