Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 934 del 17/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 934 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: LA TERZA MAURA

ORDINANZA
sul ricorso 14657-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA
17, presso l’AVVOCATURA , CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati CALIULO LUIGI, PATTERI
ANTONELLA, PREDEN SERGIO, GIANNICO GIUSEPPINA
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
MANGRA VITI MARIA;
– intimata avverso la sentenza n. 840/2010 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA dell’11/05/2010, depositata il 25/05/2010;

Data pubblicazione: 17/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito l’Avvocato Patteri Antonella difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE che

aderisce alla relazione.

Ric. 2011 n. 14657 sez. ML – ud. 16-09-2013
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14657/2011 Inps c. Mangraviti Maria erede di Marletta Stella
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Sesta Civile
Ordinanza
erede di Marletta Stella nei confronti dell’Inps, volta alla declaratoria di irripetibilità delle somme
DAlk étintkffiv ukr”
richieste dall’Inps. L’Istituto aveva comurncato.net 1994-che nel periodo dal primo ottobre 1983 al
30 settembre 1994 le erano state erogate, sulla pensione di invalidità in godimento, somme non
dovute a titolo di integrazione al minimo, avendo ella superato il limite reddituale; indi l’Istituto
aveva proceduto a recuperare, tramite trattenute sui ratei della pensione di invalidità della dante
relativi ai mesi da ottobre 1999 al maggio 2001, i tre quarti della somma indebita in applicazione
della legge 662/96 avendo l’interessata nell’anno 1995 goduto di un reddito imponibile superiore a
16 milioni di lire.
La Corte di Messina riteneva irripetibile l’indebito per essere decorso il termine di decadenza
annuale di cui all’art. 13 legge 412/91.
Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso, sostenendo, con il primo mezzo, che dovesse farsi
esclusiva applicazione della legge 662/96 e, con il secondo, che comunque la somma che era stato
condannato a restituire era superiore a quanto effettivamente trattenuto ( non già euro 3.475,71 ma
euro 1.328,29);
La Marletta è rimasta intimata;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
Infatti la disciplina concernente la ripetizione dell’indebito di cui alla legge 662/96 e 448/2001, per
gli indebiti formatisi anteriormente al primo gennaio 1996, come avvenuto nella specie, ha
efficacia totalmente sostitutiva rispetto alla normativa precedente, ivi compresa quella di cui all’art.
13 legge 412/91, che quindi non poteva operare.
E’ stato infatti in primo luogo confermata la efficacia integralmente sostitutiva, rispetto alla
normativa precedente erroneamente applicata dalla sentenza impugnata, delle due citate
disposizioni del 1996 e del 2001 ad opera della sentenza di cui alle Sez. U, Sentenza n. 4809 del
07/03/2005) che in relazione poi al coordinamento delle predette disposizioni hanno affermato che
«In tema di ripetizione di indebito previdenziale, e con riguardo alla normativa applicabile agli
indebiti pensionistici INPS maturati anteriormente al primo gennaio 1996, e non ancora recuperati
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Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Messina accoglieva il ricorso di Mangraviti Maria

totalmente, ovvero recuperati solo in parte, prima della entrata in vigore della legge 28 dicembre
2001, n. 448, la nuova disciplina dettata da quest’ultima legge con l’art. 38, settimo e ottavo comma
(ai cui sensi “nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni
pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell’INPS, per
periodi anteriori al primo gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora i soggetti
medesimi siano percettori di un reddito imponibile ai fini dell’1RPEF per l’anno 2000 di importo
dell’indebito nei limiti di un quarto dell’importo riscosso”), non si applica quando il titolare del
trattamento pensionistico godeva di un reddito, per l’anno 1995, inferiore ai sedici milioni di lire,
soglia alla quale faceva riferimento la precedente disciplina sul recupero dell’indebito previdenziale
(non solo INPS) dettata, per il periodo, appunto, anteriore al primo gennaio 1996, dall’art. 1,
duecentossessantesimo e duecentossessantunesimo comma, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
dovendo escludersi, sotto questo profilo, un effetto abrogativo implicito di quest’ultima disciplina
determinato dal sopraggiungere del citato art. 38 della legge n. 448 del 2001, atteso che, secondo la
regola generale operante nel caso di successione di norme nel tempo, il rapporto debitorio
concernente l’indebito deve considerarsi estinto – con conseguente insensibilità allo “ius
superveniens” – quando si sia perfezionata la fattispecie legale che, ai sensi della disciplina
dell’indebito vigente all’atto della sua formazione, lo rendeva irripetibile. Viceversa, e sempre con
riguardo agli indebiti maturati anteriormente al primo gennaio 1996, ove si accerti che l’indebito era
recuperabile, a nonna della legge n. 662 del 1996, perché il titolare godeva nell’anno 1995 di un
reddito superiore a sedici milioni di lire, la ripetibilità deve essere verificata anche alla luce della
legge n. 448 del 2001, e quindi il recupero è consentito solo in caso di titolarità, nell’anno 2000, di
un reddito superiore alla soglia individuata da quest’ultima legge. L’operatività di entrambe le
discipline ricorre anche quando, al momento di entrata in vigore della legge n. 448 del 2001, sia in
corso il recupero rateale (consentito dalla legge n. 662 del 1996): in tal caso l’Istituto previdenziale
dovrà accertare se la restante porzione (alla data di inizio del processo, posto che il tempo della
causa non deve essere di pregiudizio alla parte) sia ancora ripetibile, alla luce della legge n. 448 del
2001, verificando cioè la misura del reddito del 2000, ed astenendosi dal recuperare ulteriormente
allorché tale reddito sia inferiore alla soglia di legge.»
Ha quindi errato la Corte di Messina nell’applicare la legge 412/91 articolo 13 e non già il disposto
della legge 662/96.
Nella specie non viene in applicazione la legge 448/2001 perché alla data della sua entrata in vigore
( dicembre 2001) il recupero rateale era già terminato ( fermandosi al maggio 2001).
Si deve quindi concludere che l’indebito era ripetibile.
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pari o inferiore a 8.263,31 euro”, e, ove tale soglia sia superata, “non si fa luogo al recupero

Va quindi accolto il primo motivo di ricorso e va dichiarato assorbito il secondo.
La sentenza impugnata va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa
nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo.
Nulla per le spese dell’intero giudizio ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel testo anteriore alle
modifiche del 2003, giacché la causa è iniziata nel 2002.
P.Q.M.
decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Nulla per le spese dell’intero
giudizio.
Così deciso in Roma il 16 settembre 2013.

Il presidente

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e,

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