Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9333 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. III, 20/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 20/04/2010), n.9333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA – Società con unico socio soggetta a

direzione e coordinamento di Enel Spa, in persona del Responsabile

della Funzione Legale Calabria dell’Enel Distribuzione SpA,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avv. REGINALDO LECCE, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBALONGA

30, presso lo studio dell’avvocato PALMA CONCETTA, rappresentato e

difeso dall’avvocato PIAZZA MANFREDO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 148/2007 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME del

6.12.06, depositata il 05/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Andrea Reggio d’Aci (per delega

avv. Luigi Manzi) che si riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. L’Enel Distribuzione s.p.a. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del 5 maggio 2007, con la quale il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato inammissibile l’appello da essa proposto avverso la sentenza parziale e quella definitiva, con le quali il Giudice di Pace di Nocera Tirinese – investito da B.A. di una domanda di risarcimento danni nel limite di Euro 1032,91 contro essa ricorrente, in relazione all’illegittimo impianto in un fondo di sua proprietà di cinque pali di sostegno per un elettrodotto ed alle sue conseguenze dannose, nonchè della domanda riconvenzionale proposta dall’Enel, per ottenere l’accertamento dell’intervenuta usucapione della servitù di tenere i pali sul fondo o la costituzione coattiva del relativo diritto, con consequenziale richiesta di rimessione dell’intera controversia al tribunale, competente per materia sulla riconvenzionale – aveva, rispettivamente, dichiarato la sua competenza sulla domanda principale e l’incompetenza sulla riconvenzionale e, in accoglimento della domanda principale, condannato l’Enel al pagamento a titolo risarcitorio della somma richiesta.

p. 2. L’intimato ha resistito al ricorso con controricorso.

p. 3. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).

Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

p. 1. Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si è osservato quanto segue:

” (…) 3. – Con l’unico motivo di ricorso si denuncia “Error in procedendo: nullità della sentenza per violazione del previdente art. 339 c.p.c., commi 1 e 3, in relazione all’art. 113 c.p.c., comma 2 ed agli artt. 36 e 40 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4)”.

A conclusione della illustrazione del motivo, si prospetta il quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., che viene articolato enunciando la “fattispecie e la regala juris applicata” e la “regula juris da applicare” rispettivamente nei termini seguenti: “un giudice di pace esclude, erroneamente, la connessione tra la domanda principale, da decidere secondo equità, e la domanda riconvenzionale, pregiudiziale alla prima, di competenza del tribunale. Di conseguenza, non rimette entrambe le domande al tribunale competente ex artt. 36 e 40 c.p.c., ma trattiene e decide la sola domanda principale. Il tribunale investito, anteriormente alla riforma del 2006, dell’appello, lo dichiara inammissibile, ritenendo che, in ragione della domanda decisa, la sentenza potesse essere impugnata solo col ricorso per cassazione”; “se invece, andando individuato il mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace in funzione della domanda proposta, vada individuato non solo in relazione alla domanda principale, ma anche in relazione alla domanda riconvenzionale connessa; con la conseguenza che il mezzo di impugnazione sarà l’appello, anche nel caso in cui (come nella specie) il giudice di pace abbia deciso la domanda principale, anzichè rimettere l’intero giudizio al giudice superiore, pur essendo la riconvenzionale connessa di competenza del tribunale”.

3. – Il quesito in questione – contrariamente a quanto sostiene il resistente – è da ritenere idoneo ad integrare il requisito di ammissibilità dell’art. 366 bis c.p.c., perchè presenta carattere di concretezza e conclusività, in quanto individua la regola di diritto applicata o almeno di supposta applicazione da parte del giudice di merito e lo fa con riferimenti alla vicenda sostanziale e processuale, e, quindi, enuncia la diversa regola che, ad avviso della ricorrente si sarebbe dovuta applicare.

4. Ciò premesso, si rileva che la Corte ha deciso ormai da tempo ricorsi simili proposti dall’Enel Distribuzione avverso sentenze motivate in modo analogo rispetto a quella qui impugnata e pronunciate dallo stesso tribunale lametino.

In particolare, si vedano: Cass. (ordd.) nn. 7676, 7677, 7678, 7679, 7680, 7681, 7682, 7683, 7684, 7685, 7686 e 7687 del 2009. Sempre su questioni simili si vedano ancora: Cass. (ordd.) nn. 7671, 7672, 7673, 7674 e 7675 del 2009.

In tali decisioni (che sono state seguite da altre e si sono fatte carico del contrasto di soluzioni spesso presente sulla questione di diritto posta dal quesito nella giurisprudenza della Corte almeno fino ad una certa data) ed in particolare in Cass. n. 7676 del 2009 (alla cui motivazione si fa rinvio) sono stati affermati i seguenti principi di diritto:

a) quando in un giudizio dinanzi al giudice di pace avente ad oggetto una domanda soggetta come tale a regola di decisione secondo equità viene proposta una domanda riconvenzionale di competenza del tribunale, la regola di giudizio – indipendentemente dalla concreta soluzione che possa avere la questione della sussistenza o meno della connessione ai sensi dell’art. 36 c.p.c. – diventa quella secondo diritto, con la conseguenza che, nel regime anteriore all’attuale art. 339 c.p.c., la sentenza resa dal giudice di pace su entrambe le domande, così come la decisione parziale resa separatamente sulla riconvenzionale per negare la connessione, con (irrituale) declaratoria di inammissibilità per tale ragione o con (rituale) rimessione al tribunale della riconvenzionale, e la successiva sentenza definitiva sulla principale (anche quando non sia stata fatta riserva contro la parziale ed essa sia divenuta definitiva), sono da intendere pronunciate secondo diritto, con la conseguenza della appellabilità;

b) tale conseguenza si può escludere (in ossequio a Cass. sez. un. n. 13917 del 2006) solo nel caso in cui il giudice di pace abbia risolto espressamente la questione del modo della decisione pronunciandosi sul punto e affermando che la regola di decisione sulla domanda principale è quella secondo equità: in questo caso il mezzo di impugnazione esperibile era il ricorso per cassazione;

c) quando dinanzi al giudice di pace sia proposta una domanda principale da decidersi secondo equità ed una riconvenzionale da decidersi secondo diritto di competenza dello stesso giudice di pace, indipendentemente dalla concreta ricorrenza della connessione, analogamente la decisione su entrambe le domande o quelle separate su di esse sono da intendere rese – salvo che ricorra per la principale l’ipotesi sub b) – sempre e comunque secondo diritto.

5. – In base ai suddetti principi ed alla motivazione delle citate sentenze (cui si fa rinvio e che sono idonei anche a dare risposta agli argomenti illustrati dal resistente), il ricorso appare fondato, perchè il Tribunale di Lamezia Terme avrebbe dovuto ritenere ammissibile l’appello. La sentenza impugnata sembra doversi cassare con rinvio al Tribunale, perchè decida su entrambi gli appelli”.

p. 2. Il Collegio condivide la relazione, alla quale non è necessario aggiungere alcunchè.

La sentenza impugnata è, dunque, cassata con rinvio al Tribunale di Lamezia Terme, che deciderà in persona di un diverso magistrato addetto all’ufficio e provvederà a decidere sugli appelli considerandoli ammissibili.

p. 3. Al giudice di rinvio è rimessa la decisione sulle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia al Tribunale di Lamezia Terme, che deciderà, anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

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