Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9334 del 21/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/05/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 21/05/2020), n.9334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13165/2013, promosso da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

F.R., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione;

– intimata –

per la cassazione della sentenza n. 234/2012 emessa il 30 marzo 2012

dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. stacc.

di Salerno, avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. (OMISSIS),

per i.v.a., i.r.pe.f. e i.r.a.p. 2004.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con l’accertamento in oggetto, conseguente all’omessa presentazione, da parte di F.R. – commerciante di autoveicoli – della dichiarazione per l’anno d’imposta 2004, l’Agenzia delle Entrate di (OMISSIS) effettuò l’accertamento d’ufficio a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, determinando il reddito in Euro 16.214,00 e il volume d’affari in Euro 57.850,00. Pervenne a questi dati applicando al costo del venduto la percentuale di ricarico del 20%.

Contro questo accertamento la contribuente propose ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, contestando i calcoli effettuati dall’Ente impositore sia in relazione all’ipotesi della vendita di tutte le autovetture acquistate nel periodo di esercizio sia in relazione alla percentuale di ricarico applicata.

La Commissione Tributaria Provinciale accolse il ricorso con sentenza che, appellata dall’Agenzia delle Entrate, è stata confermata dalla Commissione Tributaria Regionale.

Ricorre per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle Entrate, deducendo un unico motivo.

Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 18 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. n. 168 del 2016.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

La ricorrente deduce “violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, dell’art. 2697 c.c., – principio dell’onere della prova, il relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,” in quanto la sentenza avrebbe disatteso l’accertamento induttivo dell’Ufficio che, in caso di mancata presentazione della dichiarazione, può essere fondato anche su elementi presuntivi privi dei requisiti di cui all’art. 2697 c.c., che è poi onere del contribuente confutare.

Ha in particolare rilevato che nell’accertamento il reddito e il volume d’affari erano stati calcolati partendo dai dati risultanti dalla dichiarazione per il 2003 (rimanenze finali 2003 – giacenze iniziali 2004) e dai documenti prodotti in sede amministrativa dalla contribuente (fatture di acquisto per il 2004), applicando la percentuale di ricarico del 20% e detraendo i costi documentati. A fronte di questo calcolo, la contribuente non aveva addotto alcuna concreta prova contraria.

Il ricorso è fondato.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere – dovere dell’Amministrazione è disciplinato non già dell’art. 39, bensì dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, ai sensi del quale, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l’Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo; a tal fine, esso può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cd. supersemplici – cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui al D.P.R. citato, art. 38, comma 3, – le quali determinano un’inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’Ufficio (Cass., 14930/2017; Cass., 3115/2006).

Nel caso di specie l’accertamento dell’Ufficio è avvenuto sulla base di criteri di calcolo per un verso assolutamente oggettivi (costo del venduto nel 2004, ricavato da documenti forniti dalla contribuente e dalle rimanenze finali ricavati dalla dichiarazione 2003 e costituenti giacenze iniziali del 2004) dall’altro su una percentuale di ricarico (20%) che non risulta – dalla sentenza impugnata – essere stata specificamente contestata dalla contribuente.

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale viola le norme sopra citate perchè ritiene che l’Ufficio, una volta che la contribuente si sia dimostrata “disponibile a rettificare le mancanze”, integrando “le informazioni contabili necessarie per ricostruire il reddito d’impresa” e dimostrando “la generale bontà della tenuta delle scritture contabili”, avrebbe dovuto prenderle in considerazione anzichè procere in “un accertamento presuntivo di per sè basato su elementi documentali assenti e non giustificato nè in fatto nè in diritto”. Affermazioni in evidente contrasto con le norme sopra richiamate.

La sentenza va quindi cassata e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale per una nuova valutazione, nel rispetto del principio espresso dalla giurisprudenza sopra citata e per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2020

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