Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9333 del 21/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/05/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 21/05/2020), n.9333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7891/2013, promosso da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

R.C., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione;

– intimato –

per la cassazione della sentenza n. 43/5/2012 emessa il 1 febbraio

2012 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez.

stacc. di Salerno, avente ad oggetto l’avviso di accertamento n.

(OMISSIS), per i.v.a., i.r.pe.f. e i.r.a.p. e addizionali comunale e

regionale.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con la sentenza sopra detta la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, confermando quella di primo grado, ha validato l’accertamento in oggetto con il quale l’Agenzia delle Entrate ha contestato a R.C., commerciante al dettaglio di gioielleria, maggiori redditi per l’anno 2005; anno per il quale il contribuente aveva dichiarato, a fronte di ricavi dichiarati per Euro 180.678,00, redditi per Euro 7.450,00. Dalle notizie date dal contribuente era emerso che questi aveva effettuato nel mese di dicembre una vendita straordinaria in blocco documentata dalla fattura n. (OMISSIS) dell’importo di Euro 116.040,00, non corredata del documento di trasporto previsto dal D.P.R. n. 441 del 1997, art. 2, comma 5. Tale violazione aveva indotto l’Ufficio a rettificare il reddito dichiarato a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 56 e 85. I maggiori ricavi era stati contabilizzati applicando la percentuale di ricarico del 70% applicata in aziende simili.

Secondo la Commissione Tributaria Regionale, considerato che la merce dettagliata nella fattura di vendita in blocco era stata presa in carico dall’acquirente, che il contribuente aveva tenuto una contabilità regolare e che dal gennaio successivo aveva definitivamente cessato l’attività, l’accertamento non sarebbe potuto essere giustificato dalla sola mancata compilazione del documento di trasporto.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione di questa sentenza per tre motivi.

Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 18 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. n. 168 del 2016.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo la ricorrente deduce “difetto di motivazione in relazione al fondamento dell’accertamento operato dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5,” in quanto la sentenza avrebbe erroneamente attribuito l’operato dell’Ufficio a dissonanze rispetto a studi di settore.

Il motivo è inammissibile.

Pur citando l’incongruità della redditività delle vendite rispetto agli studi di settore ai quali l’Ufficio avrebbe fatto riferimento, in realtà la motivazione della sentenza ruota sostanzialmente intorno alla plausibilità dei redditi dichiarati dal contribuente, alla luce della regolarità contabile, della chiusura dell’attività nel gennaio successivo e della probabilità che il contribuente in questa occasione avesse voluto solo recuperare le spese. Alla fine del terzo alinea della prima pagine la sentenza considera il ricarico del 70% applicato dall’Ufficio “riscontrato in altre aziende similari”, con ciò dimostrando che l’espressione “studi di settore” è stata adoperata per indicare solo dei termini di paragone e non per giustificare il presupposto dell’accertamento induttivo.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce “violazione del D.P.R. n. 441 del 1997, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3,” avendo la Commissione Tributaria Regionale disapplicato la norma predetta ritenendola di dubbia utilità per la prevenzione di abusi ed eccessivamente rigida sul punto la posizione dell’Agenzia.

Secondo la ricorrente, la documentazione prescritta dalla legge è invece necessaria per individuare i beni venduti e accertare che non siano state poste in essere sottofatturazioni. Dalla natura dei beni venduti, infatti, il fisco è in grado di individuare la percentuale di ricarico applicata per le varie tipologie di beni, accertando eventuali evasioni.

Il motivo è inammissibile.

Il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, – Regolamento recante norma per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto – che prevede all’art. 1, comma 1, che “si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti “che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni nè in quelli dei suoi rappresentanti” si riferisce al regime dell’I.v.a. e a beni che non siano stati trovati, in sede ispettiva, nei locali dell’impresa e negli altri locali predetti.

L’art. 2, che pone eccezioni alla regola generale, prevede esplicitamente che l’obbligo di uno speciale documento di trasporto per le vendite in blocco, fa esplicito riferimento a beni non presenti in azienda.

La giurisprudenza di questa Corte, pur confermando che questa norma si applica agli ammanchi riscontrati a seguito di inventario fisico dei beni (o di un confronto basato su documentazione contabile obbligatoria), delimitandone l’applicazione ai beni non presenti in azienda (Cass., 33601/’18; Cass., 27549/’18; Cass., 12245/’18), consente tuttavia di considerare la mancata emissione, per le vendita in blocco, del documento di trasporto, elemento indiziario utilizzabile ogni qualvolta disposizione generali consentono di rettificare le dichiarazioni anche sulla base di presunzioni semplici. Tanto puntualizzato, se per un verso va rilevato l’errore, sul punto, della motivazione assunta dalla Commissione tributaria regionale, per un altro verso ne va rilevato l’irrilevanza rispetto al thema decidendum, essendo incontroversa l’effettività della vendita in blocco (che trovò riscontro nella contabilità dell’acquirente) e neppure la cessazione dell’attività del contribuente, sicchè la doglianza si riflette nell’individuazione del corrispettivo di detta vendita in blocco, che forma oggetto del terzo motivo del ricorso.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “violazione del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 39, lett. d), art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, in quanto la sentenza, avendo ritenuto che il contribuente avesse, in fase di chiusura dell’azienda, perseguito il solo obiettivo di “recuperare le spese sostenute senza guadagno”, avrebbe violato il principio secondo il quale l’onere di confutare l’esito dell’accertamento grava sul contribuente che, nel caso in esame, avrebbe dovuto dimostrare le ragioni per l’applicazione di una percentuale di ricarico minore.

Il motivo è infondato.

L’accertamento, la cui motivazione è trascritta nel ricorso, è stato compiuto in ragione del contrasto fra l’entità dei ricavi e il reddito dichiarato. La Commissione Tributaria Regionale ha giustificato la bassissima redditività dell’azienda ricorrendo alla massima di esperienza secondo cui la cessazione di un’attività d’impresa implichi spesso la liquidazione del magazzino a prezzi di costo o poco più; con ciò compiendo una valutazione in fatto che in questa sede non può essere sindacata.

Appare viceversa ben più dissonante rispetto a questa regola di esperienza l’applicazione una percentuale di ricarico calcolata sull’attività corrente di imprese simili, ignorando del tutto che si trattava di un’azienda in liquidazione.

Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla per le spese, in assenza di attività difensiva del contribuente intimato.

Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass., 1778/2016; Cass., 5955/2014).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2020

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