Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9336 del 28/04/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9336 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 1063-2012 proposto da:
IACONO MARIA ANGELA CNIMNG65D50F943P, elettivamente
domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avv. MUSCARA’ SALVO, giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 0636691001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– resistente –

avverso la sentenza n. 331/16/2010 della Commissione

Data pubblicazione: 28/04/2014

Tributaria Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di
SIRACUSA del 12.10.2010, depositata il 09/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 03/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE CARACCIOLO.

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
11 relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Palermo ha accolto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.229/02/2009 della CTP di Siracusa che aveva accolto il ricorso di Iacono
Maria Angela- ed ha perciò dichiarato l’inammissibilità per difetto di procura alle liti
del ricorso introduttivo di primo grado con cui la contribuente aveva impugnato due
cartelle di pagamento relative ad IVA-IRPEF-ILOR per gli anni 1991 e 1992.
La predetta CTR ha motivato la decisione rilevando che il ricorso di primo grado
consegnato all’Ufficio impositore risultava privo della procura al difensore che aveva
sottoscritto l’atto, nel mentre la procura risultava apposta alla copia depositata nella
segreteria della Commissione di primo grado. Dovendo detta procura essere apposta
sull’originale e non sulla copia (siccome è previsto dall’art.18 del D.Lgs.546/1992) il
ricorso di primo grado doveva essere dichiarato inammissibile.
La contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
L’Agenzia non ha svolto difese, se non costituirsi ai fini della partecipazione
all’udienza di discussione.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo di ricorso (improntato alla violazione degli art.12, 18, 22 del
D.Lgs.546/1992) la parte ricorrente si duole che il giudice di appello abbia dichiarato
l’inammissibilità del ricorso di primo grado, pur avendo riconosciuto che la procura
alle liti risultava apposta sulla copia di detto atto depositato in segreteria. La
Commissione di primo grado, d’altronde, avrebbe semmai dovuto assegnare un

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Osserva:

termine alla parte ricorrente per munirsi di difensore e solo in ipotesi di omissione
avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Il motivo appare fondato e può essere accolto.
E’ stato già evidenziato nella giurisprudenza di codesto S.0 . il principio secondo
cui:”Nel processo tributario, è irrilevante la mancanza della sottoscrizione della

essendo sufficiente che la sottoscrizione in originale della parte sia riscontrabile nella
copia da inserire nel fascicolo destinato al deposito ai fini della costituzione in
giudizio, in modo da consentire al giudice di valutarne la validità” (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 5371 del 05/03/2010).
Alla luce del predetto principio, cui appare opportuno dare continuità ed alimento
anche nella presente sede, non resta che ritenere che la pronuncia impugnata sia
meritevole di cassazione, con conseguente rinnessione della lite al giudice di appello,
in funzione di giudice del rinvio, affinchè torni ad esaminare le questioni che sono
rimaste assorbite dalla pronuncia in punto di rito.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 15 settembre 2013

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Sicilia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente

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procura sull’originale del ricorso introduttivo del giudizio, notificato a mezzo posta,

grado.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2014

Il Presidente

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