Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9334 del 11/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/04/2017, (ud. 24/02/2017, dep.11/04/2017),  n. 9334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7251-2016 proposto da:

O.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GUIDO

SAVIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

QUESTURA DI TORINO, in persona del Questore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1792/2016 R.G. V.G. del TRIBUNALE di TORINO,

depositato il 27/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere D.ssa MAGDA CRISTIANO.

Fatto

RILEVATO

che il Tribunale di Torino, su richiesta del Questore, ha prorogato di 60 giorni il trattenimento presso il locale C.I.E. del cittadino nigeriano O.A.;

che il giudice del merito, dato atto che O. aveva avanzato domanda di protezione internazionale, a seguito della quale era stato emesso provvedimento di trattenimento ai sensi del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6 convalidato il 30.12.015, ha respinto i motivi di opposizione alla proroga illustrati dal richiedente asilo (insussistenza del pericolo di fuga posto a fondamento della richiesta; insussistenza dei presupposti per il trattenimento di cui all’art. 6, comma 3 D.Lgs. cit.; mancato rispetto della procedura prevista dall’art. 6, comma 5 Legge), rilevando: che nella specie il trattenimento era stato disposto e convalidato ai sensi dell’art. 6 cit., lett. c in quanto O. era stato condannato, in concorso con altri, per tentato omicidio, porto d’anni ed associazione di tipo mafioso, mentre il pericolo di fuga cui si faceva riferimento nella richiesta di proroga (avanzata in ragione della perdurante pendenza del procedimento per la valutazione della domanda di protezione internazionale) non andava inteso come nuovo e diverso presupposto del trattenimento (che la questura non aveva il dovere di allegare), ma come riferimento al perdurare delle ragioni che avevano inizialmente giustificato il trattenimento dello straniero, ai sensi della Direttiva CEE n. 2008/015, prima che questi avanzasse la domanda; che era, del pari, inconferente il richiamo al comma 3, lett. d D.Lgs. cit., anch’esso riguardante un presupposto (alternativo a quelli elencati al comma 2) per disporre il trattenimento; che non v’era stata alcuna violazione della procedura per la richiesta di proroga, atteso che la stessa non necessitava di motivazione; che, in particolare, la mancata traduzione della richiesta non ne comportava la nullità, ma poteva eventualmente costituire ragione per la rimessione in termini della parte, nella specie non ricorrente, atteso che O. aveva mostrato di conoscere il provvedimento, tanto da aver svolto le proprie difese attraverso il difensore di fiducia nominato;

che il decreto, emesso il 27.2.016, è stato impugnato da O.A. con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il Questore di Torino ha resistito con controricorso;

che con il primo motivo il ricorrente ha contestato che la richiesta di proroga avanzata ai sensi del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 2 abbia quale unico presupposto la pendenza del procedimento sulla domanda di protezione e che non debba essere motivato, allegando le ragioni che giustificano la domanda;

che col secondo motivo il ricorrente ha lamentato, per le medesime ragioni, che il tribunale abbia ritenuto inconferente il richiamo al comma 3, lett. d D.Lgs. escludendo che in sede di richiesta di proroga del trattenimento potesse valutarsi l’insussistenza del presupposto di cui alla predetta norma; che con il terzo motivo ha lamentato il rigetto dell’eccezione di nullità del procedimento;

che il consigliere relatore ha depositato proposta di definizione del procedimento ex art. 380 bis c.p.c., tempestivamente notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’udienza camerale;

che il collegio ritiene che le questioni dibattute siano meritevoli di approfondimento; che la causa va pertanto rinviata alla pubblica udienza.

PQM

rimette la causa all’udienza pubblica della prima sezione civile.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

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