Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9337 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. III, 04/04/2019, (ud. 21/01/2019, dep. 04/04/2019), n.9337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9136/2017 proposto da:

P.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

MELOZZO DA FORLI’, 9, presso lo studio dell’avvocato MARIA

CLEMENTINA RUGGIERI, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE

ROCCIOLETTI, ARMANDO D’IPPOLITO giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G.

BELLI 39, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MANGAZZO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati DINO SALATI, GIOVANNI

DI DOMENICO giusta procura speciale in calce al controricorso;

B.S., ITALIANA ASSICURAZIONI SPA in persona del Dott.

N.E.M. nella qualità di procuratore e legale rappresentante,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE ASOLONE, 8, presso lo

studio dell’avvocato MILENA LIUZZI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUIGI FUARDO giusta procura speciale in

calce al controricorso;

IMGER SRL in persona del legale rappresentante Dott. G.P.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 3, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati FURIO ALESSANDRO SAVANCO, AURELIO MONTI

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

C.A. COSTRUZIONI EDILI SNC, CONDOMINIO (OMISSIS),

CA.GI.MI., c.c.m., ca.vi., M.L.;

– intimati –

nonchè da

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G.

BELLI 39, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MANGAZZO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati DINO SALATI, GIOVANNI

DI DOMENICO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

c.c.m., M.L., CA.GI.MI.,

ca.vi., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO ORESTANO

21, presso lo studio dell’avvocato FABIO PONTESILLI, che li

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

IMGER SRL in persona del legale rappresentante Dott. G.P.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati FURIO ALESSANDRO SAVANCO, AURELIO MONTI

giusta procura speciale a margine del controricorso;

B.S., ITALIANA ASSICURAZIONI SPA in persona del Dott.

N.E.M. nella qualità di procuratore e legale rappresentante,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE ASOLONE, 8, presso lo

studio dell’avvocato MILENA LIUZZI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUIGI FUARDO giusta procura speciale in

calce al controricorso;

P.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

MELOZZO DA FORLI’, 9, presso lo studio dell’avvocato MARIA

CLEMENTINA RUGGIERI, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE

ROCCIOLETTI, ARMANDO D’IPPOLITO giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

IMPRESA EDILE C. E CA., CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 871/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2019 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo del

ricorso principale e rigetto nel resto, rigetto ricorso incidentale;

udito l’Avvocato GIUSEPPE ROCCIOLETTI anche per l’avvocato ARMANDO

D’IPPOLITO;

udito l’Avvocato MILENA LIUZZI;

udito l’Avvocato LORENZO GIVA per delega orale;

udito l’Avvocato ALESSANDRO SAVANCO FURIO.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

1. Nel 2005 Ca.Mi., c.c., ca.vi., P.A.M., M.L., proprietari di alcuni appartamenti all’interno dell’antico (OMISSIS) in Pavia, e il Condominio (OMISSIS) citarono in giudizio dinanzi al Tribunale di Pavia la società Imger S.r.l., proprietaria del piano interrato, rappresentando che la società durante e a causa della esecuzione di lavori di ristrutturazione nel seminterrato avesse provocato danni alle unità abitative dei piani superiori e alle parti comuni condominiali e si fosse inoltre appropriata di tre locali al piano seminterrato (le c.d. “cantine riformate”, spazi creati a seguito dello svuotamento del terrapieno); rivolgevano la domanda anche nei confronti della impresa appaltatrice dei lavori, C. e Ca. s.n.c..

La Imger chiamò in causa l’architetto B.S. (in quanto direttore dei lavori e progettista), l’ingegnere S.E. (in quanto progettista e direttore dei lavori delle opere in cemento armato e strutturista) e la impresa appaltatrice C. e Ga., già convenuta dagli attori.

Venne autorizzata ed effettuata anche la chiamata in causa di Italiana Assicurazioni S.p.a., su istanza dell’architetto B..

2. Il Tribunale di Pavia, con sentenza del 30 luglio 2012, accertò la proprietà del Condominio quanto ai locali denominati “cantine riformate” e ai terrapieni; e, con riguardo alle domande risarcitorie, inquadrate nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, il Giudice di prime cure accertò la responsabilità solidale di tutti i convenuti e i terzi chiamati, ossia la Imger, l’impresa edile C. e Ga., l’ingegnere S. e l’architetto B., per i danni causati alle parti condominiali e alle proprietà individuali degli attori nell’esecuzione dei summenzionati lavori, condannandoli al risarcimento dei danni.

3. Avverso tale sentenza proposero appello Inger, S., B. e l’impresa appaltatrice, Italiana Assicurazioni S.p.a.. Si costituirono tutte le altre parti, chiedendo la conferma integrale dell’impugnata sentenza.

Nel corso del giudizio, si diede atto della definizione stragiudiziale dei rapporti tra il condominio e i convenuti (sia quanto ai danni che alla proprietà delle c.d. “cantine riformate”), con conseguenti rinunce e accettazioni delle domande riguardanti il predetto Condominio.

Il contenzioso rimase in essere, quindi, solo per quanto riguardava il riconoscimento dei danni alle parti interne degli immobili Ca. – c., ca. – M. e P..

4. La Corte d’appello accolse l’appello della società committente Imger, rigettando nei suoi confronti le domande risarcitorie; rigettò la domanda risarcitoria proposta dalla P. e, ritenendola parte soccombente, la condannò altresì -in solido con lo S., il B., la A.C. Costruzioni edili s.n.c. (già Impresa edile C. e Ga.) e la Italiana Assicurazioni S.p.a. – a corrispondere le spese legali alla Imger, nonchè agli altri condomini. Confermava per il resto la decisione di prime cure.

In particolare, la Corte d’appello affermava di condividere l’iter motivazionale seguito in primo grado, ma di dover accogliere l’impugnazione quanto a Imger, sul presupposto che la stessa, in quanto committente dei lavori dalla cui esecuzione erano scaturiti i danni, avrebbe potuto essere chiamata a rispondere nei confronti dei terzi dei danni di cui fosse stata autore materiale l’impresa appaltatrice, solo se fosse stata dimostrata una sua culpa in eligendo nella individuazione dell’appaltatore, sulla base di elementi di valutazione ex ante non indicati dagli attori.

Quanto alla parte P., il Giudice d’appello recepiva gli esiti della c.t.u., che aveva escluso ogni nesso causale tra i danni verificatisi nel suo appartamento e i lavori condotti nella proprietà della Imger, trattandosi di immobile ubicato in posizione traslata rispetto alla verticale della zona interessata dai lavori e comunque a distanza di due piani, per cui le lesioni non avrebbero avuto alcuna correlazione con gli interventi eseguiti da Imger.

Infine, con particolare riguardo alla posizione dell’ing. S., la Corte d’appello affermava che la Imger avesse presentato all’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Pavia la Denuncia di inizio Attività, nella quale risultava nominato come direttore dei lavori e progettista architettonico l’architetto B.S.; che l’esecuzione dei lavori fosse stata affidata all’Impresa C. e Ga. in forza di regolare contratto di appalto; e che, in detto contratto, l’ingegnere S. venisse indicato come consulente, e poi anche come direttore dei lavori, per le opere in cemento armato, in relazione alle quali risultava aver poi svolto delle attività.

5. Avverso la sentenza n. 871/2016, pubblicata il 3 marzo del 2016, della Corte d’appello di Milano ha proposto ricorso per Cassazione, con quattro motivi, P.A.M..

In relazione al ricorso principale di P.A.M. hanno depositato controricorso la Imger, la Italiana Assicurazioni e lo S..

Contro la stessa sentenza ha proposto autonomo ricorso per Cassazione, con quattro motivi, anche lo S..

In relazione al ricorso principale dello S. hanno depositato controricorso la Imger, la Italiana Assicurazioni e la P..

La P. e lo S. hanno depositato memoria.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ricorso P..

Quanto al ricorso di P.A.M., con la prima censura si deduce la violazione degli artt. 91 e 99 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La ricorrente lamenta di essere stata condannata, dalla Corte d’appello a rifondere le spese di lite sostenute dagli altri condomini ( c., Ca., M. e ca.), nonostante non vi fosse nè potesse esservi soccombenza della P. stessa nei loro confronti.

La ricorrente deduce, infatti, che gli altri condomini non avevano proposto alcuna domanda nei suoi confronti nè lei nei loro confronti; e che, anzi, la P. avesse proposto le proprie domande unitamente a questi ultimi, essendo addirittura assistita dal medesimo legale.

Il motivo è fondato: la sentenza d’appello ha palesemente errato sul punto. La P. è rimasta soccombente nelle sue domande risarcitorie, proposte contro proprietario del piano interrato-committente, appaltatore, ingegnere strutturista, e architetto direttore dei lavori, e nei loro confronti è stata legittimamente condannata al pagamento della spese di lite – nè sotto questo profilo muove alcuna censura. Non era però soccombente, non avendo rivolto alcuna domanda nei loro confronti, nei confronti degli altri condomini, che rispetto a lei si trovavano nella stessa posizione processuale di potenziali danneggiati, in quanto tutti indirizzavano le domande nei confronti della proprietaria dei piani inferiori, che aveva eseguito i lavori di ristrutturazione, e dei tecnici da questa utilizzati per realizzarli.

A tal punto le loro posizioni erano non confliggenti, che si erano fatti assistere dallo stesso avvocato in appello, nè emerge dalla sentenza di appello alcun elemento, del quale quel giudice abbia potuto tener conto nell’emettere la condanna alle spese, in virtù del quale si possa ritenere che essa abbia dato causa alla partecipazione al giudizio degli altri condomini (peraltro vincitori, nei confronti dei loro effettivi contraddittori).

La sentenza va quindi cassata sul punto.

Con la seconda censura, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., nonchè dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia escluso il nesso eziologico tra le lesioni riscontrate nell’immobile di proprietà della P. e i lavori condotti nella proprietà della Imger, sul rilievo per cui sarebbe stato il CTU, nell’elaborato peritale, a escludere (sia pure “presumibilmente”) qualsiasi correlazione tra gli stessi; laddove, invece, nella relazione integrativa del 27 dicembre 2011, il CTU avrebbe comunque riconosciuto un’incidenza (pari al 10/0 del complessivo danno riscontrato) dei lavori della Imger sulle lesioni evidenziatesi nei soffitti della proprietà P..

La ricorrente lamenta, inoltre, che la Corte d’appello abbia attribuito per intero il risarcimento ad altri condomini, rispetto alla cui proprietà la percentuale di incidenza era pari al 20%; con conseguente nullità della sentenza, per mancanza di motivazione in ordine a questo diverso trattamento.

Deduce che l’esclusione di qualsiasi incidenza sulla proprietà della P. sia stata il frutto di un errore di valutazione della CTU, determinato dal sovrapporsi della relazione integrativa alla consulenza originaria; e che il Giudice d’appello abbia pretermesso tutte le ragioni che facevano ritenere la sussistenza del nesso tra le lesioni manifestate e i lavori.

La ricorrente lamenta, infine, che le percentuali di incidenza siano comunque prive di giustificazione e senza effetto pratico, essendo comunque evidente il nesso di causalità, considerata la tipologia dei danni e la cronologia degli avvenimenti (ossia l’emergere di essi solo a seguito dei lavori eseguiti dalla Imger).

Il motivo è infondato, ai limiti della inammissibilità perchè tendente ad indurre ad una nuova e diversa valutazione delle risultanze di fatto posto che si propone di valorizzare circostanze in fatto diverse rispetto a quelle poste dal giudice d’appello alla base del proprio convincimento.

La sentenza esclude, con una articolata motivazione, comunque non sindacabile in questa sede, che la danneggiata abbia fornito la prova del nesso causale tra le lesioni che lamenta essersi verificate nel suo appartamento e i lavori eseguiti nella proprietà Imger. Non è riscontrabile alcuna violazione dell’art. 2043 c.c., in quanto, correttamente, la prova del nesso causale tra i fatti allegati come dannosi e il danno è a carico dell’attore.

Nella specie, la sentenza ricostruisce complessivamente la situazione del palazzo, la cui prima costruzione risale al XIII secolo, che ebbe a subire nel tempo numerosi interventi atomistici da parte dei proprietari delle singole unità immobiliari, prescindenti da una considerazione complessiva della statica dell’edificio e dalla interferenza sulle altre proprietà immobiliari; nell’ambito della motivazione si fa anche riferimento ai dati tecnici acquisiti tramite la consulenza, valutati ed inseriti in un più vasto contesto motivazionale sull’esistenza del nesso causale, che la porta ragionatamente ad escludere che i lavori eseguiti dalla IMGER, sia perchè distanti dall’appartamento della ricorrente due piani in verticale, sia perchè lo stesso è collocato non nella direttrice verticale dei lavori ma in posizione traslata rispetto ad essi, potessero essere stati causa delle lesioni ai soffitti lamentati dalla P..

Con la terza censura, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., con riferimento alla regola dell’onere della prova; violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5.

La ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia assolto da ogni responsabilità nella causazione dei danni lamentati dai condomini la Imger, quale committente dei lavori, escludendo qualsiasi imprudenza della stessa nella selezione dell’impresa appaltatrice dei lavori, e deduce che, viceversa, proprio per la verificazione dei danni gravasse sulla committente l’onere di provare l’idoneità dell’appaltatore scelto.

La ricorrente lamenta che quando, come nella specie, l’impresa appaltatrice si sia rivelata manifestamente inidonea, da tale fatto derivi un elemento presuntivo di culpa in eligendo, a carico di chi la scelta di quell’appaltatore abbia compiuto; e che anche il criterio di vicinanza della prova comporti che sia il committente a dover dare la prova liberatoria di un’idoneità valutata in relazione all’appalto che si andava ad affidare.

La ricorrente deduce che, invece, la sentenza impugnata, disattendendo l’approfondita motivazione del giudice di primo grado, si sia limitata ad affermare apoditticamente che fossero i condomini a dover provare il ricorrere della culpa in eligendo.

Con la quarta censura, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043, in relazione art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

La ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia mandato esente da responsabilità la Imger sul solo presupposto che l’unica ragione di responsabilità del committente consisterebbe in una culpa in eligendo.

La ricorrente deduce che, per contro, il committente non si sottragga alle regole generali – specie nei rapporti di vicinato e condominiali, a fortiori quando si tratti di lavori di svuotamento e di demolizione all’interno di un edificio storico, che ha subito molteplici manomissioni-, e in primis all’obbligo di adoperarsi affinchè siano adottate le necessarie cautele atte a prevenire i rischi poi concretizzatisi, essendo stata omessa qualsiasi verifica statica e sulle conseguenze degli interventi compiuti dalla Imger.

La ricorrente deduce che tale obbligo di attivarsi sia desumibile dai principi generali dell’ordinamento, in particolare in tema di rapporti di vicinato e condominiali, nei quali ricorrere un obbligo di protezione e comunque di attenersi a regole di comune diligenza e prudenza, asseritamente violate dalla proprietà del piano interrato.

Le questioni poste dal terzo e dal quarto motivo risultano assorbite dal rigetto del secondo motivo: risultando definitivamente confermato il rigetto della domanda risarcitoria della P., non rileva verificare se sia stata correttamente esclusa o meno la responsabilità anche della proprietaria dell’immobile dalla cui ristrutturazione promanano i danni (agli altri appartamenti).

Terminato l’esame complessivo della posizione della P., essa rimane soccombente quanto alle domande risarcitorie proposte nei confronti di IMGER, S., B. e dell’impresa appaltatrice. E’ vincitrice invece quanto al primo motivo. In riferimento ad esso, la Corte, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessario alcun accertamento in fatto, può decidere nel merito sul punto, disponendo che, ferma per il resto la condanna alle spese contenuta nella sentenza di appello a carico della P., deve essere eliminata dalla sentenza impugnata la condanna alle spese del giudizio di appello di P.A.M. nei confronti di Ca.Gi.Mi., c.c.m., M.L. e ca.vi..

2. Il ricorso dell’ingegner S..

Quanto al ricorso incidentale dell’ing. S.E., con la prima censura si deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2727 c.c., sotto il profilo della natura controversa del fatto.

Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello, sul presupposto fattuale, dalla stessa ritenuto pacifico, che fosse stata effettivamente svolta dallo S. l’attività di direttore dei lavori (soprattutto in ragione del fatto che lo stesso avesse fornito i disegni tecnici ed esecutivi all’Impresa appaltatrice per eseguire una parte degli interventi), sia pervenuta alla conclusione che dovesse certamente affermarsi la responsabilità dell’odierno ricorrente, imputando a una condotta omissiva dello stesso le fessurazioni e crepe negli appartamenti degli attori.

Il ricorrente deduce, per contro, che i suddetti disegni tecnici siano stati realizzati solo in seguito alle operazioni di sbancamento e svuotamento delle cantine, avendo la finalità di rinforzo dei movimenti dinamici che si erano verificati in conseguenza delle attività poste in essere da altri; che nessun teste abbia confermato la presenza dello S. alle operazioni in questione; che tale circostanza non sia mai stata affermata con certezza neanche dal CTU; e che nello stesso senso depongano la mancata sottoscrizione, da parte dell’odierno ricorrente, del contratto di appalto, nonchè la mancata acquisizione al giudizio di documenti di natura amministrativa, dai quali potersi evincere che lo S. sia stato progettista e direttore delle opere in cemento armato.

Il ricorrente deduce, pertanto, che la Corte d’appello sia risalita, in via presuntiva, a un fatto ignorato – la circostanza che lo S. avesse partecipato all’operazione di sbancamento e svuotamento – a partire da un fatto – la circostanza che lo S. avesse svolto la funzione di direttore dei lavori – per nulla pacifico, le suddette operazioni essendo state, in realtà, tutte seguite dal B., che sarebbe quindi da ritenersi il vero direttore dei lavori.

Con la seconda censura, si deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in via subordinata, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2727 c.c. e art. 115 c.p.c., sotto il profilo dell’assoluta insussistenza della prova del fatto.

Il ricorrente lamenta che, nel corso del giudizio, non sia emerso alcun elemento probatorio atto a comprovare l’esistenza delle lamentate omissioni che il ricorrente avrebbe posto in essere, in particolare l’aver omesso di eseguire le puntellature necessarie prima di effettuare nello stabile i lavori di sbancamento che hanno determinato movimenti dinamici a carico di buona parte della struttura; sostiene che tali omissioni sarebbero invece imputabili esclusivamente al B., unico direttore dei lavori, e all’Impresa appaltatrice. Il ricorrente deduce, infatti, che il contratto di appalto prodotto da Imger, provenendo dalla stessa controparte, fosse privo di ogni efficacia probatoria a favore della medesima; che i progetti siano stati da lui realizzati solo dopo le operazioni di sbancamento e di svuotamento delle cantine; e che i testi escussi non abbiano mai affermato di aver visto lo S. in qualità di direttore dei lavori.

Con la terza censura, si deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione di legge in relazione al combinato disposto dell’art. 2043 e dell’art. 2697 c.c., sotto il profilo della mancanza di prova del fatto, del nesso di causalità e dell’elemento psicologico.

Il ricorrente deduce che gli elementi fondanti la responsabilità aquiliana, ai sensi dell’art. 2043 c.c., debbano essere tutti presenti e provati dall’attore e lamenta che, per contro, nella fattispecie, l’intervento dello S. fosse diretto ad arrestare la dinamica del dissesto dovuto a lesioni già verificatesi; l’entità del danno eventualmente imputabile allo S. avrebbe dovuto essere determinata limitatamente ai suddetti lavori (con conseguente esclusione, nel caso di specie, di qualsiasi addebito nei confronti dell’odierno ricorrente); la valutazione circa la fattibilità degli interventi di svuotamento e di sbancamento in prossimità delle fondazioni fosse riconducibile esclusivamente al B. e alla impresa C. e Ga., essendosi lo S. limitato a svolgere solo attività di consulenza “a spot” in favore della Imger; infine, avendo l’odierno ricorrente agito con scienza e coscienza secondo i dettami propri della sua funzione, che nei confronti dello stesso non fosse rilevabile alcun elemento di dolo e tanto meno di colpa.

I Primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.

Essi sono infondati, ai limiti dell’inammissibilità, in quanto contengono numerose censure in fatto.

In effetti, la corte d’appello non ha utilizzato – o mal utilizzzato, come sostiene lo S., il ragionamento presuntivo: ha invece ritenuto positivamente provato, dal complesso degli elementi a sua disposizione, che anche lo S. abbia svolto un ruolo, quale progettista e direttore delle opere strutturali, negli interventi di ristrutturazione che hanno portato danni agli appartamenti sovrastanti e allo stabile, e avendo accertato il danno lo ha ritenuto solidamente responsabile con gli altri secondo regole di imputabilità giuridica della responsabilità. Ha escluso invece che fosse raggiunta la prova di un coinvolgimento professionale dello S. solo dopo lo sbancamento, per consolidare l’immobile e limitare contenere i danni.

Si aggiunga che dagli altri controricorsi emerge che la linea difensiva dello S., in primo grado, fosse diversa: nel controricorso B. si evidenzia che la linea difensiva di S., in primo grado, non fosse stata quella di circoscrivere il suo intervento alla seconda fase, ma di negare di aver alcuna colpa,e si indica la presenza in atti di documenti dai quali risulta un suo esame dei luoghi, per conto della committente, prima dell’inizio dei lavori.

Anche nel controricorso IMGER si evidenzia che la linea difensiva dell’ingegnere era originariamente diversa e si segnala la presenza in atti (doc. 36 del primo grado, richiamato e riprodotto dai controricorrenti nelle sue parti salienti, oltre che prodotto nuovamente in allegato al ricorso per cassazione) la verifica statica dell’immobile, prima dell’esecuzione dei lavori, a firma dello stesso S..

Con la quarta censura il ricorrente lamenta che – mancando la prova dell’unica circostanza (ossia lo svolgimento delle attività di direttore dei lavori da parte dello S.) che, se fosse risultata effettivamente incontroversa, avrebbe consentito di affermare la responsabilità del ricorrente in merito ai danni subiti dalle proprietà – la richiesta di risarcimento nei confronti dello S. sia del tutto insussistente; e che un eventuale rinvio della causa ad altro giudice non consentirebbe di svolgere, ritualmente, ulteriore attività istruttoria finalizzata alla verifica della sussistenza o meno delle lamentate omissioni. Con la conseguenza che la causa sarebbe pronta a essere decisa nel presente grado di giudizio con il rigetto della domanda nei suoi confronti.

In definitiva esso non è un autonomo motivo di ricorso ma, richiamando le argomentazioni già svolte, il ricorrente segnala la possibilità di cassare la sentenza impugnata espungendo la sua condanna, senza rinvio al giudice di merito per la prosecuzione del giudizio.

Il ricorso S. va complessivamente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

I ricorsi sono stati proposti in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente S. risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso P., cassa la sentenza impugnata in riferimento e, decidendo nel merito, elimina la condanna alle spese del giudizio di appello di P.A.M. nei confronti di Ca.Gi.Mi., c.c.m., M.L. e ca.vi.; rigetta il secondo motivo del ricorso P., assorbiti gli altri.

Rigetta il ricorso S..

Compensa le spese di giudizio tra S. e P..

Pone a carico della ricorrente P. le spese di giudizio sostenute da 1) IMGER, 2) B. ed Italiana Ass.ni, che liquida in Euro 3.000,00 ciascuno oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Pone a carico del ricorrente incidentale S. le spese di giudizio sostenute da 1) IMGER, 2) B. ed Italiana Ass.ni s.p.a.; 3) Ca.Gi.Mi., c.c.m., M.L. e ca.vi., che liquida in Euro 3.000,00 ciascuno oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 21 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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