Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9335 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/04/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 07/04/2021), n.9335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15345-2018 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MURA GIOVANNI ANGELO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CAGLIARI, in

persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto N. 946/2018 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato

il 09/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FIDANZIA

ANDREA.

 

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Cagliari depositato il 9 aprile 2018, il quale ha rigettato il ricorso proposto da D.A., cittadino della Costa D’avorio, avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che il Ministero si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

1. che con un unico motivo il ricorrente ha dedotto la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 10, lett b), per non essere stata disposta la sua audizione nonostante l’assenza della videoregistrazione delle dichiarazioni dallo stesse rese innanzi alla Commissione Territoriale, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per non avere esercitato i doveri officiosi d’indagine;

2. che il motivo è manifestamente infondato nonchè inammissibile per altri profili; che già questa Corte, nell’ordinanza n. 8931/2020, aveva statuito, in conformità ad un costante orientamento (vedi Cass. 5973/2019 e 3003/2018), che, in mancanza di videoregistrazione del colloquio innanzi alla Commissione territoriale, non è ravvisabile una violazione processuale, sanzionabile a pena di nullità, nell’omessa audizione personale del richiedente, poichè l’obbligo di sentire le parti, desumibile dal rinvio operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente comma 10 (testo previgente al D.Lgs. n. 150 del 2011), non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice di valutarne la specifica rilevanza, ben potendo il giudice del gravame respingere la domanda di protezione internazionale, che risulti manifestamente infondata, sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo di causa e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa;

che questa Corte, anche nella più recente sentenza n. 21584 del 7.10.2020, pronunciata all’esito dell’udienza pubblica del 17.9.2020, ha statuito che, in materia di protezione internazionale, il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione personale del ricorrente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non sia manifestamente fondata o inammissibile;

che, in particolare, nella predetta pronuncia, è stato evidenziato che il giudice non è tenuto a disporre l’audizione del richiedente, se non previa richiesta circostanziata da parte di quest’ultimo contenuta nel ricorso, in cui lo stesso deve offrire di fornire i chiarimenti resisi necessari in relazione alle incongruenze e contraddizioni rilevate dalla Commissione Territoriale e poste a fondamento del decreto di rigetto della domanda di protezione (vedi anche Cass. n. 25312/2020);

che, nel caso di specie, oltre a risultare dallo stesso ricorso per cassazione che l’istanza di audizione è stata tardivamente formulata dal richiedente solo con la memoria autorizzata (reiterandola in udienza), in ogni caso, il cittadino straniero non ha minimamente indicato gli aspetti in ordine ai quali intendesse essere sentito dal giudice o fornire i chiarimenti, non constando neppure se tali profili fossero stati precisati nel ricorso proposto avverso il decreto di rigetto della Commissione, per cui tale censura si appalesa del tutto generica e, per tale profilo inammissibile (vedi sul punto anche Cass. n. 8931/2020);

che la soccombenza del ricorrente non comporta la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali, in ragione della inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

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