Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9337 del 26/04/2011

Cassazione civile sez. II, 26/04/2011, (ud. 21/03/2011, dep. 26/04/2011), n.9337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.A., per legge domiciliato presso la Cancelleria civile

della Corte di cassazione, piazza Cavour, Roma;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Brindisi, sezione penale,

depositata il 19 febbraio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 21

marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per

l’improcedibilita’ del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che T.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Brindisi, sezione penale, in data 19 febbraio 2009, notificata il 25 febbraio 2009, con cui e’ stata rigettata l’opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), avverso il decreto di liquidazione dell’indennita’ e delle spese di custodia di beni sottoposti a sequestro, emesso nell’ambito di un procedimento penale;

che il ricorso per cassazione – non sottoscritto da avvocato iscritto nell’apposito albo e munito di procura speciale – e’ stato depositato nella cancelleria del giudice a quo l’11 marzo 2009;

che il ricorso e’ affidato ad un motivo, il quale – privo del conclusivo quesito ex art. 366 bis cod. proc. civ. (ratione temporis applicabile) – denuncia violazione di legge e motivazione carente ed illogica.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, successivamente alla proposizione della presente impugnazione, le Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza 3 settembre 2009, n. 19161), chiamate a risolvere un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione del vizio derivante dal mancato rispetto della sede civile della decisione dell’opposizione, hanno stabilito che qualora l’ordinanza che decide l’opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non determina ne’ una questione di competenza ne’ una nullita’, ma puo’ giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare; ed hanno inoltre affermato, innovando il precedente orientamento, che (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell’onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione), dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennita’ ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che (b) l’eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte;

che l’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale impone di effettuare il controllo di ammissibilita’ e di procedibilita’ dell’impugnazione secondo le regole del ricorso per cassazione in sede civile, laddove il presente ricorso, con cui viene impugnata una ordinanza resa in sede di opposizione da un giudice penale, e’ stato proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale, in conformita’ dell’orientamento allora dominante nella giurisprudenza di questa Corte;

che, con ordinanza interlocutoria n. 14627 del 2010, regolarmente comunicata, alla parte ricorrente e’ stato assegnato il termine perentorio di giorni sessanta per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile, nonche’ l’ulteriore termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte;

che, come risulta dalla pertinente certificazione della Cancelleria, la parte ricorrente non vi ha provveduto;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto non notificato a cura del ricorrente ad alcuno e privo del prescritto quesito;

che, in difetto di instaurazione del contraddittorio, nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2011

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