Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9337 del 20/04/2010
Cassazione civile sez. III, 20/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 20/04/2010), n.9337
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 6696-2009 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BENACO 5,
presso lo studio dell’avvocato CHIARA MORABITO, rappresentato e
difeso dall’avvocato CUCCHIERI ALBERTO, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
ALLIANZ (già Riunione Adriatica di Sicurtà, conferitaria
dell’azienda di Lloyd Adriatico) SPA in persona del suo procuratore e
P.E., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ACHILLE PAPA
21, presso lo studio dell’avvocato GAMBERINI MONGENET RODOLFO, che le
rappresenta e difende unitamente all’avvocato TIGANO P. MARIO, giusta
delega a margine del controricorso per l’ALLIANZ SPA, e giusta delega
in calce al controricorso per P.E.;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 73/2008 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del
12.12.07, depositata il 02/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;
udito per le controricorrenti l’Avvocato Valerio Bernardini Betti
(per delega avv. Rodolfo Gamberini Mongenet) che si riporta agli
scritti.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La Corte, letti gli atti depositati:
Fatto
OSSERVA
E’ stata depositata la seguente relazione:
1 – Con ricorso notificato il 13 marzo 2009 C.A. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 2 febbraio 2008 dalla Corte d’Appello di Ancona, confermativa della sentenza del Tribunale che, affermato il concorso di colpa dei due conducenti coinvolti nel sinistro, aveva condannato il Lloyd Adriatico ed P.E. a risarcirgli il danno subito in misura ritenuta inadeguata.
La Lloyd Adriatico S.p.A. ed P.E. hanno resistito con controricorso.
2 – La formulazione del ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 c.p.c., n. 6, art. 366-bis c.p.c..
Quanto al primo profilo, è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3 n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.
In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile. Questo onere processuale non è stato rispettato con riferimento alla relazione del C.T.U., sulla quale è stato basato il ricorso.
3. – Sotto l’altro profilo, occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, l’art. 366 bis c.p.c. va interpretato nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.
Per quanto riguarda, in particolare, il vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007). Con l’unico motivo il ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio. Ma il quadruplice quesito finale non costituisce un momento di sintesi avente i caratteri sopra enunciati e necessari per circoscrivere il fatto controverso e specificare in quali capi e per quali ragioni la motivazione della sentenza si riveli, rispettivamente, omessa, insufficiente e contraddittoria (è di tutta evidenza, ad esempio, che uno stesso capo di una sentenza non può presentare una motivazione al tempo stesso omessa e contraddittoria). In realtà il ricorrente si limita a chiedere alla Corte di verificare la correttezza delle valutazioni del giudice di merito e della motivazione con cui essi sono stati giustificati.
4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
Le parti hanno presentato memorie; le resistenti hanno chiesto d’essere ascoltate in camera di consiglio;
Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non dimostrano l’ottemperanza agli oneri processuali posti, rispettivamente, dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e dal successivo art. 366 bis c.p.c.;
5.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010