Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9337 del 28/04/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9337 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 2347-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 0636691001 in persona del
Direttore Centrale pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente contro

ARGIENTO ANTONIO in qualità di Liquidatore della SP 2
IMMOBILIARE SRL IN LIQUIDAZIONE;
– Intimato –

avverso la sentenza n. 387/08/2010 della Commissione
Tributaria Regionale di NAPOLI del 17.11.2010,
depositata il 29/11/2010;

Data pubblicazione: 28/04/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 03/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE CARACCIOLO.

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia -appello
proposto contro la sentenza n.177/16/2009 della CTP di Caserta che aveva accolto
il ricorso di della “SP2 Immobiliare srl” avverso l’avviso di accertamento per IVAIRAP-IRES afferente l’anno 2005.
La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che dalla ricevuta di ritorno
della raccomandata con cui era stato notificato l’atto di appello al procuratore
costituito in giudizio “non solo il cognome del ricevente non è facilmente decifrabile
ma non risulta neppure la qualità della stessa che la abilita a ricevere l’atto”.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La parte intimata non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, il motivo di censura (improntato alla violazione degli art.16, 17, 53 49 del DLgs. n.546/1992; degli art.7 e 14 della legge n.890/1982, in relazione all’art.360 n.4
cpc), la parte ricorrente si duole della dichiarazione di inammissibilità dell’appello,
con violazione delle regole normative in materia di notificazione dello stesso,
evidenziando che la predetta normativa vincola l’ufficio postale ad indicare soltanto i
dati previsti per l’avviso di ricezione della raccomandata ordinaria e non anche quelli
richiesti per l’avviso di ricevimento della specifica raccomandata in materia di atti
giudiziari.
11 motivo di impugnazione appare fondato.

3

Osserva:

Con indirizzo ormai costante questa Corte ha ritenuto (per tutte Cass. Sez. U,
Sentenza n. 9962 del 27/04/2010) che:” Nel caso di notifica a mezzo del servizio
postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia
sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla
“firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato

dall’art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi
validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla
rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti
indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di
nullità di cui all’ art. 160 cod. proc. civ.”.
La pronuncia impugnata, che non si è attenuta agli anzidetti principi va dunque
cassata e la causa deve essere rimessa allo stesso giudice di appello affinchè questi
riesamini le questioni oggetto di censura nel precedente grado.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 15 settembre 2013

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Campania che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente grado.

4

consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate

Così deciso in Roma il 2 aprile 2014

DEPOSITATO N CANCELLERIA

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