Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9340 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. III, 20/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 20/04/2010), n.9340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5323/2009 proposto da:

C.G., S.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA BARRACCO 5, presso lo studio dell’avvocato MANZIONE

Massimo, che li rappresenta e difende, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MONTESANTO Costantino, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4185/2008 del GIUDICE DI PACE di SALERNO,

depositata l’11/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato Montesanto Costantino, difensore del

controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che

concorda con la relazione scritta.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dal giudice di pace di Salerno in data 11.7.2008 ed in pari data depositata in materia di opposizione all’esecuzione.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5) e rigettato perchè non fondato.

Il ricorso contiene un motivo.

Il motivo rispetta i requisiti richiesti dall’art. 366 bis c.p.c..

Il quesito posto alla Corte è esposto alle pagg. 6.7 del ricorso.

Al quesito posto si ritiene di potere rispondere con il seguente principio di diritto:

La compensazione, quale fatto estintivo dell’obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all’esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo; in caso contrario, invece, resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari.

Nè ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, poichè quest’ultimo non priva di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito (Cass. 20.4.2009 n. 9347; Cass. 24.4.2007 n. 9912).

Nella specie, i ricorrenti denunciano che il giudice di pace abbia respinto l’opposizione a precetto dagli stessi proposta, disattendendo l’eccezione di compensazione tra il credito relativo al titolo azionato nei loro confronti ed un controcredito da questi ultimi vantato nei confronti dell’intimante in forza di altra sentenza, emessa dal tribunale di Salerno (n. 1514/07).

La compensazione eccepita, quindi, si riferisce ad un controcredito, non soltanto anteriore alla formazione del titolo alla base dell’esecuzione in oggetto, ma addirittura invocato dagli attuali ricorrenti nel successivo giudizio definito con la sentenza posta a base della presente esecuzione”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ma il resistente è stato ascoltato in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico solidale dei ricorrenti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

 

 

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