Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9339 del 11/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/04/2017, (ud. 05/10/2016, dep.11/04/2017), n. 9339
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8603-2013 proposto da:
B.A., C.F (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA
PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato LORENZO AQUILANO, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
I.M.E.D. S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 21/2012 del TRIBUNALE DI FOGGIA SEDE
DISTACCATA DI SAN SEVERO, emessa il 10/10/2011 e depositata il
13/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;
udito l’Avvocato Antonietta Carretta (delega Avvocato Lorenzo
Aquilano), per la ricorrente, che si riporta agli atti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 27 settembre 2006 B.A. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 165/06 del 20 giugno 2006 emesso dal Giudice di pace di San Severo, su istanza della I.M.E.D. s.r.l., a titolo di pagamento del prezzo di vendita di sementi, contestando di aver mai concluso il contratto posto a base della procedura monitoria.
Il giudice di prime cure, nella resistenza dell’opposta, rigettava l’opposizione. In virtù di appello interposto dalla B., il Tribunale di Foggia, sezione distaccata di San Severo, nella resistenza della società appellata, con sentenza n. 21 (depositata il 13 febbraio 2012), rigettava il gravame evidenziando come l’appellante non avesse contestato nell’ atto di opposizione 1′ avvenuta consegna della merce nelle mani del figlio, limitandosi ad eccepire di non aver stipulato il contratto di acquistato della merce in questione.
Avverso la menzionata sentenza (non notificata) ha proposto ricorso ordinario per Cassazione la B. articolato su due motivi, con i quali ha denunciato la violazione e falsa applicazione della norma di diritto dell’art. 2697 c.c. e conseguentemente la nullità su un punto decisivo della controversia, con la prima censura, mentre con il secondo motivo ha contestato la violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c..
L’intimata I.M.E.D. S.r.l. non ha svolto difese in sede di legittimità.
Con la relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stato proposto l’accoglimento del ricorso.
Il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, ritiene che non sussistano nella specie i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., n. 5 per la trattazione della causa in Camera di consiglio, ossia dell’evidenza decisoria, ponendo la controversia la questione della prova della conclusione di contratto fra imprese e, pertanto, la stessa deve essere rimessa al Presidente della seconda sezione civile per la fissazione in pubblica udienza.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte di Cassazione, il 5 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017