Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9333 del 28/04/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9333 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 991-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 0636691001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente contro

SOCIETA’ KRONOS SRL;
– intimata –

avverso la sentenza n. 609/21/2010 della Commissione
Tributaria Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di
CALTANISSETTA del 18.10.2010, depositata il 10/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 28/04/2014

consiglio del 03/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE CARACCIOLO.

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Palermo ha respinto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.238/01/2007 della CTP di Caltanissetta che aveva già accolto il ricorso
della contribuente “Kronos srl”- ed ha così annullato i due avvisi (il primo di rettifica
per IVA 1996 notificato il 21.12.2001, ed il secondo per IRPEF 1996 notificato il
14.10.2002) adottati nei confronti della Kronos srl, che erano stati separatamente
impugnati nel primo grado di giudizio ed ivi —previa riunione delle procedure- fatti
oggetto della medesima pronuncia di annullamento.
La CTR —dato atto che la CTP aveva giustificato la decisione di annullamento con la
violazione del termine dilatorio previsto dall’art.12 co.7 dello Statuto del
Contribuente, rispetto alla data di comunicazione del PVC e cioè il 7.11.2001- ha
evidenziato che una siffatta violazione non può non comportare la nullità del
provvedimento (in difetto di motivi di particolare urgenza) per il vulnus determinato
al diritto di difesa. La CTR ha poi soggiunto che, “tenendo presente che
dall’accertamento IVA emesso in violazione della prefata norma è scaturito l’altro
accertamento afferente le imposte IRPEG ed ILOR siccome conseguente del primo
atto viziato da nullità, non può non prendersi atto del correlato effetto trascinatorio,
quod nullum est nullum producit effectum”.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La società contribuente non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.

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letti gli atti depositati

Infatti, con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione dell’art.12 comma
7 della legge n.212/2000) la ricorrente si duole del fatto che il giudicante abbia
ritenuto nullo l’accertamento perché emesso prima dello scadere dei 60 giorni di
vacatio previsti dall’art.12 ridetto, ed assume che la sentenza “risulta essere il frutto
di una errata percezione (rectius, valutazione) degli atti di causa che ha fatto incorrere

non perpetrata dall’Ufficio, perché “il citato atto è stato notificato in data 14.10.2002,
e quindi a distanza di circa un anno dalla notifica del PV del 7.11.2001. Il succitato
atto non è conseguenza di quello emesso ai fini IVA”.
Il motivo è inammissibile, per erronea identificazione dell’archetipo del vizio
valorizzato.
Ne è sintomo la circostanza che la parte ricorrente —dopo avere genericamente
identificato la disposizione di legge che il giudicante avrebbe violato- si limita poi,
sostanzialmente, a dolersi del fatto che il giudicante —avvalendosi della sue
prerogative di apprezzamento decisorio- sia incorso in una errata percezione (rectius:
valutazione) degli atti di causa.
Si tratta —per evidenza- di circostanze di fatto e di valutazioni di puro merito che
concernono il potere di ricostruzione della fattispecie concreta —dalla legge di rito
assegnato in via esclusiva al giudice del merito- il cui apprezzamento non può
costituire oggetto di erronea interpretazione o applicazione della norma, almeno non
nell’ottica prospettata dalla parte ricorrente.
Ed invero è principio tante volte enunciato da questa Corte che:” In tema di ricorso
per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea
ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata
da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo
della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie
concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della
norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è
possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine

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la CTR nella violazione di cui alla rubrica”, e cioè avere individuato una violazione

tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea
ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della
legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta
– è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata
dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (per tutte, Cass. Sez. L,

Non resta che concludere nel senso che non è possibile passare all’esame del merito
del vizio prospettato.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 15 settembre 2013

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che la sola parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa, il cui contenuto non
induce la Corte a rimeditare le ragioni sulle quali il relatore ha fondato la proposta di
decisione della lite;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa
non si è costituita.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2014
Il/Pr dente

Sentenza n. 16698 del 16/07/2010).

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