Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9339 del 28/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 9339 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 7841-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 0636691001 in persona del
Direttore Centrale pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente contro

SECHI ALBINO EREDI SAS DI MARTINEZ GIOVANNA E C.;
– intimata

avverso la sentenza n. 38/8/2011 della Commissione
Tributaria Regionale di CAGLIARI – Sezione Staccata di
SASSARI dell’11.2.2011, depositata il 15/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 28/04/2014

consiglio del 03/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE CARACCIOLO.

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Cagliari ha respinto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.112/01/2005 della CTP di Sassari che aveva accolto il ricorso della
società “Sechi Albino Eredi sas”- ed ha così annullato l’avviso di recupero del
credito di imposta per l’anno 2002, poiché indebitamente utilizzato per effetto della
omessa trasmissione dei dati a detti investimenti relativi, siccome imposto dall’art.62
della legge n.289 del 2002.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che le norme che prevedevano
l’invio del modello CVS e le successive di approvazione dello stesso (siccome
emanate in data successiva a quella in cui il contribuente aveva maturato il diritto al
credito di imposta, avendo quello già utilizzato l’intero credito maturato) contrastano
con il principio di irretroattività sancito dall’art.11 del c.c. e dall’art.3 dello Statuto
del Contribuente.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La società intimata non si è difesa.
11 ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo di censura del ricorso (rubricato come:”Violazione dell’art.8
legge 388/2000, degli art. 1 e 2 del D.L. n.253/2002, dell’art.43 del DPR n.600/1973
e dell’art.62 della legge n.289 del 2002) l’Agenzia si duole in sostanza del fatto che il
giudice di appello abbia ritenuto non comminabile la decadenza dal beneficio del

3

letti gli atti depositati

credito d’imposta, in ipotesi di omesso invio della comunicazione prevista da detta
norma entro il fissato termine del 23.2.2003.
Il motivo appare fondato e da accogliersi.
Con indirizzo rivelatosi ormai costante, e che non mette conto rimeditare in questa
sede, questa Corte ha ritenuto che:”L’imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi

credito d’imposta, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del
Paese, decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto
dall’art. 62, primo comma, lettera e), della legge 27 dicembre 2002, n. 289), nel
termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le
informazioni sul contenuto e la natura dell’investimento effettuato (cosiddetto
“modello CVS”) essendo il suddetto termine previsto dall’art. 62 cit. a pena di
decadenza, e non avendo, altrimenti, alcun senso la sua previsione ove il beneficio
del contributo fosse subordinato alla realizzazione dell’investimento, e non anche
all’invio della comunicazione telematica” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3578 del
13/02/2009).
Non resta che concludere che il contrario avviso del giudice di appello costituisce
vizio di falsa applicazione della richiamata disciplina, e con la ulteriore conseguenza
che —risultando pacifico che la comunicazione non fu effettivamente inviata entro il
prescritto termine- la controversia può anche essere decisa nel merito, non risultando
ulteriori accertamenti da effettuare.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 15 settembre 2013

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

4

dell’art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dei contributi, concessi sotto forma di

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,

parte contribuente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in E 1.000,00
oltre spese prenotate a debito e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2014
Il Pr, sì ente

rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo. Condanna la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA