Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9338 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. III, 04/04/2019, (ud. 25/01/2019, dep. 04/04/2019), n.9338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso R. G. n. 26392/2016 proposto da:

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A., M.C.J.,

MA.MA., elettivamente domiciliati in ROMA, in VIA G. B. Martini, n.

13, presso l’AVVOCATO ANDREA DI PORTO che li rappresenta e difende

per procure speciali in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrenti –

contro

B.I., e C.G., elettivamente domiciliati in

ROMA al VIALE Mazzini, n. 55, presso l’AVVOCATO Roberto Mastrosanti,

che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli

AVVOCATI NICOLA ALESSANDRO MORVILLO e MATTEO UGO SOVERA, per procura

a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1045 della CORTE di APPELLO di BRESCIA,

depositata il 13/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 gennaio 2019 dal Consigliere Dott. CRISTIANO VALLE;

Fatto

FATTI DI CAUSA

E’ impugnata per cassazione, con tre motivi di ricorso, la sentenza della Corte di appello di Brescia che, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, ritenute illecite le notizie esposte nel servizio radiotelevisivo messo in onda dalla testata giornalistica (OMISSIS), della RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a., in data (OMISSIS) ed avente ad oggetto la cronaca dell’udienza di un processo penale in fase di appello dinanzi alla Corte territoriale di Milano, ha condannato la RAI S.p.a., M.C.J. e Ma.Ma., quali, rispettivamente editore, direttore responsabile della testata giornalistica radiotelevisiva e giornalista autore del servizio, in solido, al risarcimento dei danni, quantificandoli in Euro cinquantamila ciascuno, in favore dei magistrati del Pubblico Ministero, che rappresentavano la pubblica accusa anche nella fase d’impugnazione, B.I. e C.G..

Vi è controricorso, corredato da memoria difensiva ritualmente depositata.

Parte ricorrente ha parimenti depositato memoria difensiva per l’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso è formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 21 Cost., artt. 51,57,595 e 596 bis c.p. e della L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 11 avuto riguardo al criterio della verità sostanziale della notizia.

Il secondo mezzo censura la sentenza della Corte di Brescia per violazione o falsa applicazione delle stesse norme di cui al primo mezzo, con riferimento al requisito della continenza.

Il terzo motivo è proposto per violazione o falsa applicazione dell’art. 185 c.p. e degli artt. 2043 e 2059 c.c. avuto riguardo all’insussistenza della prova del danno, venendo nella specie in rilievo un cosiddetto danno-conseguenza.

I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.

Essi sono infondati.

La Corte di appello di Brescia ha motivato, con ampia disamina, le ragioni per le quali non riteneva sussistente, nei servizio giornalistico mandato in onda dal (OMISSIS) delle ore 20 in data (OMISSIS), il requisito della veridicità, in quanto per le modalità con cui il servizio era strutturato, appariva che i due pubblici ministeri, che avevano condotto le indagini sin dal 1995-1996 e che rappresentavano l’accusa anche nel dibattimento di appello, avessero falsificato, e comunque utilizzato, un documento falso (e tale divenuto) dopo che lo stesso era venuto in loro possesso. La Corte territoriale ha evidenziato che l’autore del servizio giornalistico non aveva in alcun modo sottolineato che (quelle relative alla falsificazione, e comunque all’epurazione di parti del documento) erano affermazioni di uno dei difensori dell’imputato, ma anzi, sin dall’esordio della cronaca dell’udienza penale il tema della nullità della sentenza, derivante dalle omissioni processuali dei pubblici ministeri, era stato prospettato come accertato. La sentenza gravata individua, tra gli elementi sintomatici dell’omesso rispetto del canone della veridicità, il mancato uso del verbo al condizionale, poichè tutta l’informazione era resa mediante uso del’indicativo.

Avuto riguardo al requisito della continenza, sul quale si incentra il secondo motivo di ricorso, la sentenza non merita le censure che le vengono rivolte, avendo essa, alla pagina 17, affermato che il servizio giornalistico non era costruito mediante fedele citazione delle frasi usate dal difensore, bensì con un riassunto esplicativo nel quale era il giornalista a riferire il contenuto dell’addebito che, mediante l’uso del verbo all’indicativo, faceva apparire all’ascoltatore radiotelevisivo che i fatti riferiti corrispondessero a circostanze fattuali emergenti dagli atti del processo e non ad una mera tesi difensiva, con la conseguenza che il mancato utilizzo del verbo al condizionale non poteva essere ritenuto un mero difetto formale (in materia di rispetto dei canoni della verità (oggettiva o anche soltanto putativa) e della continenza si richiama la costante giurisprudenza di questa Corte: Cass. n. 0205 del 19/01/2007).

La sentenza della Corte di appello si sottrae, pertanto, alle critiche in punto di veridicità e continenza mossele con i primi due motivi di ricorso.

Il terzo motivo attiene alla prova del danno.

Esso è, al pari dei primi due, infondato.

La sentenza impugnata ha ampiamente dato conto, alla pagina 18 del pregiudizio derivante ai due magistrati dalla notizia giornalistica in quanto risultava “minato, nel telespettatore (o nella maggioranza dei telespettatori, meno attenti) il fondamento di ogni rispetto e considerazione nei confronti degli attuali appellanti, non solo sotto il profilo dell’onore e della reputazione, quali magistrati, quanto ad onestà ed imparzialità, ma anche quali persone.”

La corte territoriale ha ritenuto che il danno non patrimoniale arrecato ai due sostituti procuratori della Repubblica fosse stato adeguatamente provato, quantomeno in via presuntiva ed ha proceduto alla sua liquidazione in via equitativa, con apprezzamento di fatto adeguatamente motivato (tenuto conto anche delle trasmissioni riequilibratrici messe in onda successivamente dalla RAI S.p.a.), così come consentito, per costante orientamento di questa Corte (Cass. n. 13153 del 25/05/2017 e n. 25420 del 26/10/2017), ed ha, viceversa, ritenuto insussistente il danno patrimoniale (sul punto non è mossa censura alcuna).

Il ricorso è, quindi, integralmente infondato.

Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 5.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione Terza civile, il 25 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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