Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9336 del 20/04/2010
Cassazione civile sez. III, 20/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 20/04/2010), n.9336
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 3768/2009 proposto da:
Z.A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AURELIA
385, presso lo Studio Legale SITZIA, rappresentata e difesa dagli
avvocati MATRONOLA ANTONELLA, MATRONOLA ITALO, SITZIA ANDREA, giusta
delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio
dell’avv. SALUSTRI EMILIO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avv. PIETRO BONANNI, giusta Determinazione Dirigenziale n. 201
del 3.9.2001, e giusta delega a margine della seconda pagina del
controricorso;
– controricorrente –
contro
SARA ASSICURAZIONI SPA in persona del suo legale rappresentante,
Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI
MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avv. GAETANO ALESSI,
che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
e contro
CO.GE.NE. Costruzioni Generali Srl;
– resistente –
avverso la sentenza n. 5303/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA
dell’11.7.07, depositata il 17/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;
udito per la controricorrente (Sara Assicurazioni SpA) l’Avvocato
Gaetano Alessi che si riporta agli scritti;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La Corte, letti gli atti depositati:
Fatto
OSSERVA
E’ stata depositata la seguente relazione:
1 – Con ricorso notificato il 30 gennaio 2009 Z.A.M. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 17 dicembre 2007 dalla Corte d’Appello di Roma, confermativa della sentenza del Tribunale, che aveva respinto la sua domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della caduta verificatasi per il dissesto del manto stradale proposta nei confronti del Comune di Roma e della Co.Ge.Ne. la quale, a sua volta, aveva chiamato in giudizio la Sara Assicurazioni per esserne manlevata.
Il Comune e la Sara hanno resistito con distinti controricorsi, mentre la Co.Ge.Ne. non ha espletato attività difensiva.
2 – I quattro motivi del ricorso, che è tempestivo dovendosi avere riguardo a tal fine al giorno (30 gennaio 2009) in cui è stata richiesta la notifica, effettuata a mezzo del servizio postale, risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.
Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella dei 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.
In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.
Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).
3. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c.; apparente e perplessa motivazione in ordine a più punti decisivi della controversia; con il secondo motivo lamenta apparente e perplessa motivazione in ordine a più punti decisivi della controversia; con il terzo denuncia ancora violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia; con il quarto lamenta omessa e/o insufficiente motivazione sulle circostanze acquisite in corso di giudizio relative ai fatti di causa.
Nessuno dei succitati motivi si conclude con il quesito di diritto prescritto con riferimento alle denunce di violazione e falsa applicazione (che non sono sinonimi e, dunque, vanno specificate) di norme, nè con il momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e specificare quali punti della sentenza impugnata e per quali ragioni siano affetti dai denunciati vizi di motivazione.
Solo al temine dell’esposizione delle quattro censure sottopone alla Corte tre quesiti, uno dei quali contiene riferimenti anche a norme (artt. 113, 115 e 116 c.p.c.) non precedentemente menzionati e che non soddisfano le esigenze perseguite dall’art. 366 bis c.p.c., in quanto richiedono alla Corte attività interpretativa.
Ma, soprattutto, le argomentazioni poste a sostegno del ricorso non contengono gli elementi necessari a soddisfare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e i quesiti appaiono astratti poichè non postulano l’enunciazione di un principio di diritto che, oltre ad essere decisivo per il caso di specie, risulti di applicabilità generalizzata e si limitano sostanzialmente a chiedere alla Corte di verificare la correttezza o meno della sentenza impugnata, prescindendo dalla sua motivazione, il cui punto cruciale è costituito dall’asserita carenza probatoria circa sia l’effettivo svolgimento del fatto, sia il nesso di causalità tra l’asserito dissesto del manto stradale e la caduta.
4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
La ricorrente ha presentato memoria; la resistente Sara Assicurazioni ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;
Le argomentazioni addotte dalla ricorrente con la memoria non dimostrano l’assolvimento degli oneri processuali di cui è stata evidenziata la violazione;
5.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, a favore del Comune di Roma, in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorati, oltre spese generali e accessori di legge e, a favore della Sara Assicurazioni, in complessivi Euro. 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010