Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9339 del 11/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/04/2017, (ud. 05/10/2016, dep.11/04/2017),  n. 9339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8603-2013 proposto da:

B.A., C.F (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA

PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LORENZO AQUILANO, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

I.M.E.D. S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 21/2012 del TRIBUNALE DI FOGGIA SEDE

DISTACCATA DI SAN SEVERO, emessa il 10/10/2011 e depositata il

13/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;

udito l’Avvocato Antonietta Carretta (delega Avvocato Lorenzo

Aquilano), per la ricorrente, che si riporta agli atti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 27 settembre 2006 B.A. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 165/06 del 20 giugno 2006 emesso dal Giudice di pace di San Severo, su istanza della I.M.E.D. s.r.l., a titolo di pagamento del prezzo di vendita di sementi, contestando di aver mai concluso il contratto posto a base della procedura monitoria.

Il giudice di prime cure, nella resistenza dell’opposta, rigettava l’opposizione. In virtù di appello interposto dalla B., il Tribunale di Foggia, sezione distaccata di San Severo, nella resistenza della società appellata, con sentenza n. 21 (depositata il 13 febbraio 2012), rigettava il gravame evidenziando come l’appellante non avesse contestato nell’ atto di opposizione 1′ avvenuta consegna della merce nelle mani del figlio, limitandosi ad eccepire di non aver stipulato il contratto di acquistato della merce in questione.

Avverso la menzionata sentenza (non notificata) ha proposto ricorso ordinario per Cassazione la B. articolato su due motivi, con i quali ha denunciato la violazione e falsa applicazione della norma di diritto dell’art. 2697 c.c. e conseguentemente la nullità su un punto decisivo della controversia, con la prima censura, mentre con il secondo motivo ha contestato la violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c..

L’intimata I.M.E.D. S.r.l. non ha svolto difese in sede di legittimità.

Con la relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stato proposto l’accoglimento del ricorso.

Il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, ritiene che non sussistano nella specie i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., n. 5 per la trattazione della causa in Camera di consiglio, ossia dell’evidenza decisoria, ponendo la controversia la questione della prova della conclusione di contratto fra imprese e, pertanto, la stessa deve essere rimessa al Presidente della seconda sezione civile per la fissazione in pubblica udienza.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte di Cassazione, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

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