Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 934 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. I, 20/01/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 20/01/2021), n.934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14227/2019 proposto da:

S.J., rappresentato e difeso dall’avv. Franco Beretti, del

foro di Reggio Emilia;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in

Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 05/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/10/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino straniero S.J., di nazionalità indiana, nonchè quella di protezione umanitaria.

In relazione a questa ultima forma di protezione, è stato rilevato un difetto d’integrazione nonostante abbia un contratto di lavoro a tempo indeterminato, tenuto conto che la famiglia è rimasta in India e, di conseguenza, l’integrazione familiare ed affettiva è maggiore in India che in Italia.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero formulando due censure incentrate sul rigetto della protezione umanitaria (anche sotto il profilo del diritto d’asilo costituzionale) e rilevando, in particolare che la condizione lavorativa caratterizzata dalla massima stabilità (contratto di lavoro a tempo indeterminato) evidenziava uno sforzo rilevante d’integrazione sociale ed economica che meritava di essere valutato con particolare favore dando ad esso un valore preponderante rispetto alle condizioni di vita cui verrebbe esposto il ricorrente e la sua famiglia in caso di rimpatrio. In particolare, viene evidenziato che in patria sarebbe privo di mezzi di sostentamento e dunque verserebbe unitamente al nucleo familiare in una situazione di grave fragilità.

Il Collegio ritiene di dover rimettere alla pubblica udienza la questione prospettata nella censura, perchè di rilievo nomofilattico in quanto rivolta a richiedere l’attenuazione o la modificazione della valutazione comparativa posta a base della protezione umanitaria per integrazione sociale o familiare quando sia riscontrabile una situazione di radicamento effettivo derivante da condizioni lavorative e reddituali assistite da garanzia di continuità e stabilità.

P.Q.M.

Dispone la rimessione alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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