Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 934 del 17/01/2017
Cassazione civile, sez. III, 17/01/2017, (ud. 22/11/2016, dep.17/01/2017), n. 934
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2607-2012 proposto da:
G.U. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PASUBIO 15, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO GAMBERINI, che
lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
D.G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. AURISPA
10, presso lo studio dell’avvocato STEFANO CALIGIURI, che lo
rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4989/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 29/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/11/2016 dal Consigliere Dott. SPIRITO ANGELO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
Fatto
RILEVATO
CHE:
G.U., con atto notificato il 31 ottobre 2016, sottoscritto personalmente dal ricorrente nonchè dal difensore, ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto nei confronti di D.G.P., avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma 29 ottobre 2010, n. 4989;
la rinuncia al ricorso per cassazione non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, salva la necessità di pronunciare sulle spese, che nel caso di specie vanno compensate tra le parti sussistendo giusti motivi in tal senso;
pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione con compensazione delle spese tra le parti, mentre non ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poichè il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, non contempla l’ipotesi di estinzione del giudizio;
PQM
Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c.;
dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017