Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9335 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. III, 04/04/2019, (ud. 16/01/2019, dep. 04/04/2019), n.9335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27273/2016 proposto da:

DESA Immobiliare di D.S.L.A. e C. S.a.s.,

D.S.L.A., D.S.G. e D.S.D., elettivamente

domiciliati in ROMA, presso la Cancelleria civile della CORTE di

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’AVVOCATO STEFANO PURIFICATI,

giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.F.A., elettivamente domiciliati in ROMA, presso la

Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato UGO MARINUCCI, giusta procura speciale allegata al

controricorso;

– controricorrente –

e

M.I. – intimato avverso la sentenza n. 1106 della CORTE

D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 07/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16 gennaio 2019 dal Consigliere Dott. CRISTIANO VALLE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n. 1106 del 2015, ha accolto parzialmente l’appello proposto da DESA Immobiliare di D.S.L.A. e C. s.a.s., D.S.L.A., G. e D. avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 498 del 2009, dichiarando inammissibile l’azione di simulazione dell’atto costitutivo di detta società e dichiarando inefficaci, ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti di D.F.A., i conferimenti effettuati da D.S.G. e D. nella DESA Immobiliare S.a.s. con scrittura privata del 25 giugno 1998.

La sentenza della Corte di L’Aquila è impugnata per cassazione con tre motivi di ricorso da DESA Immobiliare di D.S.L.A. e C. s.a.s., e da D.S.L.A., G. e D..

D.F.A. resiste con controricorso.

M.I. è rimasto intimato.

Diritto

REGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso presenta profili di infondatezza e di inammissibilità per carenza di specificità, come di seguito esposto.

Il primo motivo è formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione a dedotta eccezione di prescrizione dell’azione revocatoria.

Esso è infondato.

La Corte di appello territoriale ha ritenuto che l’eccezione di prescrizione dell’azione revocatoria ordinaria, in quanto non espressamente riproposta, doveva ritenersi tacitamente rinunciata, ai sensi dell’art. 346 c.p.c..

Nel ricorso di legittimità (che si compone di 32 pagine e nel quale i motivi di ricorso sono formulati da pag. 27 in poi) non è riprodotto lo stralcio dell’atto di appello nel quale l’eccezione di prescrizione dell’azione revocatoria sarebbe stata riproposta dalla DESA Immobiliare S.a.s. di D.S.L.A. e dai suoi soci dinanzi alla Corte territoriale.

La sentenza impugnata rileva, inoltre, che l’eccezione di prescrizione risulta riproposta soltanto nella comparsa conclusionale, e ne deduce, correttamente, l’irrilevanza, trattandosi di atto processuale depositato dopo la precisazione delle conclusioni, ossia del momento ultimo per l’eventuale riporoposizione delle domande e delle eccezioni o per la loro modifica. L’affermazione coerente con la costante giurisprudenza sul punto di questa Corte (si veda, di recente Sez. n. 01785 del 24/01/2018).

Il secondo motivo deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 167 c.p.c., affermando la genericità del richiamo delle conclusioni prese in primo grado dall’appellata D.F.A..

Il mezzo è destituito di fondamento, al pari del primo.

La dedotta violazione dell’art. 167 c.p.c., non sussiste.

Dal testo della sentenza impugnata risulta che D.F.A., ex-moglie del socio accomandatario D.S.L. e madre dei due soci D.S.G. e D., aveva riproposto la domanda revocatoria in appello, richiamando le conclusioni spiegate in primo grado.

La sentenza della corte di appello evidenzia, infatti, che la D.F. nella propria comparsa di risposta in appello aveva chiesto il rigetto del gravame e chiesto l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate dinanzi al Tribunale e quindi le domande revocatorie, formulate nel rispetto dei termini prescrizionali.

Il terzo motivo di ricorso, al pari dei primi due, è rubricato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e deduce insussistenza dei presupposti per la revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dei conferimenti effettuati da D.S.G. e D. nella DESA immobiliare S.a.s..

Esso è formulato in via meramente apodittica e difetta, pertanto di specificità.

La sentenza impugnata, peraltro, individua adeguatamente, nella parte centrale della motivazione e precisamente dalla fine della pagina 7 al termine della successiva pag. 8, i presupposti per l’azione revocatoria ordinaria nell’ipotesi in cui si tratti, come nel caso di specie, di conferimenti (ossia di atti di disposizione) successivi al sorgere del credito, sia avuto riguardo al pregiudizio del credito (cd. eventus damni), essendo i beni conferiti gli unici sui quali la D.F. poteva soddisfarsi, in quanto costituenti la parte più consistente del patrimonio del D.S.L., sia con riferimento alla consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie (cd. scientia fraudis), individuandola sulla base delle seguenti circostanze: che D.F.A. è la ex moglie del socio accomandatario e la madre dei due soci della DESA Immobiliare, società beneficiaria dei conferimenti immobiliari, che la donazione dei beni immobili conferiti era stata accertata come fraudolenta con sentenza del Tribunale di Pescara n. 318 del 2004, passata in giudicato, dalla vicinanza temporale tra l’instaurazione del giudizio di revocatoria (ottobre 1997) della donazione e il conferimento (giugno 1998) dei beni donati da D.S.L.A. a ai figli G. e D. nella DESA Immobiliare e dalla notevole entità del credito alimentare del D.S.L..

Il ragionamento per presunzioni è correttamente operato dalla Corte territoriale, nè, come sopra tratteggiato, esso è adeguatamente censurato dal motivo di ricorso (Cass. n. 27546 del 30/12/2014).

Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della DESA Immobiliare di D.S.L.A. e C. s.a.s. e di D.S.L.A., G. e D., in solido.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Rigetta il ricorso;

condanna DESA Immobiliare di D.S.L.A. e C. s.a.s., D.S.L.A., D.S.G. e D.S.D. al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 16 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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