Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9337 del 11/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/04/2017, (ud. 13/03/2017, dep.11/04/2017),  n. 9337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

I.K., elettivamente domiciliato in Roma via Giuseppe

Marcora 18-20, presso l’avv. Guido Faggiani (p.e.c.:

guidofaggiani-pec.ordineavvocativiterbo.it), rappresentato e difeso

dall’avv. Roberto Dalla Bona,

(studioavvrobertodallabona.pec-gruppointercom.it), per procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno e Commissione territoriale per la protezione

internazionale;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2610/16 della Corte di appello di Milano,

emessa il 27 maggio 2016 e depositata il 23 giugno 2016, n. 4027/15

R.G..

Fatto

RILEVATO

che:

1. I.K., cittadino maliano, ha impugnato l’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano il 1 ottobre 2015 con la quale era stata respinta la sua domanda di protezione internazionale. La Corte di appello di Milano ha ritenuto tardiva l’impugnazione proposta con ricorso depositato nel termine di 30 giorni dalla notifica della ordinanza del Tribunale ma notificato oltre tale termine all’Avvocatura Generale dello Stato. Ha rilevato la Corte di appello che anche a seguito delle modifiche introdotte al D.L. n. 150 del 2011, art. 19 dal D.L. n. 142 del 2015, art. 27 deve ritenersi che l’impugnazione avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale deve essere proposta con atto di citazione in appello e quindi ai fini della tempestività della proposizione dell’impugnazione proposta con ricorso debba considerarsi la notifica dell’atto di impugnazione e non il suo deposito (Cass. civ. 26326/14).

2. Ricorre per cassazione I.K. deducendo: a) error in procedendo, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 189 c.p.c., art. 190 c.p.c., art. 101 c.p.c., comma 2; violazione o falsa applicazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, art. 12 disp. gen.

3. Non svolge difese l’Amministrazione intimata.

Diritto

RITENUTO

che:

Il ricorso presenta profili non esaminati dalla giurisprudenza e richiede una discussione in pubblica udienza.

PQM

La Corte rinvia alla pubblica udienza della prima sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

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