Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9337 del 11/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/04/2017, (ud. 13/03/2017, dep.11/04/2017), n. 9337
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
I.K., elettivamente domiciliato in Roma via Giuseppe
Marcora 18-20, presso l’avv. Guido Faggiani (p.e.c.:
guidofaggiani-pec.ordineavvocativiterbo.it), rappresentato e difeso
dall’avv. Roberto Dalla Bona,
(studioavvrobertodallabona.pec-gruppointercom.it), per procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
nei confronti di:
Ministero dell’Interno e Commissione territoriale per la protezione
internazionale;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2610/16 della Corte di appello di Milano,
emessa il 27 maggio 2016 e depositata il 23 giugno 2016, n. 4027/15
R.G..
Fatto
RILEVATO
che:
1. I.K., cittadino maliano, ha impugnato l’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano il 1 ottobre 2015 con la quale era stata respinta la sua domanda di protezione internazionale. La Corte di appello di Milano ha ritenuto tardiva l’impugnazione proposta con ricorso depositato nel termine di 30 giorni dalla notifica della ordinanza del Tribunale ma notificato oltre tale termine all’Avvocatura Generale dello Stato. Ha rilevato la Corte di appello che anche a seguito delle modifiche introdotte al D.L. n. 150 del 2011, art. 19 dal D.L. n. 142 del 2015, art. 27 deve ritenersi che l’impugnazione avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale deve essere proposta con atto di citazione in appello e quindi ai fini della tempestività della proposizione dell’impugnazione proposta con ricorso debba considerarsi la notifica dell’atto di impugnazione e non il suo deposito (Cass. civ. 26326/14).
2. Ricorre per cassazione I.K. deducendo: a) error in procedendo, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 189 c.p.c., art. 190 c.p.c., art. 101 c.p.c., comma 2; violazione o falsa applicazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, art. 12 disp. gen.
3. Non svolge difese l’Amministrazione intimata.
Diritto
RITENUTO
che:
Il ricorso presenta profili non esaminati dalla giurisprudenza e richiede una discussione in pubblica udienza.
PQM
La Corte rinvia alla pubblica udienza della prima sezione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017