Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9337 del 08/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9337 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

SENTENZA

sul ricorso n. NGR11627/2010 proposto da:
Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei
Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello
Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –

contro

Sig. Fortunato Oliveri, Via Due Novembre 38, Villa
San Giovanni (RC)
– intimato
avverso

la sentenza n.

83/16/09

della Commissione

Tributaria regionale della Calabria, sez. staccata
1

Data pubblicazione: 08/05/2015

di Reggio Calabria, depositata H08.06.2009;
udita la relazione della
pubblica udienza del

causa svolta nella
18 dicembre 2014 dal

Consigliere Prof. Maria Enza La Torre;

Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo
L’Agenzia delle entrate propone ricorso con unico
motivo avverso la sentenza della CTR della
Calabria, sezione di Reggio Calabria (n. 83/16/09
dep. 08.06.2009, che, per quanto ancora rileva, ha
ritenuto illegittima la ripresa a tassazione dei
contributi comunitari denominati “aiuto al consumo”
erogati alle imprese ortofrutticole a titolo di
aiuto alla produzione.
Secondo i giudici di appello

in base alle

disposizioni del d. P.R. 597/1973 applicabili
ratione temporis (e differentemente da quanto, poi,
disposto dal t.u. di cui al d.P.R. 917/1986, che,
in forza della previsione del corrispondente art.
53 ha inequivocabilmente annoverato tra i ricavi,
al comma l lett. f), tutti i contributi in conto
esercizio dello Stato e degli altri enti pubblici)-

NGR 11627/2010

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

i contributi in oggetto dovevano ritenersi estranei
alle componenti positive del reddito, in quanto non
espressamente elencati tra i ricavi dall’art. 53 ed
esplicitamente esclusi dal novero delle
sopravvenienze attive in forza della previsione del

L’intimato non si è costituito.
Motivi della decisione.
Con unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle
entrate deduce violazione di legge per errata
applicazione del combinato disposto degli artt. 55
e 53 d.p.r. 597/73, in relazione ai principi
generali dettati dall’art. 74 del d.p.r. 597/73.
Sostiene, in particolare, che, ai sensi delle
disposizioni evocate ed applicabili
temporis

ratione

(rispetto alle quali le norme del t.u.

approvato con il d.P.R. 917/1986 presenterebbero
carattere meramente ricognitivo), i contributi per
l’aiuto al consumo dell’olio d’oliva AIMA, per cui
è causa, configurano contributi in conto di
esercizio, tassabili quali ricavi.
Il motivo è infondato.
Il Collegio ritiene, infatti, di dover dar seguito
al precedente costituito dalla risalente (ma mai
contraddetta in sede di legittimità), decisione
Cass. 4264/1992, la quale ha affermato che – in
base al tenore delle disposizioni di cui al d.P.R.

successivo art. 55, 2 comma, lett. a).

597/1973

(e

differentemente

da

quanto,

successivamente, disposto dal t.u. di cui al d.P.R.
917/1986 che, in forza della previsione del proprio
art. 53 li ha, al comma 1 lett. f), esplicitamente
ed inequivocabilmente annoverato fra i ricavi

degli altri enti pubblici (e, dunque quelli CEE per
l’aiuto al consumo dell’olio d’oliva in rassegna),
non concorrono alla formazione del reddito
d’impresa assoggettabile a imposizione Irpef e
Ilor.
A tale conclusione il richiamato precedente appare,
invero, essere pervenuto sulla base di valutazioni
persuasive.
Ha rilevato infatti che, in base alla normativa
applicabile

ratione temporis, i

contributi in

oggetto – mentre non possono ritenersi tassabili
quali “sopravvenienze attive”, posto che l’art. 55,
comma 2, d.P.R. 597/1973 li esclude espressamente
dal novero di tali proventi – non sono nemmeno
inquadrabili fra i “ricavi”, non essendo
riconducibili ad alcuna delle relative categorie,
quali indicate dal precedente art. 53, comma l. Ne
ha inferito che la circostanza che i contributi
statali in conto di esercizio, esclusi dalle
sopravvenienze attive, non risultino compresi tra i
ricavi, deve ritenersi conseguenza di una precisa

tutti i contributi in conto esercizio dello Stato e

scelta legislativa; scelta successivamente mutata a
favore della opzione opposta, come chiaramente
emerge dal confronto fra il testo dell’art. 53
d.P.R. 597/1973 e quello dell’art. 53 del t.u.
approvato con d.P.R. 917/1986, in vigore dal 1 0

Essendosi la sentenza impugnata puntualmente
uniformata al condiviso precedente, il ricorso
dell’Agenzia va rigettato.
Stante

l’assenza

di

attività

difensiva

dell’intimato, non vi è luogo a provvedere sulle
spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

Roma, 18 dicembre 2014 e, in seconda convocazione,
nella medesima composizione, il 2..L bkAava-o

Il

sigliere estensore
Il Presidente

gennaio 1988.

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