Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9334 del 08/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9334 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DI IASI CAMILLA

SENTENZA

sul ricorso 23594-2008 proposto da:
FADIS SPA in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO
SOMALIA 67, presso lo studio dell’avvocato RITA
GRADARA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FRANCESCO TESAURO giusta delega in
2014

calce;
– ricorrente –

3774

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 08/05/2015

- STATO, che lo rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 64/2007 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 10/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

DI IASI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GRADARA che ha
chiesto raccoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per la cassazione della sentenza, accoglimento motivi
5° e 6°.

udienza del 27/11/2014 dal Consigliere Dott. CAMILLA

Oggetto: avvisi relativi a Iva, Irpeg, kap

RGN 23594 /08

Considerato in fatto
Fadis s.p.a. ricorre con undici motivi nei confronti della Agenzia delle Entrate (che resiste con
controricorso) per la cassazione della sentenza n. 64/50/07 con la quale -in controversia
concernente l’impugnazione di avvisi di accertamento per gli anni di imposta 1998, 1999 e 2000
relativi a maggiore imponibile accertato ai fini Iva. Irpeg e Irap a seguito del mancato

dell’Ufficio, riformava la sentenza di primo grado -che aveva accolto il ricorso della contribuenterelativamente al riconoscimento di costi riguardanti l’acquisto. da parte della suddetta, di crediti
vantati dalle banche nei confronti di Carabelli s.p.a. (partecipata dalla Fadis) al prezzo del 40% del
valore nominale.
Sul punto. i giudici d’appello hanno ritenuto che dall’esame degli atti emergesse la realizzazione
della fattispecie elusiva di cui all’art. 37 bis d.p.r. 600/73 consistente nell’inserire Fadis s.p.a.
nell’accordo stragiudiziale tra Carabelli s.p.a. e le banche -prevedente lo stralcio liquidatori° dei
crediti vantati da queste ultime nella misura del 40%- al fine di ottenere, attraverso la
strumentalizzazione del disposto degli artt. 55 comma 4 e 95 comma 2 d.p.r. 917/1986, una
riduzione dell’onere tributario, posto che l’operazione tra Carabelli e Facis, attuata mediante un
collegamento negoziale, comportava l’esclusione dell’imponibilità delle sopravvenienze attive
derivanti dalla rinuncia parziale ai crediti ceduti e l’imputabilità dei costi di ristrutturazione del
debito a Fadis anziché alla effettiva beneficiaria Carabelli.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Ritenuto in diritto
Logicamente prioritario si presenta l’esame del quarto, quinto, sesto e settimo motivo di ricorso,
posto che con essi si deduce innanzitutto la nullità della sentenza ed in ogni caso vizi della
motivazione della medesima.
Col quarto motivo, deducendo in epigrafe “difetto assoluto di motivazione circa la dedotta assenza
di vantaggi fiscali per Carabelli e per Fadis – ex art. 360 n. 4 c.p.c. e, nella parte finale del motivo,
in subordine, vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c, la ricorrente si duole del fatto che i giudici
d’appello abbiano omesso di considerare che il presunto beneficio fiscale (deduzione di costi
effettivamente sostenuti) conseguito da Fadis col comportamento ritenuto elusivo sarebbe stato
conseguito anche se fosse stata posta in essere l’operazione indicata dall’ufficio impositore come
“operazione modello”, posto che Fadis avrebbe sostenuto gli stessi costi anche se avesse fornito
alla partecipata le risorse necessarie per estinguere i debiti verso le banche.
Col quinto motivo. deducendo (ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c.) omissione o

riconoscimento di alcuni costi – la CTR Lombardia, parzialmente accogliendo l’appello

insufficienza della motivazione circa gli scopi di Fadis, la ricorrente chiede a questo giudice di
dire se sia nulla o comunque insufficientemente motivata la sentenza che, ritenendo elusiva
l’operazione di cui si discute, ricopi (senza indicarne la fonte) un brano del p.v.c. della G.d.F.
senza alcun esame critico, senza valutare le difese della contribuente e senza esplicitare le ragioni
di adesione al suddetto p.v.c., omettendo di motivare circa l’assenza di risultati e scopi economici
extrafiscali e quindi sulla essenzialità del fine fiscale.

insufficienza della motivazione circa un asserito preventivo accordo tra Carabelli e le Banche nel
quale Fadis sarebbe intervenuta successivamente, la contribuente si duole del fatto che i giudici
d’appello abbiano ricopiato (senza indicarlo) un brano del citato p.v.c. nel quale si affermava che
Fadis aveva acquistato crediti ai quali le Banche avevano già rinunciato “verbalmente”, senza
alcun esame critico, senza valutare le difese della contribuente, senza esplicitare le ragioni di
adesione al suddetto p.v.c., ed in particolare senza valutare se l’acquisto fosse da ritenersi simulato
e senza considerare gli argomenti addotti e i contratti di cessione dei crediti prodotti in giudizio.
Col settimo motivo, deducendo “difetto di motivazione circa la praticabilità della operazionemodello ex art. 360 n. 4 c.p.c. ovvero motivazione insufficiente ex art. 360 n. 5 c.p.c.”, la
ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello abbiano ritenuto legittima la pretesa fiscale
fondata sull’art. 37 bis d.p.r. 600/1973 senza considerare se potesse essere concretamente posta in
essere l’operazione “modello” consistente nel finanziamento della società partecipata da parte del
socio seguita da estinzione parziale dei debiti da parte della suddeta partecipata (considerato che le
Banche non erano disposte a stipulare convenzioni con la debitrice Carabelli per timore di
revocatorie).
I sopraesposti motivi sono solo in parte (precisamente nei limiti e nei termini di cui in prosieguo)
fondati.
E’ preliminarmente da rilevare, con riguardo a tutti i motivi, che non sussiste la denunciata nullità
della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.
La nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. (per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.) attiene
infatti alla mancanza, nella sentenza, della “concisa esposizione….. dei motivi in fatto e in diritto
della decisione” (secondo il testo della norma applicabile ratione temporis, essendo stata la
sentenza impugnata depositata in data 10.07.2007), non anche alla omissione, insufficienza e
contraddittorietà di essa rispetto ad un fatto controverso e decisivo. Solo la totale mancanza della
concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione (ovvero la sua mera apparenza)
possono comportare violazione dell’art. 132 citato e quindi error in procedendo, mentre la
“incompletezza” della motivazione -ossia la sua omissione, insufficienza o contraddittorietà

Col sesto motivo, deducendo (ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c.) omissione o

ESENTE DA REGISTR,AZIONE
Al SENSI DEL D.1 1 R. It y14/
N. 131 TAB. ALI.. 8 – N. 5
MATERIA TRtBkITAR I A

rispetto a ciascun fatto decisivo e controverso- comporta invece error in iudicando denunciabile ai
sensi dell’art. 360 n. 5 (non 4) c.p.c.
Occorre poi, con specifico riguardo ai motivi quinto e sesto -nella parte in cui si deduce la nullità
della sentenza ovvero il vizio di motivazione per avere i giudici d’appello ricopiato brani del p.v.c.
senza esplicitarne la fonte, senza indicare le ragioni della propria adesione ad esso e senza alcun
esame critico- rilevare che con la recente sentenza n. 641 del 2005 le sezioni unite di questa Corte

limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti
giudiziari), eventualmente anche senza nulla aggiungere e senza indicare la fonte, non è nulla
qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in
modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé,
vietata (e neppure sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice), non essendo prescritta da
alcuna norma (sostanziale o processuale) la “originalità – della sentenza nelle sue modalità
espositive (e tantomeno nei contenuti).
Tanto premesso, ed esaminando perciò le censure esposte soltanto con riguardo ai vizi della
motivazione (quindi con esclusione del dedotto error in procedendo), occorre evidenziare che i
giudici d’appello, nel seguire la ricostruzione indiziaria del p.v.c. (comportamento che, come
sopra esposto, non è vietato in sé né determina di per sé la nullità della sentenza, ove la

motivazione risulti comunque chiara ed esauriente) hanno però omesso di motivare
sufficientemente, eventualmente previ gli accertamenti e le valutazioni in ipotesi ritenuti opportuni
anche alla luce delle circostanze messe in evidenza dalla contribuente, in ordine ad un fatto
certamente decisivo, ossia l’inesistenza di ragioni economiche (diverse dal realizzato risparmio
fiscale) per porre in essere una operazione in sé non esclusa dall’ordinamento se non se ed in
quanto determinata unicamente dal perseguimento di un vantaggio fiscale.
Alla luce di quanto sopra esposto, i motivi in esame devono essere accolti esclusivamente nei limiti
sopra esplicitati, con assorbimento degli altri motivi, e la sentenza impugnata deve essere cassata
con rinvio ad altro giudice il quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di
legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie nei limiti di cui in motivazione il quarto, quinto, sesto e settimo motivo, con
assorbimento degli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia
DEPoffirm IN CANCELLE M
anche per le spese alla C.T.R. Lombardia in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 27.11.2014

hanno affermato che, nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si

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