Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9339 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/04/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 07/04/2021), n.9339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22160-2019 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato RIZZA GIUSEPPINA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL N. (OMISSIS) RG TRIBUNALE DI SIRACUSA;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G.1066/2016 del TRIBUNALE di SIRACUSA,

depositato il 10/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FIDANZIA

ANDREA.

 

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto da Riscossione Sicilia s.p.a. (già Serit Sicilia s.p.a.), affidandolo a due motivi, ricorso avverso il decreto del 10.6.2019 con cui il Tribunale di Siracusa ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. proposta dall’odierna ricorrente avverso il decreto con cui il G.D. aveva ammesso, a fronte di una domanda di insinuazione per Euro 394.367,13 (di cui Euro 372.864,70 in privilegio, ed Euro 21.502,43 in credito), il credito per la minor somma di Euro 33.776,14 in privilegio ed 15.840,00 in chirografo;

che il rigetto dell’opposizione ex art. 98 L. Fall. e ss. si è fondate sul rilievo che l’omessa produzione in giudizio del decreto di esecutività dello stato passivo aveva precluso al collegio giudicante ogni valutazione sulle censure mosse dall’opponente all’impugnato decreto del Giudice Delegato;

– che il curatore del fallimento (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto difese;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo è stato dedotto l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, sul rilievo che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che non fosse stata prodotta la documentazione richiesta (copia dello stato passivo), che invece era stato allegato al ricorso in opposizione come allegato alla pec del curatore del 9.2.2016 (allegato 3 al ricorso in opposizione);

2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 99 L. Fall., comma 1 e 2, per avere il provvedimento impugnato erroneamente ritenuto che l’omessa produzione in giudizio della copia dello stato passivo abbia l’effetto di determinare l’improcedibilità o inammissibilità del ricorso in opposizione;

3. che il secondo motivo, da esaminare prioritariamente per il principio della “ragione liquida” è manifestamente fondato;

che, infatti, questa Corte ha recentemente affermato il principio – cui questo Collegio intende dare continuità – secondo cui, in tema di opposizione allo stato passivo, non incorre nella sanzione dell’improcedibilità il creditore opponente che abbia omesso di produrre copia autentica dello stato passivo formato dal giudice delegato, non trovando applicazione l’art. 347 c.p.c., comma 2, previsto solo per l’appello e potendo, comunque, il tribunale accedere direttamente al fascicolo di cui all’art. 90 L. Fall. per conoscere il contenuto del provvedimento impugnato (Cass. n. 23138 del 22/10/2020; vedi anche Cass. n. 17086/2016);

– che d’altra parte, depone per tale interpretazione anche il dato testuale dell’art. 99 L. Fall., il quale, nell’indicare il necessario contenuto del ricorso introduttivo dell’opposizione e delle produzioni da compiersi in uno con il suo deposito, non fa alcun riferimento alla copia del decreto emesso dal G.D. in sede di formazione dello stato passivo;

4. che il primo motivo è quindi assorbito;

che deve, pertanto, cassarsi il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, per nuovo esame.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo, assorbito il primo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

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