Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9340 del 11/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.11/04/2017),  n. 9340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1906-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.D., S.M., SA.MO., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIALE DEL VIGNOLA 11, presso lo studio dell’avvocato

GENNARO LEONE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CRISTINA RAGIONIERI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 195/1/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 21/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/03/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Toscana indicata in epigrafe, che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello – per tardività – proposto dall’Ufficio avverso la pronunzia che aveva accolto il ricorso contro il diniego di rimborso delle imposte indebitamente pagate da M.D., S.M. e Sa.Mo., in relazione alla denuncia di successione in morte di S.E.;

Rilevato che le parti intimate si sono costituite con controricorso, altresì depositando memoria;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, artt. 155 e 327 c.p.c. nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3 e art. 149 c.p.c., è manifestamente fondato;

Considerato che la ricorrente denuncia l’error in procedendo compiuto dai giudici d’appello, ritenendo che la spedizione del plico postale, recante il gravame, era stata tempestivamente effettuata nel termine di legge per impugnare, scadente il giorno 3.3.2012 ma prorogato ex lege – essendo l’ultimo giorno coincidente con un sabato – fino al 5.3.2012 -, sicchè avrebbe errato il giudice di appello nel ritenere che la notificazione era stata compiuta tre giorni fuori termine;

Considerato che questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di notificazione a mezzo posta, anche nel processo tributario, quando debba accertarsene il perfezionamento nei confronti del destinatario, la prova della tempestività esige che, nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., vi sia stata la presentazione dell’atto all’ufficio postale (Cass. n. 18551/2010);

Considerato che nel fare applicazione di tali principi questa stessa Corte ha quindi ritenuto sufficiente che la data della presentazione dell’atto all’ufficio postale risultasse dall’elenco di trasmissione recante la data, la dicitura ed il timbro datario delle Poste che certifica di aver ricevuto fatto in questione in quella data – v. Cass. n. 5040/2012 -;

Considerato che essendo per il notificante rilevante, ai fini della notificazione a mezzo posta, anche nel rito tributario, la data di spedizione e non quella di ricezione – Cass. n. 10481/2003, Cass. n. 27067/2006 – da quanto esposto dall’ufficio nel ricorso per cassazione e confermato per tabulas dall’esame del fascicolo -consentito a questa Corte in relazione al vizio processuale proposto – risulta che la distinta contenente gli estremi dell’atto di impugnazione era inequivocabilmente collegata all’atto di appello e risulta consegnata all’ufficio postale il 5.3.2012 tanto risultando dal timbro dell’ufficio postale(e non da attestazione proveniente dalla parte processuale, per cui v., invece, Cass. n. 18551/2010) – e, dunque, in epoca anteriore alla scadenza del termine di impugnazione lungo che, in relazione all’epoca della pubblicazione della sentenza di primo grado – 17 gennaio 2011 – andava a scadere, considerando il prolungamento derivante dalla sospensione di un anno e 46 giorni per il periodo feriale, il 3.3.2012, prorogato ex lege al 5.3.2011 cadendo, come detto, di sabato (v. Cass. n. Cass. S.U. n. 1418/2012, Cass. n. 11269 del 31/05/2016);

Considerato che il deposito dell’atto dal quale risulta la consegna dell’appello all’ufficio posta effettuata in grado di appello non può ritenersi tardiva, attenendo alla prova dell’ammissibilità del ricorso in appello che il giudice è tenuto a verificare ex officio;

Considerato che la CTR ha conseguentemente errato nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello per tardività sicchè, la sentenza d’appello, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, va cassata con rinvio, per nuovo giudico, alla C.T.R. Toscana che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudico di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Toscana anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezione sesta civile, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

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