Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9338 del 11/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/04/2017, (ud. 20/12/2016, dep.11/04/2017), n. 9338
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. R.G.
960-2016 proposto da:
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A., C.F. e P.I. (OMISSIS), in
persona del suo Amministratore delegato e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA 4,
presso lo studio dell’avvocato STEFANO COEN, che la rappresenta e
difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati MAURIZIO CARBONE,
FRANCESCA COVONE e GIANCARLO BRUNO in virtù di mandato a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
SIRTI S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del suo amministratore
delegato e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato LORENZO SPALLINA,
che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente
all’avvocato RENATO FIUMALBI giusta procura speciale in calce alla
memoria difensiva;
– resistente –
e contro
PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEL PLEBISCITO 102, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO
DEASTI, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente
agli avvocati GIUSEPPE LOMBARDI e LOTARIO BENEDETTO DITTRICH in
forza di procura speciale in calce alla memoria difensiva;
– resistente –
e contro
METALGI S.R.L., CIET IMPIANTI S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA, LA NUOVA NAVE S.R.L.;
– intimati –
avverso il provvedimento emesso per il procedimento iscritto al n.
R.G. 366/2012 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME, depositato il
2/12/2015;
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dottor SGROI
Carmelo, che, visti gli artt. 42 e 380 ter c.p.c., chiede che la
Corte di cassazione, in camera di consiglio, in accoglimento del
ricorso per regolamento necessario di competenza, dichiari la
competenza del Tribunale di Lamezia Terme in ordine alle domande di
garanzia azionate da Terna S.p.a. nei confronti di Prysmian Cavi e
di Sirti S.p.a., in proprio e quale rappresentante di Ciet Impianti
S.p.a., con le conseguenze di legge;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA
SCRIMA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Lamezia depositata in data 2 dicembre 2015 ed emessa nel giudizio civile RG n. 336/2012, pendente tra la medesima ricorrente e Metalgi S.r.l., Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.I., Sirti S.p.a., in proprio e quale rappresentante di Ciet Impianti S.p.a. nonchè quale capogruppo dell’A.T.I. Sirti – Ciet, La Nuova Nave S.r.l;
Lette le memorie di Sirti S.p.a. e di Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l.;
Rilevato che, con la memoria ex art. 378 c.p.c., la ricorrente ha rappresentato che non è andata a buon fine la notifica dell’istanza di regolamento di competenza nei confronti di Prysmian Cavi e Sistemi Energia Italia S.r.l. (o Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l.) e di Ciet Impianti S.p.a. in amministrazione straordinaria;
Considerato che, delle due società appena indicate, solo Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l. ha svolto attività difensiva in questa sede;
Ritenuto, pertanto, che deve essere integrato il contraddittorio nei confronti di Ciet Impianti S.p.a. in amministrazione straordinaria entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, con rinvio della causa a nuovo ruolo.
PQM
La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Ciet Impianti S.p.a. entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 20 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017