Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9334 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. III, 04/04/2019, (ud. 16/01/2019, dep. 04/04/2019), n.9334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26374-2016 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PUCCINI 10,

presso lo studio dell’avvocato MARIO FERRI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato AURELIO MONTI giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, in persona della Dott.ssa

C.I. nella qualità di Responsabile di Settore Dipartimentale di

Capogruppo Bancaria, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

ANTONIO MANCINI N. 4, presso lo studio dell’avvocato GAIA D’ELIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO VERDI giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.R.S., T.S.C., R.G.,

V.R., G.R., G.P.;

– intimati –

sul ricorso 27624-2016 proposto da:

G.R., G.P., V.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI, 13, presso lo studio

dell’avvocato SAVERIO GIANNI, rappresentati e difesi dall’avvocato

GIOVANNI CAFFU’ giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, in persona della Dott.ssa

C.I. nella qualità di Responsabile di Settore Dipartimentale di

Capogruppo Bancaria, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

ANTONIO MANCINI N. 4, presso lo studio dell’avvocato GAIA D’ELIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO VERDI giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2643/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/01/2019 dal Consigliere Dott. CRISTIANO VALLE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Banca Antonveneta S.p.a. convenne in giudizio, nell’anno 2008, dinanzi al Tribunale di Pavia, (specificamente all’allora sezione staccata di Vigevano) i coniugi G.R.S. e T.S.C. quali alienanti e B.F., V.R., R.G. e R. e G.P., quali acquirenti, al fine di sentire dichiarare l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., degli atti di compravendita di terreni intervenuti tra il 7 e il 19 novembre 2003.

Il Tribunale accolse parzialmente la domanda, con riferimento ad alcuni soltanto degli immobili oggetto di compravendita (specificamente quello alienato a R.G.).

La Corte di appello di Milano, su impugnazione principale della Monte dei paschi di Siena S.p.a. ed incidentale di P. e G.R. e di V.R., confermò la sentenza del Tribunale con riferimento all’immobile alienato a R.G. e la riformò nel resto, accogliendo, quindi, la domanda di revocatoria anche avuto riguardo a tutti gli altri immobili oggetto degli atti di compravendita del 7 e del 15 novembre 2003.

Avverso la sentenza di appello propongono separati ricorsi per cassazione B.M., quale erede di B.F., e R. e G.P. e V.R..

Resiste con separati controricorsi la Monte dei Paschi di Siena S.p.a., succeduta ad Antonveneta S.p.a. già nel corso del giudizio di secondo grado.

B.M. ha depositato memoria nell’imminenza dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorsi avverso la sentenza della Corte di appello di Milano devono essere riuniti, stante la loro connessione, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.

Il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso, tuttavia, quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorchè proposto con atto a sè stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’annuale, ora semestrale) di impugnazione in astratto operativi (Cass. n. 05695 del 20/03/2015).

Sulla base delle relate di notifiche negli atti regolamentari il ricorso da considerarsi principale è quello proposto da B.M. (R.G. n. 26374/2016), in quanto notificato per primo.

Il ricorso di P. e G.R. e di V.R. deve, giusta quanto premesso, essere considerato incidentale.

Il ricorso di B.M. censura la sentenza di appello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere ritenuto che mancasse la prova del pagamento del prezzo dell’immobile alienato dai coniugi G.- T. in favore di B.F., in quanto la Corte territoriale avrebbe ritenuto erroneamente che in atti di causa era stata prodotta la copia del solo “fronte”, e non anche del “retro”, dell’assegno circolare con cui il prezzo era stato versato.

Il motivo, così come risulta dalla sua stessa formulazione è inammissibile, in quanto la parte l’avrebbe dovuto fatto valere con impugnazione revocatoria ai sensi, quindi, degli artt. 395 c.p.c. e segg.).

Di ciò risulta ben consapevole la stessa B., che nel corpo dell’atto, alle pagg. 10 e segg., denuncia impossibilità, non ben specificata, di far valere l’errore revocatorio, deducendo che si tratta di un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.

Il motivo di ricorso, quindi, non si confronta adeguatamente con la motivazione dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria offerta dalla Corte territoriale.

Il ricorso di B.M. è, pertanto, inammissibile.

Con il ricorso di P. e G.R. e V.R. è fatto valere il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla ritenuta sussistenza della prova dell’integrale pagamento del prezzo degli immobili compravenduti e con riferimento alla omessa considerazione di circostanze fattuali, quali: l’attività svolta dai coniugi G.- T. e dagli acquirenti degli immobili, la prova del pagamento del prezzo, l’esistenza di privilegi sui beni venduti e l’effettiva esistenza del debito al momento delle vendite.

Con riferimento alla prova del pagamento del prezzo, che non sarebbe stata offerta adeguatamente, secondo la motivazione della sentenza impugnata, in quanto sarebbero stati prodotti in causa soltanto le fotocopie delle facciate “fronte” degli assegni circolari, deve ribadirsi che il vizio avrebbe dovuto costituire oggetto di diversa impugnazione, ossia di revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, in quanto quel che viene prospettato è palesemente un errore revocatorio.

Avuto riguardo alle restanti prospettazioni deve rilevarsi la mancanza di specificità di esse, in quanto nel ricorso per cassazione dei G.- V. non risultano adeguatamente indicati i punti dell’atto di appello in cui le censure erano state prospettate alla Corte territoriale.

Trattandosi, inoltre, di vizio formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avverso sentenza cui si applica la detta norma come riformulata ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b) conv. con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, il mezzo di impugnazione avrebbe dovuto confrontarsi adeguatamente con l’orientamento più volte affermato da questa Corte, anche in sede nomofilattica, secondo il quale (da ultimo Cass. n. 27415 del 29/10/2018 che richiama Sez. U n. 08053 del 07/04/2014): “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54conv. in L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

Il ricorso, peraltro, non censura in alcun modo l’affermazione, di cui a pag. 6, in fine, della sentenza impugnata, relativa alla sussistenza, in capo agli alienanti G.R.S. e di T.S.C. della consapevolezza del pregiudizio arrecato con gli atti di alienazione ai creditori.

Il ricorso di P. e G.R. e di V.R. deve, pertanto, parimenti, essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza della B. e dei G.- V. e sono liquidate, separatamente per ciascuna delle parti ricorrenti, come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

provvedendo sui ricorsi riuniti, li dichiara inammissibili; condanna B.M. al pagamento delle spese di lite in favore di Monte dei Paschi S.p.a. che liquida in Euro 7.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge;

condanna G.R., G.P. e V.R. in solido al pagamento delle spese di lite in favore di Monte dei Paschi S.p.a. che liquida in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile, il 16 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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